TAR Salerno, sez. II, sentenza 2016-08-31, n. 201602037
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Testo completo
Pubblicato il 31/08/2016
N. 02037/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00939/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 939 del 2006, proposto da:
P A e N, rappresentati e difesi dagli avvocati A B (C.F. BRNNTN45E08L245W) e A L G (C.F. LGLLRT69A27L628N), con domicilio eletto in Salerno, al largo Dogana Regia, n. 15;
contro
Comune di Pollica, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F M (C.F. MRNFNC60E27G538K), con domicilio eletto in Salerno, alla Via Torrione, n. 54 c/o Avv. D'Amico;
per l'annullamento
a ) dell'ordinanza del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Pollica n. 14/2006 del 16.3.2006, successivamente notificata, con la quale, ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 167 D. Lgs. n. 42/2004, si è ordinato alla Sig.ra A P di provvedere, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento, alla rimozione di presunte opere edilizie abusive e al ripristino dello stato dei luoghi e, segnatamente, alla rimozione di infissi in alluminio e alla posa in opera di infissi in legno sul fabbricato di proprietà, sito alla Via N. Bixio della frazione Acciaroli e catastalmente individuato al foglio di mappa 21, particella 410;
b ) della relazione dell'U.T.C. prot. n. 694 del 26.1.2006, con la quale si è evidenziato che, sul fabbricato di proprietà, in presunta difformità alla D.I.A. n. 5954 del 4.8.2003, sarebbero stati posti in opera infissi in alluminio anziché in legno;
c ) della relazione del Comando di Polizia Municipale n. 695 del 26.1.2006;
d ) ove e per quanto occorra e nei limiti di interesse, del Regolamento Comunale per la tutela e la salvaguardia dei centri storici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Pollica n. 42 del 18.5.2002, nella parte in cui, all'articolo 11, ha imposto, per gli infissi esterni degli edifici, il divieto di utilizzare materiali non lignei;
e ) ove e per quanto occorra, dell'ordinanza del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Pollica n. 04/06 del 25.1.2006, con la quale erano stati cautelativamente sospesi i lavori sul fabbricato di proprietà;
f ) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pollica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2016 il dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso notificato nei tempi e nelle forme di rito, N ed A P, come in atti rappresentati e difesi, premettevano di essere proprietari di un fabbricato adibito a civile abitazione sito alla frazione Acciaroli del Comune di Pollica (SA), individuato nel N.C.E.U. al foglio 21, particella 410.
Necessitando il proprio immobile di lavori di manutenzione straordinaria, anche per ovviare ai danni causati da infiltrazioni d'acqua e dalla salsedine marina, A P aveva presentato al Comune una denuncia di inizio di attività (prot. n. 5954 del 4.8.2003) per la realizzazione di modesti interventi edilizi, non comportanti alterazione dei volumi e delle superfici o modifica delle destinazioni d'uso (nei sensi imposti dall'art. 3, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 380/2001), né ancora alcuna alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore dell'edificio (come prescritto dall'art. 149, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 42/2004).
Successivamente, la Sig.ra Pisani presentava una variante alla D.I.A. (prot. n. 8495 del 18.11.2005), per poter riadattare un piccolo locale da adibire a w.c. al piano terra, invece che al primo piano