TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-06-26, n. 202301548

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-06-26, n. 202301548
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301548
Data del deposito : 26 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2023

N. 01548/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00911/2022 REG.RIC.

N. 00702/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2022, proposto da
A S, rappresentata e difesa dagli avvocati F A, F A, P A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Accarino, in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;

contro

Comune di Cava de' Tirreni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, G S, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



sul ricorso numero di registro generale 702 del 2023, proposto da
Renato Aliberti, Giuseppe Aliberti, A S, rappresentati e difesi dagli avvocati F A, F A, P A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Accarino, in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, G S, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

quanto al ricorso n. 911 del 2022:

del provvedimento del 3 marzo 2022, prot. n. 12754, recante l’archiviazione dell’istanza di fiscalizzazione prot. n. 74647 dell’11 dicembre 2015;

quanto al ricorso n. 702 del 2023:

degli atti del 9 febbraio 2023, prot. n. 8672 e n. 8675, recanti l’accertamento dell’inottemperanza alle ingiunzioni di demolizione n. 73 del 7 ottobre 2015 e n. 124 del 3 dicembre 2015, e dei provvedimenti del 16 marzo 2023, prot. n. 16800, e del 28 marzo 2023, prot. n. 16797, recanti l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, del d.p.r. n. 380/2001.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni e del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che:

- con ricorso iscritto a r.g. n. 911/2022, S A (in appresso, S. A.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: -- il provvedimento del 3 marzo 2022, prot. n. 12754, col quale il Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia e Personale del Comune di Cava de’ Tirreni, previa comunicazione ex art. 10 bis di cui alla nota del 14 dicembre 2021, aveva disposto l’archiviazione dell’istanza dell’11 dicembre 2015, prot. n. 74647, volta alla fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 degli abusi contestati con le ingiunzioni di demolizione n. 73 del 7 ottobre 2015 (reg. gen. n. 392) e n. 124 del 3 dicembre 2015 (reg. gen. n. 495);
-- ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui, segnatamente: --- l’ingiunzione di demolizione n. 124 del 3 dicembre 2015;
--- il provvedimento dell’11 settembre 2017, prot. n. 48797, recante il diniego di fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001;

- con ricorso iscritto a r.g. n. 702/2023, A R (in appresso, A. R.), A G (in appresso, A. G.) e S. A. impugnavano, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: -- gli atti del 9 febbraio 2023, prot. n. 8672 e n. 8675, con i quali il Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia e Personale del Comune di Cava de’ Tirreni, sulla scorta dei verbali del 1° febbraio 2023, prot. n. 6322, e del 31 gennaio 2023, prot. n. 5979, aveva accertato l’inottemperanza alle ingiunzioni di demolizione n. 73 del 7 ottobre 2015 e n. 124 del 3 dicembre 2015;
-- i provvedimenti del 16 marzo 2023, prot. n. 16800, e del 28 marzo 2023, prot. n. 16797, con i quali il Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia e Personale del Comune di Cava de’ Tirreni aveva irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, del d.p.r. n. 380/2001 per inottemperanza alle ingiunzioni di demolizione n. 73 del 7 ottobre 2015 e n. 124 del 3 dicembre 2015;

- gli abusi contestati con le menzionate ingiunzioni di demolizione n. 73 del 7 ottobre 2015 e n. 124 del 3 dicembre 2015 afferivano al compendio immobiliare in proprietà di A. G. (resosi acquirente giusta atto di donazione disposta in suo favore il 17 aprile 2015, rep. n. 38096, racc. n. 12977, da A. R.) e di S. A., ubicato in Cava de’ Tirreni, via G. Vitale, n. 27, e censito in catasto al foglio 7, particelle 286 (in titolarità di S. A.) e 1752 (in titolarità di A. G.);

- a tenore dell’ordinanza di demolizione n. 124 del 3 dicembre 2015 (reiterativa della precedente ordinanza di demolizione n. 73 del 7 ottobre 2015), essi erano consistiti nei seguenti interventi in difformità dagli esistenti titoli di legittimazione edilizia: a) quanto al corpo di fabbrica in titolarità di S. A. (censito in catasto al foglio 7, particella 286), costituito da un seminterrato, due piani fuori terra, un sottotetto, una torre circolare di origine longobarda in aderenza, utilizzata per il “gioco dei colombi”, ed un altro volume in aderenza a quest’ultima, adibito in parte a salone e in parte a garage pertinenziale: «- Il vecchio fabbricato rurale in aderenza alla torre circolare non è stato demolito, come richiesto dalle concessioni n. 3294/85 e 3453/86. Inoltre è stato trasformato da fabbricato rurale ad edificio residenziale. - In aderenza al vecchio fabbricato rurale è presente un volume edilizio di dimensioni in pianta e 21,20 x 9,60 m circa e un piccolo prolungamento di 4,00 x 2,30 m utilizzato in parte come salone e in parte come garage. Tale volume presenta un lato interrato, che non risulta autorizzato da alcun titolo edilizio (esiste una autorizzazione paesaggistica n. 142 del 30 agosto 2012 per la realizzazione di un garage interrato, una scala esterna e una tettoia, ma in data successiva un'istanza prot. n. 8511 del 6 febbraio 2013 ai sensi dell'art. 36 d.p.r. n. 380/2001 è stata sospesa con nota prot. n. 12580 del 23 febbraio 2013 con la motivazione, tra l'altro, che era stata presentata contemporaneamente … con lo stesso protocollo 8511 del 6 febbraio 2013 … anche una pratica di autorizzazione paesaggistica per un garage interrato ancora da realizzare). Inoltre si evidenzia, di nuovo, che esso è stato richiesto come pertinenza di un immobile completamente abusivo. - Creazione di un nuovo ingresso indipendente con cancello automatico e viale di penetrazione a servizio del fabbricato non demolito. Sull'atto notarile di acquisto del 2 febbraio 1996 è indicato che l'accesso all'immobile della sig.ra S. A. sarebbe dovuto avvenire attraverso la corte esterna del sig. A. R. - Sistemazione area esterna non autorizzata. - Sul lato nord del vecchio fabbricato è stata costruita sul terrazzo a piano primo una tettoia a due falde con chiusura a veranda di dimensioni in pianta 4,00 x 7,60 m e un'altezza variabile da 2,50 a 3,00 m»;
b) quanto al corpo di fabbrica in titolarità di A. G. (censito in catasto al foglio 7, particella 1752), costituito da un piano seminterrato, due piani fuori terra, un sottotetto, nonché dotato di porticato, di area esterna con viali, aiuole, piscina di forma irregolare, tettoia con pannelli fotovoltaici, terrazzamenti, due casotti in legno di carattere precario: «- Sul fabbricato non sono state autorizzate le opere di completamento del condono (porticato, completamento vani scala, rivestimento tompagni), che però, con qualche variazione, sono state già eseguite. Infatti il porticato, con struttura completamente in legno, è stato posto in opera sui lati nord ed est;
un vano scala è stato chiuso creando un volume aggiuntivo sui lati est e sud;
sull'altro vano scala (lato nord) è stato posto in opera un parapetto con creazione di un terrazzo che è stato unito ad un terrazzo che affaccia sul lato ovest. Le dimensioni in pianta del porticato sono: lunghezza 8,00 m e profondità 5,70 m (lato nord), lunghezza 13,50 m e profondità 4,80 m (primo tratto lato est), lunghezza 16,00 m e profondità 5,00 m (secondo tratto lato est). - Piano seminterrato: diversa distribuzione interna e, tranne per gli ambienti sul lato sud utilizzati come garage e cantina, cambio di destinazione d'uso da deposito in abitazione (cucina-tinello, soggiorno, piccolo studio). - Piano terra: diversa distribuzione interna e creazione di un volume verandato (dimensioni 2,50 x 2,90 m e altezza variabile da 2,15 a 2,45 m) in aderenza alla scala (lato sud). - Piano primo: allungamento pianerottolo di arrivo del vano scala sul lato est, con creazione di un volume aggiuntivo e conseguente spostamento di finestra verso il prospetto esterno;
eliminazione balconi lato est;
terrazzo lato nord al di sopra del vano scala ed unione con terrazzo lato ovest (già menzionato precedentemente). - Prospetto ovest: tettoia in legno con copertura in tegole (dimensioni in pianta 3,00 x 6,50 m e altezza variabile da 2,65 a 3,20 m) posizionata a copertura di una base pavimentata;
pensilina in legno (dimensioni 3,00 x 1,20 m e altera di circa 2,80 m);
allungamento balcone al piano primo (già menzionato);
trasformazione di finestra in porta-finestra e viceversa al piano seminterrato. - Prospetto nord: oltre al porticato, è stato costruito un parapetto per la delimitazione di un terrazzo al piano primo (già menzionato);
- Prospetto est: oltre al porticato e ai nuovi volumi del vano scala e del pianerottolo, risultano essere state create nuove finestre e variate altre aperture. - Prospetto sud: volume verandato e chiusura vano scala (già menzionati);
la creazione del nuovo volume del vano scala ha comportato l'eliminazione di una finestra a piano terra. - Sistemazione area esterna non autorizzata, con la presenza anche di terrazzamenti e di due gabbiotti, che però hanno carattere precario, sul lato est. - Piscina a forma irregolare, di circa 70 mq, non autorizzata da alcun titolo abilitativo»;

- in relazione agli abusi contestati, S. A. (ed avuto precipuo riguardo al manufatto rurale non rimosso in esecuzione dell’intervento sostitutivo previsto dalla concessione edilizia n. 3294 del 15 maggio 1985) aveva presentato, in data 11 dicembre 2015 (prot. n. 74647) istanza di fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001, mentre A. R. e A. G. avevano presentato, in data 24 febbraio 2016 (prot. n. 10931), istanza di sanatoria ex art. 36 del d.p.r. n. 380/2001;

- entrambe le istanze erano state sfavorevolmente esitate dal Comune di Cava de’ Tirreni con provvedimenti dell’11 settembre 2017, prot. n. 48797 e n. 48848;

- di qui, poi, la formazione del verbale del 3 marzo 2020, prot. n. 16159, recante l’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 124 del 3 dicembre 2015, e l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, del d.p.r. n. 380/2001, giusta provvedimenti del 3 giugno 2020, prot. n. 35744 e n. 35746;

- sia le adottate misure repressivo-ripristinatorie sia il diniego di accertamento di conformità urbanistico-edilizia erano resistiti alle relative impugnazioni, proposte da A. R., A. G. e S. A., respinte da questa adita Sezione con sentenza n. 202 del 25 gennaio 2021, mentre il diniego di fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 e l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, del d.p.r. n. 380/2001 erano annullati da questa medesima adita Sezione con la citata sentenza n. 202 del 25 gennaio 2021;

- in particolare la richiamata pronuncia giurisdizionale aveva motivato la disposta caducazione del provvedimento dell’11 settembre 2017, prot. n. 48797, in ragione della pretermissione dell’avvio del procedimento dichiarativo dell’interesse particolarmente importante della torre longobarda adiacente al manufatto colpito dalla sanzione demolitoria, a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino (in appresso, Soprintendenza di Salerno e Avellino);

- più in dettaglio, facendo proprie le difese attoree, aveva così statuito: «… “la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in data 3 agosto 2016, ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 d.lgs. n. 42/2004, aveva comunicato il procedimento di dichiarazione dell’interesse particolarmente importante della torre, di proprietà della ricorrente, con immediata applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal titolo I – Parte II del Capo II, della Sez. I del Capo III e della Sez. I del Capo IV del Codice dei beni culturali e del paesaggio …;
in sostanza, a salvaguardia del bene, l’efficacia del vincolo viene anticipata e garantita, fin dall’avvio del procedimento impositivo;
e tale regime normativo, applicato in via cautelare, stabilisce che: i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati o danneggiati (art. 20 d.lgs. n. 42/2004) e gli enti pubblici territoriali ed i privati proprietari sono tenuti a garantirne la conservazione (art. 30 d.lgs. n. 42/2004);
i beni culturali costituiscono demanio culturale e non possono essere alienati (art. 53 d.lgs. n. 42/2004);
nella specie, il diniego di fiscalizzazione era illegittimo, laddove affermava che “la comunicazione d’avvio del procedimento di apposizione del vincolo trasmessa dalla Soprintendenza BAPPSA, da ultimo, non incide sulla istanza di fiscalizzazione”;
mentre, in realtà, “il rigetto dell’istanza di fiscalizzazione (…) risulta assunto in palese spregio delle richiamate disposizioni normative e non tengono conto che la torre longobarda è un bene del demanio culturale e che l’art. 53 del d.lgs. n. 42/2004 vieta il trasferimento della sua titolarità”. In effetti, nel provvedimento gravato (“Istanza di fiscalizzazione di abusi, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001, dell’11 dicembre 2015, prot. 74647, inerente parte delle opere oggetto di ordinanze dirigenziali di demolizione n. 392 del 7 ottobre 2015 e n. 495 del 3 dicembre 2015 riguardanti fabbricati residenziali e opere varie alla via G. Vitale n. 27. Provvedimento”), si legge: “Vista la comunicazione di “avvio del procedimento” del 3 agosto 2016, prot. 1440/E/1, trasmessa dalla Soprintendenza ABAP SA. ed acquisita al protocollo dell’ente in data 8 agosto 2016 col n. 44155, per la “dichiarazione dell’interesse particolarmente importante ai sensi degli artt. 10 e 13 del d.lgs. n. 42/2004, riguardante la “3.a Torre del gioco di Tirrento”, senza ulteriori comunicazioni;
tuttavia, più avanti, il firmatario del provvedimento impugnato non dava mostra d’aver compreso la valenza di detta comunicazione d’avvio del procedimento d’apposizione del prefato vincolo, da parte della Soprintendenza, affermando “6. La comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo trasmessa dalla Soprintendenza ABAP SA, da ultimo, non incide sull’istanza di fiscalizzazione”. Ma, all’evidenza, non è così. Ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 42/2004, infatti, al comma 1: “Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto”;
e, ai commi 4 e 5: “La comunicazione comporta l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo”;
“Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo”. Orbene, tra le disposizioni, che s’applicano sin dalla comunicazione dell’avvio del procedimento d’imposizione del vincolo, vi sono gli artt. 20 e 21 dello stesso corpus normativo, siccome compresi nella sezione I del capo III, che rispettivamente recitano: l’art. 20, comma 1: “I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione”;
e, soprattutto, l’art. 21, comma 1: “Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali (…)” (e l’art. 53 comma 2, pure applicabile sin dall’inizio del procedimento d’imposizione del vincolo, siccome compreso nella sezione I del Capo IV del d. l.vo 42/2004, stabilisce che: “I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice”). Ne deriva che non poteva affatto sostenersi, come ha fatto il firmatario del provvedimento impugnato, che la comunicazione della Soprintendenza del 3 agosto 2016, di cui sopra, non incidesse sull’istanza di fiscalizzazione degli abusi;
al contrario, è evidente che – nella misura in cui il comma 5 dell’art. 21 cit. prevede che: “L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione” – occorreva, che ad istanza di parte o ex officio, il Ministero rilasciasse la propria autorizzazione, in vista di qualsivoglia determinazione dovesse assumersi, relativamente all’immobile, per il quale era iniziato il procedimento d’imposizione di vincolo, in oggetto. Laddove, come correttamente osservato dalla ricorrente, “la decisione amministrativa di respingere l’istanza di fiscalizzazione comporta (rectius: era potenzialmente idonea a comportare), in spregio delle richiamate disposizioni normative, la demolizione di un bene, ad oggi, del demanio culturale”;
ovvero – come osservato nell’ultima memoria di replica – “il regime normativo, applicato in via cautelare, imponeva la fiscalizzazione, atteso che i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati o danneggiati (art. 20 d.lgs. n. 42/2004) e gli enti pubblici territoriali ed i privati proprietari sono tenuti a garantirne la conservazione (art. 30 d.lgs. n. 42/2004)”»;

- successivamente, questa medesima adita Sezione, richiamando le statuizioni dianzi riportate, e sempre sulla base della rilievo della pendenza del procedimento dichiarativo dell’interesse particolarmente importante della torre longobarda adiacente al manufatto colpito dalla sanzione demolitoria, annullava, con sentenza n. 1966 del 20 settembre 2021, il provvedimento del 14 maggio 2021, prot. n. 28404, recante l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, del d.p.r. n. 380/2001;

- frattanto, con nota del 22 aprile 2021, prot. n. 23614, A. G., A. R. e S. A. dichiaravano di voler procedere alla demolizione del corpo di fabbrica censito in catasto al foglio 7, particella 286, ed al ripristino del nuovo fabbricato legittimato giusta concessioni edilizie in sanatoria n. 1998 e n. 1999 del 16 gennaio 2004, in conformità alla prescrizione impartita in tal senso con le concessioni edilizie n. 3294 del 15 maggio 1985 e n. 3453 del 3 giugno 1986 (aventi per oggetto la sostituzione edilizia dell’originario manufatto rurale), e richiedevano lo svolgimento di un sopralluogo onde verificare la compatibilità dell’intervento con la stabilità dell’adiacente torre longobarda;

- in prosieguo, S. A. presentava la SCIA del 27 luglio 2021, prot. n. 43391, volta alla “demolizione parziale dell’immobile in sua proprietà, oggetto dell’ordinanza n. 124 del 3 dicembre 2015”;

- in dettaglio, a tenore dell’allegata Relazione tecnica: «La torre longobarda … fa parte di un complesso di monumenti storici, costituito dalle cosiddette "torri longobarde per il gioco dei colombi", uniche nel loro genere, e l'insieme di questi manufatti storici caratterizza fortemente la percezione ed il paesaggio storico del territorio cavese. Ma accanto a questa tradizione, introdotta in epoca longobarda ed esercitata sino agli anni '60 del secolo scorso, le torri costituiscono una preesistenza di particolare importanza ai fini della comprensione della evoluzione della storia del paesaggio agrario per questa parte della regione Campania. Pertanto è impensabile di procedere alla completa demolizione di quanto circonda questa antica torre, con il rischio, elevatissimo, di vederla crollare in quanto priva di fondazioni, tant'è che anche nelle prescrizioni particolari della concessione edilizia n. 3453 del 3 giugno 1986 ci si poneva il problema di "concordare le tecniche demolitorie esecutive con l'Ufficio Tecnico;
inoltre oggi, rispetto agli anni '80 (anno di rilascio della concessione edilizia che prevedeva la demolizione dell'immobile) i criteri di tutela del paesaggio e di valorizzazione delle risorse architettoniche- ambientali sono mutati, e mai si metterebbe a rischio la perdita di un bene storico attraverso la totale demolizione del corpo di fabbrica che lo circonda in quanto, essendo strettamente collegato strutturalmente ad essa, la demolizione di uno comporterebbe, sicuramente, il crollo dell'altra. Facendo seguito a tali premesse, la presente richiesta mira a conservare un bene, la torre, che rappresenta un elemento caratterizzante del territorio cavese, un monumento di importante valore, il cui crollo o demolizione comporterebbe non solo la perdita di un bene ma un segno identificativo della nostra tradizione. Pertanto, oggetto della presente SCIA è la parziale demolizione dell'abitazione che ingloba la torre medioevale, considerando che la stessa non può essere demolita interamente, in quanto comporterebbe il crollo del manufatto antico … Altro discorso merita la restante parte inerente la struttura del garage, della tettoia e di tutti i volumi indipendenti dall'originaria abitazione, i quali saranno demoliti completamente in quanto la loro demolizione non inficerebbe la staticità dell'antica torre. Pertanto, al fine di non alterare l'equilibrio statico della torre, la quale risulta sprovvista di fondazioni, si procederà ad una demolizione parziale dei volumi che la circondano, demolendo quelli non strettamente necessari, ed interrando (rendendoli inaccessibili) tutti quelli che avranno funzione fondale. Altro aspetto da tener presente è l'accesso alla torre stessa che è ubicato sul terrazzo del primo livello: pertanto, considerando che è un bene tutelato, ma anche visitato ed usufruito, il presente progetto di ripristino tiene conto di lasciare un accesso che consenta di raggiungere l'ingresso della torre, mentre tutto il resto del calpestio dei volumi che andranno lasciati, alla loro funzione fondale, sarà adibito a giardino, con la demolizione del parapetto perimetrale, lasciando solo un cordolo di 0,50 m che serve a contenere il terreno»;

- il tutto corredato da elaborati statici e geologici comprovanti la compromissione arrecabile dalla totale demolizione del manufatto alla torre longobarda da esso circondata, nonché da riproduzioni grafiche illustrative della comunque largamente prevalente eliminazione delle volumetrie abusive;

- a sua volta A. G. presentava la SCIA del 22 settembre 2022, prot. n. 576676, volta al ripristino dello stato dei luoghi con riferimento all’immobile in sua proprietà, pure contestato con l’ordinanza di demolizione n. 124 del 3 dicembre 2015;

- nel contempo, con riguardo al corpo di fabbrica in proprietà di S. A. il Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia e Personale del Comune di Cava de’ Tirreni, con provvedimento del 3 marzo 2022, prot. n. 12754, disponeva nuovamente l’archiviazione dell’istanza dell’11 dicembre 2015, prot. n. 74647;

- tanto, in base al duplice rilievo che, da un lato, l’istanza di fiscalizzazione risultava ormai assorbita dalla presentazione della SCIA del 27 luglio 2021, prot. n. 43391, e incompatibile con quest’ultima, e che, d’altro lato, l’invocata sanzione alternativa pecuniaria non era applicabile in relazione ad abusi comportanti incrementi plano-volumetrici ed eseguiti su beni assoggettati a vincolo paesaggistico;

- nell’avversare siffatta determinazione, S. A., col ricorso iscritto a r.g. n. 911/2022, lamentava, in estrema sintesi, che: a) non sussisterebbe la rilevata inconciliabilità tra l’istanza di fiscalizzazione prot. n. 74647 dell’11 dicembre 2015 e la SCIA del 27 luglio 2021, prot. n. 43391, atteso che, per effetto conformativo della sentenza n. 202 del 25 gennaio 2021, l’iter con la prima avviato non avrebbe potuto prescindere dal coinvolgimento della Soprintendenza di Salerno e Avellino;
b) a dispetto di quanto ritenuto dall’amministrazione comunale, la natura parziale delle difformità riscontrate rispetto ai titoli edilizi rilasciati in relazione al fabbricato controverso e la compromissione arrecabile dall’ingiunta demolizione all’equilibrio statico alle porzioni legittime dello stesso (avuto precipuo riguardo alla torre longobarda) giustificherebbero l’invocata applicazione della sanzione alternativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001;
c) per converso, un intervento demolitorio si porrebbe in conflitto con le disposizioni degli artt. 38, 45, comma 2, 50, 55, 56, 58, comma 5, e 98 delle NTA del PUC di Cava de’ Tirreni, nella misura in cui sanciscono la valorizzazione dei nuclei storici e, segnatamente, del sistema delle torri longobarde;
d) il pronunciato diniego di fiscalizzazione non risponderebbe al principio ordinamentale di proporzionalità dell’agere amministrativo, non essendosi tenuto debitamente conto delle pur rappresentate implicazioni pregiudizievoli delle disposte attività ripristinatorie sulla conservazione dell’antico manufatto da esse inevitabilmente attinto;

- in ulteriore prosieguo, il Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia e Personale del Comune di Cava de’ Tirreni, con atti del 9 febbraio 2023, prot. n. 8672 e n. 8675, con i quali il Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia e Personale del Comune di Cava de’ Tirreni, accertava l’inottemperanza alle ingiunzioni di demolizione n. 73 del 7 ottobre 2015 e n. 124 del 3 dicembre 2015 e, con provvedimenti del 16 marzo 2023, prot. n. 16800, e del 28 marzo 2023, prot. n. 16797, irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, del d.p.r. n. 380/2001;

- tali atti erano impugnati da A. R., A. G. e S. A. con ricorso iscritto a r.g. n. 702/2023;

- a sostegno dell’esperito gravame, i proponenti lamentavano, in estrema sintesi, che: a) in difetto di istruttoria, nonché in violazione dei principi ordinamentali di proporzionalità, di leale collaborazione e di economicità dell’agere amministrativo, l’ente locale intimato non avrebbe considerato l’avvio dei lavori di ripristino di cui all’efficace SCIA del 22 settembre 2022, prot. n. 576676, e la presentazione della parimenti efficace SCIA del 27 luglio 2021, prot. n. 43391, rimasta ineseguita in ragione del non ancora intervenuto pronunciamento della Soprintendenza di Salerno e Avellino sul progetto di parziale demolizione da essa previsto;
b) sempre in difetto di istruttoria, si sarebbe limitato a svolgere un sopralluogo esterno e superficiale degli immobili in contestazione, senza sostanzialmente aggiornare all’attualità la propria ricognizione dello stato di fatto, senza giovarsi dell’apporto partecipativo dei soggetti interessati, senza individuare l’area gratuitamente acquisibile al patrimonio comunale e senza tener conto delle statuizioni giurisdizionali contenute nelle sentenze n. 202 del 25 gennaio 2021 e n. 1966 del 20 settembre 2021 circa il dato rilevante costituito dalla pendenza del procedimento dichiarativo dell’interesse particolarmente importante della torre longobarda;
c) i provvedimenti sanzionatori del 16 marzo 2023, prot. n. 16800, e del 28 marzo 2023, prot. n. 16797, sarebbero stati illegittimamente rivolti nei confronti di A. R., non più titolare degli immobili in contestazione a seguito della donazione disposta il 17 aprile 2015 (rep. n. 38096, racc. n. 12977) in favore di A. G.;
d) in relazione all’avanzata pretesa sanzionatoria sarebbe maturata la prescrizione quinquennale ex art. 28 della l. n. 689/1981, il correlativo termine essendo ormai trascorso dallo scadere di quello per la spontanea esecuzione dell’ingiunzione di demolizione n. 124 del 3 dicembre 2015;

- costituitosi in entrambi i giudizi, l’intimato Comune di Cava de’ Tirreni eccepiva l’inammissibilità/improcedibilità, nonché l’infondatezza del ricorso iscritto a r.g. n. 911/2022, mentre eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso iscritto a r.g. n. 702/2023;

- entrambi i ricorsi venivano chiamati all’udienza del 10 maggio 2023 per la trattazione degli incidenti cautelari con essi sollevati;

- nell’udienza camerale, emergeva che le cause erano mature per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;

- le parti venivano sentite, oltre che sulle domande cautelari, sulla possibilità di definizione dei ricorsi nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;

Considerato, in rito, che:

- sono ravvisabili i presupposti per disporre, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., la riunione dei giudizi introdotti dai ricorsi iscritti a r.g. n. 911/2022 e n. 702/2023;

- sono evidenti, infatti, le ragioni di connessione che giustificano la trattazione congiunta delle due cause: la parziale identità delle parti (S. A., in veste di ricorrente, e Comune di Cava de’ Tirreni, in veste di amministrazione resistente) e l’unicità della vicenda controversa (afferente all’esecuzione delle ingiunzioni di demolizione n. 73 del 7 ottobre 2015 e n. 124 del 3 dicembre 2015);

Considerato, quanto al ricorso iscritto a r.g. n. 911/2022, che:

- esso si rivela, prima ancora che infondato, inammissibile per carenza di interesse ad agire;

- come eccepito dall’amministrazione resistente, nel presentare la SCIA del 27 luglio 2021, prot. n. 43391, volta alla “demolizione parziale dell’immobile in sua proprietà, oggetto dell’ordinanza n. 124 del 3 dicembre 2015”, S. A. ha, infatti, prestato acquiescenza all’ingiuntale misura repressivo-ripristinatoria, mostrando, per facta concludentia, di aver superato le criticità esecutive giustificative della precedente istanza di fiscalizzazione prot. n. 74647 dell’11 dicembre 2015, tramite l’elaborazione di un progetto selettivo delle strutture non interferenti, mirante a salvaguardare l’integrità statica dell’antica torre longobarda, collegata alle contestate opere abusive;

- conseguentemente, la ricorrente non potrebbe ritrarre alcuna utilità pratica dall’invocato annullamento giurisdizionale del provvedimento declinatorio del 3 marzo 2022, prot. n. 12754, il quale ha, peraltro, correttamente rilevato l’incompatibilità della menzionata istanza ex art. 34, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 col progetto restitutorio di cui alla non inibita ed efficace SCIA del 27 luglio 2021, prot. n. 43391;

Considerato, quanto al ricorso iscritto a r.g. n. 702/2023, che:

- in limine, va disattesa l’eccezione di inammissibilità ricollegata dall’amministrazione resistente all’asserita diversità delle posizioni soggettive azionate in via collettiva da A. R., A. G. e S. A. ed al conflitto di interessi tra il primo e gli altri due menzionati proponenti;

- al riguardo, giova rammentare che, per ius receptum, due sono i requisiti di ammissibilità del ricorso: l’uno positivo, costituito dalla identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive;
l'altro negativo, costituito dall'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 3499/2020;
sez. V, n. 478/2021;
n. 573/2021;
sez. I, n. 1793/2021;
sez. IV, n. 6913/2022;
sez. II, n. 8338/2022;
n. 1775/2023;
Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 1327/2022;
TAR Lazio, Roma, sez. IV, n. 11695/2022;
n. 11696/2022;
n. 1852/2023);

- ciò posto, è da ritenersi che le posizioni soggettive azionate in via collettiva da A. R., A. G. e S. A. siano sostanzialmente omogenee, afferendo tutte al medesimo compendio immobiliare in proprietà ubicato in Cava de’ Tirreni, via G. Vitale, n. 27, e censito in catasto al foglio 7, particelle 286 e 1752, e figurando tutte attinte dal medesimo provvedimento repressivo-ripristinatorio (ordinanza di demolizione n. 124 del 3 dicembre 2015, reiterativa della precedente ordinanza di demolizione n. 73 del 7 ottobre 2015);

- ed è pure da escludersi che la censura secondo cui A. R. non avrebbe potuto essere destinatario delle irrogate sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 31, comma 4 bis, del d.p.r. n. 380/2001 possa propagare all’intero ricorso il potenziale del conflitto di interessi, ad essa sotteso, tra A. R., da un lato, A. G. e S. A., d’altro lato, in quanto la residua causa petendi risulta immune da quest’ultimo e può essere, quindi, risparmiata da una radicale declaratoria di inammissibilità, in omaggio al principio generale di conservazione degli atti processuali (“utile per inutile non vitiatur”);

- nel merito, proprio il rilievo di incompatibilità dell’istanza di fiscalizzazione prot. n. 74647 dell’11 dicembre 2015 col progetto restitutorio di cui alla SCIA del 27 luglio 2021, prot. n. 43391, formulato dal Comune di Cava de’ Tirreni nel provvedimento del 3 marzo 2022, prot. n. 12754, finisce per avvalorare le proposizioni attoree in punto di denunciato deficit istruttorio e denunciata violazione dei principi ordinamentali di proporzionalità, di leale collaborazione e di economicità dell’agere amministrativo;

- ed invero, a fronte dell’avvio del ripristino dello status quo ante a cura degli interessati, comunicato con le SCIA del 27 luglio 2021, prot. n. 43391, e del 22 settembre 2022, prot. n. 576676, nonché a fronte delle pronunce giurisdizionali acclaranti l’interferenza tra le strutture abusive in contestazione e la torre longobarda sottoposta a procedimento dichiarativo di interesse particolarmente importante ex 10, 13 e 14 d.lgs. n. 42/2004, l’amministrazione resistente si è limitata ad attestare l’inottemperanza alle ingiunzioni di demolizione n. 73 del 7 ottobre 2015 e n. 124 del 3 dicembre 2015, sulla scorta delle scarne ed ellittiche risultanze delle relazioni di sopralluogo prot. n. 5979 del 31 gennaio 2023 e prot. n. 6322 del 1° febbraio 2023, corredate di appena una e due foto esterne al compendio immobiliare de quo;

- una simile linea di azione, improntata a criteri di eccessiva e irragionevole rigidità, ha finito per collidere col principio basico di leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privati, nella misura in cui ha impedito a questi ultimi di attuare il ritualmente dichiarato proponimento di conformarsi agli ordini loro impartiti dalla prima, mediante rimozione degli abusi contestati, in conformità alle menzionate SCIA del 27 luglio 2021, prot. n. 43391, e del 22 settembre 2022, prot. n. 576676, non inibite ed efficaci, come riconosciuto dallo stesso Comune di Cava de’ Tirreni;
ed ha finito, altresì, per impingere nella sfera dello sviamento di potere, nella misura in cui ha impedito che l’instaurato procedimento sanzionatorio edilizio potesse sortire l’esito elettivamente riservatogli dall’ordinamento, e cioè concludersi col ripristino dello stato dei luoghi legittimato con i rilasciati titoli abilitativi edilizi;

- alle superiori argomentazioni non varrebbe, poi, opporre la circostanza che, al momento della presentazione delle SCIA del 27 luglio 2021, prot. n. 43391, e del 22 settembre 2022, prot. n. 576676, figurava già spirato il termine di cui al comma 3 dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 per ottemperare all’ordinanza di demolizione n. 124 del 3 dicembre 2015;

- ciò, in quanto l’iniziativa di adempimento spontaneo da parte del privato non poteva dirsi, di per sé, preclusa, fintantoché non fosse stato validamente emanato l’atto di accertamento di cui al comma 4 del citato art. 31 del d.p.r. n. 380/2001;

- in questo senso, la Sezione, nella sentenza n. 1315 del 18 luglio 2019, ha avuto modo di accreditare la tesi dell’improcedibilità dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale «tutte le volte in cui … i soggetti interessati abbiano, sia pur tardivamente rispetto ai termini fissati nel provvedimento sanzionatorio, ma, ben vero, prima che sia intervenuta la formale acquisizione al patrimonio comunale, provveduto all'integrale demolizione delle opere abusive»;

- «Ed invero – prosegue la pronuncia richiamata –, per come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, la ratio legis sottesa alla fattispecie acquisitiva di cui al citato art. 31 consiste nell'esigenza di provvedere, in via prioritaria, alla demolizione dell'opera abusiva, onde garantire il ripristino dell'ordine urbanistico-edilizio violato. Quanto sopra trova conferma nella lettera del successivo comma 5 dell'art. 31 d.p.r. n. 380/2001 secondo cui: "L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico". La scelta discrezionale – da esercitare previa ponderazione degli interessi in gioco – di mantenere in essere gli abusi è stata, dunque, attribuita dal legislatore all'organo politico quale mera opzione derogatoria rispetto alla "regola", coincidente con la necessaria demolizione, a cura della dirigenza, delle opere edilizie insistenti sine titulo su terreni di proprietà privata. L'acquisizione di siffatti terreni al patrimonio pubblico è, dunque, finalizzata a soddisfare la primaria esigenza di ripristino dell'ordine urbanistico-edilizio violato ("L'opera acquisita è demolita [...] salvo che [...]", così recita il comma 5 dell'art. 31 d.p.r. n. 380/2001). Rebus sic stantibus, ogni qual volta il proprietario cui è stata rivolta l'ingiunzione ovvero … il responsabile dell'abuso abbiano provveduto, sia pure in epoca successiva alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 31 d.p.r. n. 380/2001, alla demolizione, con integrale ripristino dello stato dei luoghi … la fattispecie acquisitiva di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 31 non è procedibile, attesa la sopraggiunta restitutio in integrum dell'ordine urbanistico-edilizio violato»;

Ritenuto, in conclusione, che:

- stante l’acclarata carenza di interesse a proporlo, il ricorso iscritto a r.g. n. 911/2022 va dichiarato inammissibile, mentre, la ravvisata fondatezza del profilo di censura dianzi scrutinato, ed assorbiti quelli ulteriori, il ricorso iscritto a r.g. n. 702/2023 va accolto, con conseguente annullamento degli atti con esso impugnati;

- la reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;

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