TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-05-31, n. 202301746

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-05-31, n. 202301746
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301746
Data del deposito : 31 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2023

N. 01746/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00882/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 882 del 2017, proposto da
G P, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio eletto presso lo studio Mariano Leonora in Catania, Via Perugia 10;

contro

Comune di Modica, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

del decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 1690/2016 in data 27 settembre 2016.

Visti tutti gli atti della causa e le difese delle parti, come in atti o da verbale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2023 il dott. D B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, notificato in data 12 maggio 2017, il ricorso ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 1690/2016 in data 27 settembre 2016, oltre rivalutazione e gli interessi maturati sulle somme non corrisposte dopo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Deve precisarsi che, a seguito di ordinanza collegiale n. 1148/2023 in data 7 aprile 2023, il ricorrente, con memoria in data 20 aprile 2023, ha precisato, in particolare, quanto segue: a) come affermato da questo Tribunale con sentenza della I Sezione, n. 2733/2021 in data 6 settembre 2021, ai fini della proposizione del giudizio di ottemperanza non è indispensabile la notifica del titolo in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale;
b) in pendenza di giudizio il ricorrente ha ceduto larga parte del credito in favore degli ex-dipendenti con atto in data 20 aprile 2018, residuando un importo di € 85.015,19 quale sorte capitale parziale della fattura FE n. 53 in data 7 luglio 2016;
c) a tale importo devono aggiungersi gli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. con decorrenza dal 29 settembre 2016 (data di notifica del decreto ingiuntivo) sino al 26 aprile 2018 (data della cessione del credito) sulla originaria somma complessiva di € 517.217,73 (di cui al decreto ingiuntivo n. 1690/2016 del 27 settembre 2016) e con decorrenza dal 27 aprile 2018 sino al soddisfo sulla somma non ceduta di € 85.015,19.

Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio osserva quanto segue.

Appare condivisibile l’affermazione giurisprudenziale secondo cui la previsione di cui all’art. 14, primo comma, del decreto legge n. 669/1996, il quale stabilisce che l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione in forma esecutiva del titolo, trova applicazione nel giudizio di ottemperanza alla luce di quanto disposto dall’art. 115, terzo comma, c.p.a., nella versione vigente ratione temporis , il quale dispone che “ai fini del giudizio di ottemperanza… non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva” (sul punto, cfr. anche Consiglio di Stato, V, 1 luglio 2022, n. 5495), risultando sufficiente la semplice notificazione del titolo.

Nel caso di specie il titolo è stato notificato all’Amministrazione nella propria sede legale in data 29 settembre 2016, mentre il ricorso in ottemperanza è stato notificato in data 12 maggio 2017.

Il decreto ingiuntivo n. 1690/2016 in data 27 settembre 2016 è stato, inoltre, dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento n. 3806/2016 in data 9 dicembre 2016.

Ciò premesso e avuto riguardo a quanto precisato dal ricorrente con memoria in data 20 aprile 2023, la domanda di esecuzione deve essere accolta con riferimento alla sorte capitale di € 85.015,19.

Come stabilito nel titolo portato in esecuzione, il Comune di Modica è anche tenuto a corrispondere gli interessi “come richiesti”.

Al riguardo, deve osservarsi che, come affermato dalla giurisprudenza (sul punto, cfr. Cass. Civ., Sezione I, 16 febbraio 2016, n. 2978), allorquando intervenga la cessione del credito, la previsione di cui all'art. 1263, primo comma, c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, rientrandovi, dunque, anche gli interessi scaduti dopo la cessione e non, salvo patto contrario, quelli scaduti prima.

Pertanto, atteso che dalla cessione di credito versata in atti (in allegato all’istanza di prelievo in data 7 novembre 2017) non risulta tale patto contrario, il Comune di Modica è tenuto a corrispondere all’odierno ricorrente gli interessi legali con decorrenza dal 29 settembre 2016 (data di notifica del decreto ingiuntivo) sino al 26 aprile 2018 (data della cessione del credito) sulla originaria somma di € 517.217,73 e con decorrenza dal 27 aprile 2018 sino al soddisfo sulla somma non ceduta di € 85.015,19.

In ragione di quanto esposto il ricorso va accolto nei termini che sono stati precisati e, per l’effetto, deve ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare esecuzione al titolo di cui si tratta nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza si nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Ragusa, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio, il quale provvederà nel successivo termine di giorni novanta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto anche conto della particolare semplicità della controversia in esame.

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