TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-05-27, n. 202400825
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Testo completo
Pubblicato il 27/05/2024
N. 00825/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Zagarese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Crotone, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Crotone prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno e l’invito a lasciare il territorio nazionale con l’avvertimento che, in caso di inosservanza, verrà adottato il provvedimento di espulsione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 il dott. Giampaolo De Piazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, cittadino senegalese regolarmente residente in Italia, presentava in data 29 marzo 2021 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
A seguito dell’espletamento dell’istruttoria emergeva che il cittadino straniero aveva percepito redditi irrisori negli anni 2019 e 2020, e pertanto l’amministrazione notificava in data 12 ottobre 2021 la comunicazione di avvio del procedimento di rifiuto del rinnovo. Prodotte dall’interessato memorie partecipative, che l’amministrazione riteneva non idonee ad apportare elementi utili, veniva emesso il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, con invito a lasciare il territorio nazionale e con l’avvertimento che l’inosservanza dell’invito comporterà l’emanazione del provvedimento di espulsione.
2. Il sig. -OMISSIS- insorgeva avverso il provvedimento di diniego di rinnovo presentando tempestivo ricorso affidato a due motivi di impugnazione, preceduti da un’ampia premessa in cui evidenziava di essere residente in comune di Crucoli dal 2003 e di avere sempre ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno potendo contare sui redditi prodotti dall’attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari su suolo pubblico, esercitata sulla base di regolare iscrizione al registro delle imprese. Premetteva inoltre il ricorrente di essere affetto da una grave patologia cardiaca a fronte della quale l’i.n.p.s gli aveva riconosciuto invalidità civile al 50%, e precisava che la mancata produzione di redditi nei due anni antecedenti la presentazione dell’istanza di rinnovo era dipesa inizialmente dal suo rientro in Senegal per le condizioni di salute del padre, poi deceduto, ed in seguito dalle misure restrittive adottate in Italia in conseguenza della pandemia da covid-19, che gli avevano impedito di rientrare sino ad agosto