TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2018-10-29, n. 201800698

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2018-10-29, n. 201800698
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800698
Data del deposito : 29 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2018

N. 00698/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00455/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 455 del 2018, proposto da
Società Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede comunale, in Ancona, largo

XXIV

Maggio 1;

nei confronti

Cooperativa Sociale Polima Soc. Coop. Onlus, non costituita in giudizio;
Cooperativa Sociale Cooss Marche Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Storoni, Sara Api, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione

dei seguenti atti e/o provvedimenti:

verbali di gara della procedura, e segnatamente in particolare del verbale del 27.11.2017, del 19.2.2018 e del 27.3.2018;

nonché di tutti i verbali in seduta riservata di attribuzione dei punteggi all'offerta economica, nella parte in cui non sono state escluse le offerte presentate dalla Coop. Sociale Cooss Marche Onlus e dalla Coop. Sociale Polima soc. coop. onlus;

nonché della “determinazione del dirigente n. 1975 del 25/09/2018”, trasmessa con nota del 27.9.2018 con cui è stata aggiudicata in via definitiva alla Cooperativa sociale Cooss Marche Onlus SCPA la procedura aperta per l'affidamento dei seguenti servizi: 1) Gestione della Residenza Protetta per Anziani “Benincasa” — Via Podesti 9 - Ancona (42 posti);
2) Gestione del Centro Diurno per Anziani “Benincasa” — Via Podesti 9 - Ancona (20 posti);
3) Gestione del Centro Diurno per Alzheimer “Benincasa” (aperto solo la domenica) — Via Podesti 9 - Ancona (15 posti);
4) Controllo Periodico Domiciliare — via Podesti 9 - Ancona;
5) Servizio di Pronto Intervento Sociale, CIG : 6992165517;

ove occorra, dell'eventuale contratto sottoscritto con la controinteressata per l'affidamento del servizio;

nonché avverso ogni altro atto presupposto o conseguenziale, allo stato non conosciuto;

nonché ove occorra ed in subordine del bando di gara e del disciplinare di gara.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona e di

COOSS

Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La cooperativa ricorrente impugna tutti gli atti del procedimento della gara indetta dal Comune di Ancona per l’affidamento in concessione quinquennale di una serie di servizi erogati presso l’istituto “Benincasa” (residenza protetta per anziani, centro diurno per anziani, centro diurno per Alzheimer, servizio di pronto intervento sociale e controllo periodico domiciliare), nella parte in cui:

a) la commissione di gara, in palese violazione della clausola di cui all’art. 3 del disciplinare di gara, ha ritenuto ammissibili le offerte economiche delle controinteressate

COOSS

Marche e POLIMA (nonostante le stesse non avessero indicato un ribasso unico espresso in cifre e non in percentuale sui prezzi a base d’asta, come prescriveva la predetta clausola della lex specialis );

b) la commissione, una volta ammesse le suddette offerte, ha ritenuto di poterle rideterminare applicando peraltro una formula aritmetica di cui non viene data alcuna spiegazione, e ciò richiamandosi a principi giurisprudenziali non applicabili alla fattispecie;

c) le offerte economiche sono state valutate applicando una formula diversa da quella indicata dalla lex specialis .

2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Ancona e la controinteressata

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