TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-06-26, n. 202310783

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-06-26, n. 202310783
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310783
Data del deposito : 26 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2023

N. 10783/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08575/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8575 del 2023, proposto da
Obiettivo Immagine S.r.l., Videoloop S.r.l., World Video Production Società a Responsabilità Limitata, Snap S.r.l., Video Mancio S.r.l., Video Reporter S.r.l., Zeroservices S.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati M B, P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Antornio Bertoloni, 26/B;



contro

R.A.I. - Radiotelevisione Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati V C I, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Dora, 1;



per l'annullamento

del bando pubblicato in G.U.U.E. il 9 maggio 2023, con cui la RAI – Radiotelevisione Italia S.p.a. ha indetto una “ procedura esclusa dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 65 D.Lgs. n. 208/2021, per l’affidamento del “servizio di riprese elettroniche ENG per le Testate giornalistiche - Area metropolitana di Roma ”; del disciplinare di gara; del capitolato tecnico; dell’allegato tecnico; dell’allegato Pxq; dello schema di convenzione; delle condizioni generali di contratto RAI; della Guida alla redazione dell’offerta tecnica; dei chiarimenti di gara; della delibera del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2023, non pubblicata e richiamata nel disciplinare di gara, di indizione della procedura; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali alla procedura.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di R.A.I. - Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Le ricorrenti, come in epigrafe indicate, hanno impugnato e chiesto l’annullamento del bando pubblicato in G.U.U.E. il 9 maggio 2023, con cui la RAI – Radiotelevisione Italia S.p.a. ha indetto una “ procedura esclusa dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 65 D.Lgs. n. 208/2021, per l’affidamento del “servizio di riprese elettroniche ENG per le Testate giornalistiche - Area metropolitana di Roma ”; del disciplinare di gara; del capitolato tecnico; dell’allegato tecnico; dell’allegato Pxq; dello schema di convenzione; delle condizioni generali di contratto RAI; della Guida alla redazione dell’offerta tecnica; dei chiarimenti di gara; della delibera del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2023, non pubblicata e richiamata nel disciplinare di gara, di indizione della procedura; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali alla procedura.

Le ricorrenti hanno esposto che la procedura mira alla sottoscrizione di una convenzione della durata di 12 mesi prorogabili per ulteriori 12; una gara suddivisa in 6 lotti funzionali differenziati esclusivamente per l’importo (complessivamente determinato in € 14.792.154,00); con la previsione della possibile partecipazione a tutti i lotti e con una offerta da valutare, sulla scorta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnandosi 80/100 punti all’offerta tecnica (distinti in 10 criteri di valutazione, cinque dei quali, a loro volta, distinti in subcriteri e subpunteggi) e 20/100 punti all’offerta economica.

A fondamento del ricorso hanno dedotto i seguenti motivi:

1°) violazione dell’art. 4 del d.lgs. 50/2016; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza degli atti di gara, difetto di istruttoria, violazione del principio del buon andamento.

In prima battuta, le ricorrenti hanno contestato “ termini e modalità di svolgimento delle prestazioni contraddittorie e irragionevoli e, in molti casi, pressoché impossibili da rispettare sotto il profilo della turnazione e delle tempistiche presupposte per l’esecuzione del servizio da RAI negli atti di gara impugnati ” (cfr. pag. 7), segnatamente stigmatizzando la discordanza tra l’art. 7 del capitolato (ove si è stabilito che le tariffe del servizio base sarebbero “ omnicomprensive degli oneri relativi al tempo di percorrenza, stimato in 15 minuti, per raggiungere il luogo di esecuzione del Servizio ”) e l’art. 3 del capitolato (ove si è previsto, tra le “ caratteristiche del servizio ”, che “ nel turno (di 8 o 4 ore) non sono ricompresi i tempi di percorrenza per il raggiungimento del luogo di esecuzione ”).

Una discordanza che determinerebbe incertezza e notevoli conseguenze in ragione dell’estensione del territorio dell’area metropolitana di Roma e per i tempi di attivazione dell’organizzazione del servizio (troupe).

Le ricorrenti hanno soggiunto che “ l’impianto disegnato da RAI per lo svolgimento del servizio – che di fatto induce il fornitore a dover mettere in atto un’organizzazione aziendale prudenzialmente potenziata – è tanto più gravoso sotto il profilo dell’organizzazione delle turnazioni del personale se si considera che la RAI ha imposto la medesima composizione della troupe per tutta la durata del servizio, che ostacola una fungibilità o interscambiabilità di operatori durante la durata del turno ” (cfr. pag. 8).

Altro fronte di contestazione ha riguardato le tempistiche e le modalità “ di erogazione della gestione delle emergenze stabilita all’art. 6 del capitolato di gara con riguardo ai lotti n. 1, 2 e 3 (…), che il fornitore è chiamato a fronteggiare ogniqualvolta RAI rappresenti la “particolare urgenza” della richiesta ”; le ricorrenti hanno rimarcato criticamente che “ per garantire la gestione dell’emergenza all’interno del G.R.A. con una tempistica imposta da RAI pari a 30 minuti per raggiungere il luogo di esecuzione della ripresa o della diretta (…), il fornitore deve necessariamente impiegare personale stabilmente dedicato alla presenza in ufficio affinché, al momento della richiesta, la troupe possa giungere nei tempi richiesti sul luogo di esecuzione del servizio ” (cfr. pag. 11).

Hanno, in sostanza, lamentato che l’esecuzione della commessa comporterebbe di dover “ necessariamente organizzare giornalmente 3 turni di personale in ufficio - ad esempio, 8.00/16:00, 16.00/24.00, 24.00/8.00) ”: il che renderebbe “ operativamente impossibile garantire la presenza sul luogo del servizio con l’attrezzatura richiesta da RAI utilizzando un mezzo alternativo all’autovettura che consenta “l’agevole” mobilità anche in presenza di traffico

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