TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-09-28, n. 202000596
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Testo completo
Pubblicato il 28/09/2020
N. 00596/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00383/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 383 del 2016, proposto dal -OMISSIS--, rappresentato e difeso dagli avv.ti A Z e G C, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento:
della Determinazione del Direttore della 3^ Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa n. -OMISSIS-(notificata l’11.5.2016), con la quale è stata respinta l’istanza di rimborso delle spese di patrocinio legale ex art. 18 D.L. n. 67/1997 conv. nella L. n. 135/1997 del -OMISSIS-- del 5.11.2014;
-delle note dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza -OMISSIS-, con le quali è stato espresso parere negativo all’accoglimento della predetta istanza ex art. 18 D.L. n. 67/1997 conv. nella L. n. 135/1997 del 5.11.2014;
nonché per l’accertamento
del diritto del -OMISSIS-- ad ottenere il suddetto rimborso, con la conseguente condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle spese legali sostenute, oltre interessi “moratori” dalla domanda fino all’effettivo soddisfo;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2020 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il -OMISSIS-- è stato rinviato a giudizio per i delitti di Calunnia ex art. 368 C.P., Diffamazione ex art. 295 C.P. ed Istigazione di militari a disobbedire alle leggi ex art. 266 C.P., in quanto, insieme al suo superiore (Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Matera), mediante 8 denunce anonime e/o sotto falso nome avrebbe incolpato, pur sapendoli innocenti, di numerosi reati Ufficiali e Sottoufficiali dell’Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Matera e di altri Uffici della stessa Arma dei Carabinieri, con l’aggravante di aver commesso i fatti con sentimenti di rancore personale e con la violazione dei doveri inerenti alla loro pubblica funzione.
Con Sentenza n. -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il 21.3.2014, il Tribunale di Matera ha assolto il predetto -OMISSIS-- “per non aver commesso il fatto”, attesochè: 1) nel processo era emerso che il -OMISSIS- era stato coinvolto soltanto nella stesura di una delle suddette denunce, che era stata redatta a casa sua con il suo personal computer, ma aveva scritto soltanto l’intestazione, mentre tutto l’altra parte del testo era stata redatta dal suo superiore gerarchico, ed aveva cercato di convincere il collega (anch’egli sottoposto al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Matera), che avrebbe dovuto sporgere la querela, in quanto parte