TAR Catania, sez. II, ordinanza collegiale 2013-12-19, n. 201303024
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N. 03024/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00850/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 850 del 2009, proposto da V I, rappresentato e difeso dall'avv. R R, con domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, via S. Maria di Betlem, 18;
contro
il Comune di Buccheri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò D'Alessandro e G S, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Catania, piazza Lanza, 18/A;
per l’esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, del 24 giugno 2008, n. 1218.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa, ed in particolare, da ultimo, la nota prot. 248872, datata 17 luglio 2013, depositata in data 2 agosto 2013, con cui il commissario ad acta delegato Arch. S. Martinez, dirigente del Genio civile di Siracusa (da ora innanzi: commissario ad acta delegato), ha trasmesso relazione in adempimento a quanto disposto con ordinanza 29 marzo 2013, n. 944;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il commissario ad acta delegato, in adempimento alla citata ordinanza 944/2013, ha relazionato con la citata nota prot. 248872/2013 circa l’attività posta in essere ai fini della restituzione delle particelle 225 e 483 (depositando in proposito a supporto deliberazione del Consiglio comunale di Buccheri n. 176 del 24 settembre 1991) e circa i motivi che lo hanno indotto ad avvalersi dell’operato di un professionista esterno alla amministrazione pubblica;
Considerato che, relativamente alla restituzione della particella 224, il commissario ad acta delegato aveva già relazionato con nota prot. n. 1520, datata 15 gennaio 2013, depositata in data 21 gennaio 2013, cui era allegato il verbale di immissione in possesso del giorno 11 dicembre 2012;
Considerato che parte ricorrente, nel corso della camera di consiglio del 9 ottobre 2013, ha comunicato che, secondo quanto appreso dalla nuova amministrazione comunale, gli occupanti della struttura che insiste sulla particella 224 opererebbero in forza di convenzione con il Comune ormai scaduta;
Considerato che il rilascio dell’immobile da parte degli occupanti della struttura non ricade nell’ambito della giurisdizione di questo Giudice Amministrativo;
Ritenuto che il commissario ad acta delegato risulta quindi aver adempiuto a quanto disposto con la citata ordinanza 944/2013;
Ritenuto che, in assenza di ulteriori rituali domande di parte a seguito del deposito della citata nota 248872/2013 si debba prendere atto delle attività effettuate dal commissario ad acta delegato;
Ritenuto che alla liquidazione del commissario ad acta si provvederà con separato provvedimento;