TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-10-24, n. 202315773
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Pubblicato il 24/10/2023
N. 15773/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09972/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 9972 del 2023, proposto da
-OS-, -OS-, -OS-, rappresentati e difesi dall'avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
ricorso per l'ottemperanza
della sentenza n. -OS- della Sezione Prima Quater del T.A.R. del Lazio (R.G. -OS-), pubblicata in data 13 luglio 2022 nella parte in cui, contrariamente a quanto stabilito in sentenza, il Ministero dell'Interno, senza interpellare il Comitato di Verifica, ha negato l'interdipendenza della patologia “-OS-” con la patologia “-OS-” e nella parte in cui ha negato il beneficio dell'equo indennizzo e nella parte in cui ha giudicato la domanda intempestiva, nonché nella parte in cui non si è pronunciato affatto sul nesso eziologico (e sul relativo diritto alla concessione dell'equo indennizzo) per le ulteriori seguenti patologie: 1) “pregresso intervento di -OS-” ;2) “-OS-” , omettendo di effettuare un'accurata istruttoria e, quindi, per il riesame della domanda di interdipendenza della patologia “-OS-” con la patologia “-OS-” , presentata in data 1 dicembre 2006 che tenga conto del contenuto motivazionale della sentenza di cui in questa sede si invoca l'ottemperanza, nonché qualora l'On.le Collegio adito dovesse ritenere che gli atti impugnati in epigrafe debbano essere gravati con l'ordinaria azione di annullamento nella competente sede di primo grado, previa conversione del rito dell'ottemperanza nel rito ordinario di cui all'art. 32, co.2, secondo c.p.a.,
avverso e per l'annullamento :
del Decreto n. 0784/23 del 18 aprile 2023 Posizione n. 10070/B (notificato ai ricorrenti in data 11 maggio 2023) del Ministero dell'Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza nella parte in cui, contrariamente a quanto stabilito nella sentenza n. -OS- della Sezione Prima Quater del T.A.R. del Lazio (R.G. -OS-), il Ministero dell'Interno, senza interpellare il Comitato di Verifica, ha negato l'interdipendenza della patologia “-OS-” con la patologia “-OS- -OS- (in attesa di reintervento)” , nella parte in cui ha negato il beneficio dell'equo indennizzo e nella parte in cui ha giudicato la domanda intempestiva, nonché nella parte in cui non si è pronunciato affatto sul nesso eziologico (e sul relativo diritto alla concessione dell'equo indennizzo) per le ulteriori seguenti patologie: 1) “pregresso intervento di -OS-” ;2) “-OS-” , omettendo di effettuare un'accurata istruttoria e, quindi, per il riesame della domanda di interdipendenza della patologia “-OS-” con la patologia “-OS- -OS- (in attesa di reintervento)” , presentata in data 1 dicembre 2006, nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compreso il parere nr. 91407/2017 reso nell'adunanza n. 2626 del 9 dicembre 2021 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con il quale è stata negata l'interdipendenza della patologia “-OS-” con la patologia “-OS- -OS- (in attesa di reintervento)” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell’Economia e Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 il dott. D A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti premettono di essere, rispettivamente, moglie e figli dell’Ispettore Capo della Polizia di Stato -OS-, che, in data 1° maggio 1979, durante il servizio, è rimasto coinvolto nella colluttazione con un uomo, poi tratto in arresto, in occasione della quale ha ricevuto un colpo allo sterno.
Espongono che dal trauma sarebbero derivati -OS-, poi evoluti nella formazione di una “-OS-” , asportata chirurgicamente il 20 giugno 2005;all’esito dell’esame istologico, in data 20 dicembre 2005, è stata formulata una diagnosi di -OS- all’interno del -OS- e della -OS-, che ha portato, infine, l’uomo al decesso, in data 5 aprile 2008.
1.1. Il de cuius aveva già presentato, il 17 gennaio 2002, istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del “pregresso intervento di -OS-” , alla quale hanno fatto seguito quelle per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in data 19 luglio 2005, degli esiti dell’-OS-, in data 29 novembre 2006, e fatta propria – secondo quanto si legge negli atti – dalla moglie con autonoma istanza in data 18 luglio 2007) e, in data 22 marzo 2006, dell’-OS-.
1.2. Il Ministero, conformandosi al parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (C.V.C.S.), ha respinto: con provvedimento n. 111/16 del 22 gennaio 2016, le istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’intervento di nefroliasi percutanea, degli esiti di -OS-, inducendo i ricorrenti a rivolgersi a questo T.A.R. per contestare le decisioni dell’amministrazione, anche sulla base delle consulenze mediche di parte, che, invece, ritenevano il decesso compatibile con l’ipotesi di uno sviluppo maligno dello stato infiammatorio della -OS-, originato dall’evento traumatico verificatosi durante il servizio del 1° maggio 1979;con provvedimento n. 2742/16N dell’8 aprile 2016, l’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia -OS-, gravato con motivi aggiunti al primo ricorso;con provvedimento n. 6270/F del 15 settembre 2016, le domande di equo indennizzo avanzate rispetto alle infermità già riconosciute non dipendenti da causa di servizio, ad eccezione della “s-OS-” , impugnato con ulteriori motivi aggiunti.
2. Con la sentenza del 13 luglio 2022, n. 9661, di cui viene chiesta l’ottemperanza, questo T.A.R. ha accolto il ricorso, rilevando un deficit nell’ordito motivazionale dei provvedimenti contestati e, in particolare, l’assenza di qualsiasi argomento idoneo a confutare l’ipotesi prospettata dai ricorrenti, con conseguente obbligo dell’amministrazione di rivalutare la vicenda.
3. Avverso il decreto n. -OS-, con il quale il Ministero dell’Interno ha riconosciuto nuovamente la patologia tumorale non dipendente da fatti di servizio, negato contestualmente l’equo indennizzo (solo per tale infermità e omettendo, secondi i ricorrenti, di pronunciarsi sulle istanze formulate per le altre) e rigettato la domanda, anche sulla base della sua presunta tardività, ai sensi dell’art. 2, co.1, del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, i ricorrenti insorgono, lamentando la violazione e/o l’elusione del giudicato promanante dalla sentenza n. -OS-, da cui sostengono che siano discesi l’inversione dell’onere della prova a carico degli organi pubblici, gravati della dimostrazione dell’insussistenza del nesso eziologico, e il preciso obbligo di reinvestire della questione il C.V.C.S.;il mancato assolvimento dei citati incombenti, che traspare dal decreto n. -OS-, renderebbe possibile, secondo i ricorrenti, ritenere giudizialmente sussistente il profilo eziologico, in conformità alla giurisprudenza sul “one shot temperato” .
3.1. In subordine, i ricorrenti, previa conversione del rito, ai sensi dell’art. 32, co.2, c.p.a., chiedono l’annullamento del medesimo decreto, laddove i vizi denunciati dovessero essere riconosciuti quali nuove e autonome illegittimità;in proposito, lamentano:
I. l’errata applicazione degli artt. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, e 40, co.2, del r.d. 5 settembre 1895, n.603, che fissano i criteri per identificare i fatti di servizio che sono causa dell’insorgenza di un’infermità ovvero, allorché questa si manifesti, come nel caso di specie, dopo lunghi tempi di latenza, concausa della malattia, rispetto alla quale ritengono che il colpo allo sterno, ricevuto nel 1979, abbia fatto da “innesco”;
II. la violazione dell’art. 2, co.5, del d.P.R. n. 461/2001, perpetrata con la valutazione di intempestività della domanda, in quanto l’amministrazione avrebbe individuato il dies a quo nella data del decesso anziché in quella della diagnosi del tumore, collocata il 30 novembre 2006.
4. Si sono costituiti in data 24 luglio 2023 i Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze.
4.1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha: chiesto l’estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva, come già disposto da questo Tribunale nel giudizio definito con la sentenza ottemperanda, in considerazione della valenza endoprocedimentale dei pareri espressi dal C.V.C.S.;allegato il parere n. 899132022 del 14 febbraio 2023, con il quale il citato organo consultivo, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, ha riesaminato la posizione del de cuius , seppur concludendo nuovamente per l’insussistenza del nesso eziologico tra la malattia letale e i suoi precedenti di servizio;opposto, nel merito, il pieno assolvimento degli obblighi, di natura esclusivamente motivazionale, imposti dalla sentenza n. -OS-, con conseguente inapplicabilità dell’ one shot temperato .
4.2. Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria con la quale ha fatto proprie le valutazioni espresse dal C.V.C.S. nel parere n. 899132022 del 14 febbraio 2023 (in ogni caso formalmente recepite in un nuovo provvedimento di rigetto, di cui riferisce essere in corso la notifica ai ricorrenti) e chiarito che il decreto n. -OS-, contestato con il ricorso, non è stato adottato in esecuzione del giudicato amministrativo, bensì sulla scorta del parere n. 914072017 del 9 dicembre 2021, autonomamente richiesto dall’amministrazione al C.V.C.S., da cui deriverebbe l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
5. Alla camera di consiglio del 17 ottobre 2023, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. -OS- di questo T.A.R. deve essere dichiarato inammissibile e deve esserne disposta la conversione nel rito ordinario, ai sensi dell’art. 32, co.2, per le ragioni di seguito esposte.
6.1. Preliminarmente, va chiarito che la sentenza di cui viene chiesta l’ottemperanza non ha fissato particolari criteri per il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione, limitandosi a prescrivere l’obbligo di riesaminare la vicenda, approfondendo con “maggiore dovizia motivazionale” l’ipotesi di un’efficacia causale dell’incidente di servizio del 1979 rispetto alla degenerazione -OS- nella -OS-.
6.1.1. In proposito, va rammentato che, all’esito dell’annullamento di un provvedimento discrezionale per vizio di motivazione, lo spazio coperto dal giudicato è estremamente ridotto, con speculare espansione del perimetro all’interno del quale la pubblica amministrazione può esercitare la propria discrezionalità. La giurisprudenza ha chiarito sul punto che “…in tema di conformazione al giudicato dell’attività successiva dell’ente pubblico, qualora ci si trovi di fronte a un annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione, residua in modo indubbio uno spazio assai ampio per il riesercizio dell’attività valutativa da parte dell’Amministrazione. Se la P. A. elimina il vizio motivazionale ma, ciò nonostante, adotta un provvedimento ugualmente non satisfattivo della pretesa, si avrà violazione o elusione del giudicato se l’attività asseritamente esecutiva dell’Amministrazione risulti contrassegnata da uno sviamento manifesto, diretto ad aggirare le prescrizioni, puntuali, stabilite con il giudicato. Diversamente, viene in questione non una violazione / elusione del giudicato, ma un’eventuale nuova autonoma illegittimità” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1402).
6.1.2. Il vincolo conformativo derivante dal comando giudiziale contenuto nella sentenza n. -OS-, che offre una tutela demolitoria fondata sul difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, si traduce, quindi, essenzialmente, in due obblighi a carico dell’amministrazione: 1) rideterminarsi sulle istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità di cui soffriva il de cuius e 2) dedicare un maggiore approfondimento motivazionale al profilo eziologico prospettato dai ricorrenti.
6.2. Precisati quali siano gli effetti conformativi del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OS-, va dato atto che il decreto n. -OS- è stato adottato in recepimento del parere n. 914072017 reso dal C.V.C.S. nell’adunanza n. 2626 del 9 dicembre 2021, richiesto dal Ministero dell’Interno sulla base dei motivi di ricorso articolati dai ricorrenti nel giudizio R.G. -OS-.
6.2.1. Il provvedimento, che i ricorrenti assumono violativo e/o elusivo del giudicato, si colloca, quindi, nel solco tracciato dal ricorso conclusosi con la sentenza ottemperanda e può considerarsi, pertanto, attuativo del corrispondente petitum , in quanto satisfattivo della richiesta di un riesame della vicenda e di una riformulazione della motivazione alla base del diniego, laddove richiama il parere n. 914072017 del C.V.C.S., secondo cui “…esiste un lungo periodo di silenzio clinico tra il -OS-, riportato nel 1979, e il riscontro del -OS-, diagnosi fatta nel 2005, dopo ben 26 anni. Le cause di questa patologia non sono note, ma il lungo periodo di tempo fa escludere qualsiasi riconducibilità del -OS- al trauma pregresso” .
6.2.2. Considerato l’adempimento degli obblighi imposti dalla sentenza ottemperanda, le censure sollevate con il presente ricorso, con il quale i ricorrenti contestano possibili, ulteriori carenze istruttorie e motivazionali del decreto n. -OS-, esprimono, secondo il Collegio, nuovi e autonomi profili di illegittimità, meritevoli di esame nell’ordinario giudizio di impugnazione.
7. Alla stregua di quanto precede, pertanto, il Collegio ritiene di dover pronunciare sentenza non definitiva, rilevando l’inammissibilità della domanda di ottemperanza del Ministero dell’Interno alla sentenza n. -OS-, passata in giudicato, e fissando, per la trattazione della domanda di annullamento del decreto n. -OS-, con reiscrizione nel rito ordinario, l’udienza pubblica del 6 febbraio 2024, rimettendo alla sentenza definitiva ogni pronuncia sulle spese e onorari di causa.