TAR Roma, sez. 1Q, decreto collegiale 2022-07-14, n. 202209855

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, decreto collegiale 2022-07-14, n. 202209855
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202209855
Data del deposito : 14 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/07/2022

N. 07816/2017 REG.RIC.

N. 09855/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07816/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato il presente

DECRETO COLLEGIALE

sul ricorso numero di registro generale 7816 del 2017, proposto da


V C, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio eletto in Roma presso lo studio della sig. Antonia De Angelis, Via Portuense n. 104;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del giudizio definitivo di non idoneità fisica al servizio di polizia emesso dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del concorso per esami a n. 320 posti di vice-ispettore indetto con decreto del Ministero dell’interno 17 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 98 del 22 dicembre 2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza per l’emissione di decreto di pagamento per onorari e spese per gratuito patrocinio – per un totale di € 1.824,00 oltre accessori – avanzata in data 15 giugno 2022 dall’avv. M S per la rappresentanza e la difesa della sig. V C, nel giudizio n. r.g. 7186/2017;

Visto il decreto di ammissione provvisoria al gratuito patrocinio adottato dalla competente in commissione in data 13 settembre 2017, n. 171;

Visto il decreto decisorio Tar Lazio, I- quater , 25 febbraio 2022, n. 981 che ha definito il ricorso, dichiarandolo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Considerato che la pretesa del ricorrente non può essere ritenuta manifestamente infondata;

Visti gli atti del fascicolo di causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “ valori medi delle tariffe professionali vigenti ”, tenuto conto dell’“ impegno professionale ”;

Visto l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002 che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;


Considerato che – così come già evidenziato da Tar Lazio, I- bis , 22 marzo 2022, n. 3251 – i parametri fissati nel D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, così come nel precedente D.M. n. 140 del 20 luglio 2012, non sono vincolanti, tanto desumendosi dagli articoli 2 e 4 del medesimo decreto che prevedono, circa la quantificazione delle spese forfettarie, una misura individuata di regola nel 15 per cento del compenso totale e, circa la quantificazione del compenso, valori medi che possono essere aumentati o diminuiti, di regola, entro determinati limiti;

Considerato, altresì, che al fine di individuare il giusto compenso per l’attività svolta dall’avvocato richiedente occorre valutare – in applicazione dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, oltre che il risultato del giudizio;

Ritenuto che – in relazione alla natura della controversia, all’impegno professionale richiesto e a quanto previsto dall’art. 130, d.p.r. n. 115/2002 – è congrua la determinazione in complessivi euro 1.335,00 della somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio in ragione:

a) dell’applicazione dei parametri medi, per le controversie di valore indeterminabile, complessità bassa (per le quali deve considerarsi, ai fini della liquidazione del compenso, lo scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00), ridotti del 60% in relazione alla natura della controversia, all’impegno professionale richiesto e al risultato del giudizio;

Osservato che, alla luce di quanto precede, si addiviene ad un compenso così articolato:

- fase di studio € 782,00;

- fase introduttiva € 540,00;

- fase istruttoria € 620,00;

- fase cautelare € 728,00;

per un totale di euro 2.670,0 da ridurre della metà, ai sensi dell’art.130 del DPR 30 maggio 2002 n.115, per un importo, quindi, di euro 1.335,00 oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa come per legge;

Ritenuto che l’istanza di liquidazione dei compensi avanzata dal difensore del ricorrente debba essere accolta nei limiti sopra evidenziati e che pertanto – alla luce di quanto precede – possa procedersi alla liquidazione della somma di € 1.335,00 per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali (15%), iva e c.p.a. dovuti per legge.

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