TAR Latina, sez. I, decreto decisorio 2020-03-20, n. 202000070

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, decreto decisorio 2020-03-20, n. 202000070
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202000070
Data del deposito : 20 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2020

N. 00588/2014 REG.RIC.

N. 00070/2020 REG.PROV.PRES.

N. 00588/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 588 del 2014, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-quali genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati F P, C L, da intendersi domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via Andrea Doria, 4;

contro

Istituto Comprensivo "P A" di Gaeta, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del verbale -OMISSIS-del Consiglio di Classe emesso per lo scrutinio del 2° quadrimestre dell'anno scolastico -OMISSIS-di non ammissione alla classe successiva.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 2 settembre 2014;

Rilevato che, nel termine di centottanta giorni successivi alla comunicazione, avvenuta il 9 settembre 2019 a mezzo pec, di apposito avviso della Segreteria ai sensi del predetto art. 82, non è stata presentata dalla parte ricorrente nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta con le modalità di cui allo stesso art. 82, per cui il ricorso è da considerarsi perento.

Visti gli articoli 35 e 85 del cennato codice, sulla competenza a dichiarare la perenzione.

Ritenuto nulla disporre quanto alle spese di giudizio, dato che, ai sensi dell’art. 83 del codice medesimo, in caso di perenzione ciascuna delle parti sopporta le proprie.


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