TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-01-10, n. 202100012

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-01-10, n. 202100012
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202100012
Data del deposito : 10 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2021

N. 00012/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01138/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2011, proposto da
Circolo Nautico Avio, rappresentato e difeso dall’avvocato A G, con domicilio eletto presso l’avvocato R T in Firenze, via degli Artisti n. 20;

contro

Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, rappresentato e difeso dall’avvocato F C, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione Toscana in Firenze, piazza dell’Unità Italiana n. 1;

per l'annullamento

del provvedimento n. 76/11 del 5 aprile 2011 a firma del Direttore dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, recante "Istanza di nulla osta ex art. 20 L.R. 24/1994 n. 76/2011, intestata a CIRCOLO NAUTICO AVIO - per progetto di accertamento di conformità con attestazione di compatibilità ambientale per opere di sistemazione e consolidamento di sponda fluviale in assenza di autorizzazioni - Comune di Pisa - in località Lungarno D'Annunzio 246" con il quale è stato disposto il diniego;

di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi inclusa la Scheda Norma n. 48 delle Unità di Servizio Nautico del secondo “Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e di Coltano”, in specie nella parte in cui regola la perimetrazione del rimessaggio nautico;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 19 ottobre 2020 il dott. Savio Picone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con sopralluogo del 7 giugno 2010, l’Ente Parco ha accertato l’esecuzione senza titolo di opere (platea in calcestruzzo, recinzione in pali di legno e rete metallica, pontile nell’alveo del fiume Arno, pontile di legno) su terreno demaniale nella golena sinistra del fiume Arno, ricadente nella porzione della particella catastale n. 76 del foglio n. 66 NCT del Comune di Pisa, in loc. Marina di Pisa.

Il ricorrente Circolo Nautico Avio ha richiesto all’Ente Parco l’autorizzazione in sanatoria, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 24 del 1994, per il consolidamento della parte finale della sponda dell’Arno, per lo smontaggio del vecchio pontile ed il montaggio di nuovo pontile, per la realizzazione della rete di confine.

L’Ente Parco, con nota del 15 marzo 2011, ha comunicato i motivi ostativi al rilascio del richiesto nulla osta: “(…) trattandosi di area a verde le opere realizzate sono in contrasto con quanto previsto dalla destinazione di zona indicata nel Piano di Gestione, inoltre si tratta di una tipologia di opere non ammissibile in quanto non compatibile con il corretto inserimento ambientale”.

Con l’impugnato provvedimento del 5 aprile 2011, l’istanza è stata respinta.

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, la violazione delle norme tecniche del Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano e l’eccesso di potere sotto molteplici profili.

Si è costituita l’Avvocatura della Regione Toscana, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 19 ottobre 2020 la causa è passata in decisione.

E’ infondato il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il difetto di motivazione, in relazione al giudizio di incompatibilità delle opere finalizzate all’attività di rimessaggio barche con la disciplina di tutela.

Il diniego, sull’esplicito assunto per il quale “(…) trattandosi di area a verde le opere realizzate sono in contrasto con quanto previsto dalla destinazione di zona indicata nel Piano di Gestione, inoltre si tratta di una tipologia di opere non ammissibile in quanto non compatibile con il corretto inserimento ambientale”, è così correttamente motivato per relationem, attraverso il richiamo della disciplina del Piano.

La platea in cemento, la recinzione ed il pontile ricadono in area classificata dal Piano Territoriale del Parco (doc. 1) come “Zona di recupero edilizio ed urbanistico funzionale” ed in area classificata dall’art. 77 del Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano (doc. 2) come “Zona di recupero della Golena d’Arno – Area a verde”;
d’altronde, l’art. 52 del Regolamento d’uso del Parco prevede che qualsiasi utilizzo o trasformazione, anche provvisori, del territorio e delle acque superficiali e di falda, che non rientri nella normale attività agricola, deve essere preventivamente assentita dall’Ente Parco, al fine di verificarne la conformità alla disciplina pianificatoria e la sostenibilità ambientale.

Secondo la disciplina della Scheda 48 del Piano di Gestione del Parco, il Circolo Avio è un’unità di servizio nautico.

Le opere abusive eseguite sulla sponda dell’Arno e la recinzione, tuttavia, ricadono al di fuori da tale perimetro e risultano realizzate in un’area con destinazione a verde, dove l’art. 77 del Piano di Gestione vieta ogni opera, comprese le sistemazioni a terra. Quanto alla platea in cemento ed al pontile, l’art. 76 del Piano di Gestione prevede la sostituzione delle strutture in materiale lapideo con materiale ligneo e stabilisce che i pontili non possono essere ampliati rispetto alla lunghezza ed alla superficie indicata nella scheda di rilevamento, ma possono al più essere incrementati con pontili galleggianti stagionali, mentre le strutture poste trasversalmente all’Arno devono essere rimosse.

Ne discende l’incompatibilità degli interventi per i quali il ricorrente aveva chiesto il rilascio dell’autorizzazione in sanatoria e, per tutti profili esaminati, la legittimità del provvedimento di diniego.

E’ viceversa improcedibile il motivo con il quale il Circolo lamenta che l’Ente Parco non avrebbe preso in considerazione la domanda di variante al Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano, giacché la scheda n. 48 descriverebbe uno stato di fatto erroneo, riferito al 1991 e non corrispondente all’attuale conformazione dei luoghi.

Come eccepito dall’Avvocatura Regionale, il nuovo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 22 del 23 giugno 2014 e non impugnato dal ricorrente, da un lato ha mantenuto immutata la scheda n. 48, dall’altro ha stabilito, con il riformulato art. 77, comma 1, che: “Nelle aree classificate a verde non possono essere realizzati manufatti né permanenti né stagionali o precari;
tali aree possono essere di uso pubblico o privato, in ogni caso devono essere mantenute a verde, secondo quanto specificato dai successivi commi”, i quali a loro volta prevedono: la realizzazione di una pista ciclabile nella fascia lungo il Viale D’Annunzio;
interventi di sistemazione e ripristino delle sponde, laddove dettati da esigenze idrauliche o idrogeologiche, da realizzarsi esclusivamente con le tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica per interventi in alveo;
sistemazioni a terra per attrezzature sportive all’aperto, in terra battuta senza alcuna struttura di servizio, con eventuali delimitazioni in staccionate tradizionali di paleria di legno, fatte salve le verifiche idrauliche e di corretto deflusso del fiume;
attrezzature per la scuola vela riservata a persone disabili, a condizione che sia identificata una particella di pari estensione nella fascia golenale da destinarsi a verde in compensazione;
infine, progetti finalizzati alla riqualificazione di situazioni di degrado, nei quali sia previsto lo scambio tra particelle ricadenti in area a verde e particelle ricadenti nelle altre sub-zonizzazioni definite dal Piano di Gestione nella zona di recupero della Golena d’Arno.

In conclusione, il ricorso è in parte respinto ed in parte improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza.

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