TAR Genova, sez. I, sentenza 2021-02-20, n. 202100132

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2021-02-20, n. 202100132
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202100132
Data del deposito : 20 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2021

N. 00132/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00767/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 767 del 2020, proposto da
Bomayacht s.r.l., Savi s.r.l. e Officina Diesel s.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati S M, M D B, E B e F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di Genova, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

nei confronti

del Fallimento Leghe Leggere Campanella s.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Ceffalo e Alessandro Bonati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Genova, via Martin Piaggio 17/7;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
della Società Gardella Gino s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della nota 30.10.2020, n. 28651.U, con cui l’Autorità Portuale ha rifiutato di provvedere sulla istanza 28.10.2019, di rilascio di concessione demaniale sulle aree occupate dalla società Leghe Leggere Campanella s.r.l..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di Genova e del Fallimento Leghe Leggere Campanella s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021, svoltasi con modalità telematiche, il dott. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 16.12.2020 e depositato il 30.12.2020, le imprese Bomayacht s.r.l., Savi s.r.l. e Officina Diesel s.r.l. espongono: - di svolgere, in virtù di separati atti concessori, attività di riparazione e/o manutenzione navale nell’ambito del compendio demaniale denominato Calata Gadda, in via al Molo Vecchio del Porto di Genova, nel medesimo comparto in cui operava anche la società Leghe Leggere Campanella s.r.l. (di seguito, L.L.C. senz’altro), dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Genova del 20.2.2020;
- di avere, con istanza congiunta del 28.10.2019, domandato all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito, l’Autorità Portuale), previa revoca o decadenza della concessione a L.L.C., di rilasciare concessione demaniale delle aree da essa (ormai inutilmente) occupate;
- che, in data 20 luglio 2020, il curatore fallimentare, che aveva ricevuto un’offerta per il complesso aziendale della società fallita, pubblicava un avviso per la raccolta di offerte migliorative e la fissazione di eventuale gara, finalizzate alla vendita del complesso aziendale di proprietà del fallimento L.L.C., con termine di presentazione al 17.9.2020.

Impugnano la nota 30.10.2020, n. 28651.U, con cui l’Autorità Portuale ha rifiutato di provvedere sulla loro istanza, sul presupposto che si tratterebbe (di un sollecito) del riesame in autotutela del titolo concessorio a suo tempo rilasciato a L.L.C, invitandole a presentare istanza di concessione alla scadenza naturale del titolo.

A sostegno del gravame hanno dedotto tre motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e falsa applicazione della L. 241/1990, sotto il profilo dell’omesso avvio del procedimento e del decreto dell’allora Autorità Portuale di Genova 702/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, L. 84/1994. Violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 1, lett. b), d) e f) del R.D. 30.3.1942, n. 327(cod. nav.). Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 37 e 42 del R.D. 30.3.1942, n. 327 (cod. nav.). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per contraddittorietà ed illogicità e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio dell’affidamento e dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione.

Denunciano la violazione dell’obbligo dell’Autorità di provvedere sulla loro istanza di decadenza – e non già di riesame - delle concessioni assentite a L.L.C.: ciò che, in presenza dei relativi presupposti (segnatamente, l’omesso pagamento di 4 rate del canone concessorio, ed il non uso continuato), costituirebbe atto dovuto ex art. 47 cod. nav..

D’altronde l’attivazione, da parte del Tribunale fallimentare, di un incanto per l’acquisto dell’azienda della fallita L.L.C. non potrebbe influire sul doveroso esercizio dei poteri dell’Autorità, né giustificare il diniego a provvedere sulla loro istanza.

Anche l’eventuale assentimento di subingressi nel titolo rilasciato a L.L.C. non inciderebbe sull’immanenza dei poteri di vigilanza e di controllo cui è tenuta l’Autorità.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del R.D. 30.3.1942, n. 327 (cod. nav.). Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

Anche ammettendo che non sussista un obbligo dell’Autorità Portuale di provvedere sull’istanza di un terzo diretta all’attivazione dei poteri di controllo finalizzati alla decadenza della concessione demaniale marittima, la semplice presentazione della domanda di concessione imporrebbe la valutazione comparativa prevista dall’art. 43 cod. nav. circa la maggiore proficuità dell’utilizzo del bene demaniale da parte dei nuovi aspiranti concessionari, non sussistendo nell’ordinamento un favor per il subingresso nelle concessioni in essere rispetto al rilascio di nuove concessioni.

3. Illegittimità dell’autorizzazione al subingresso nelle concessioni a suo tempo in essere con L.L.C..

Nell’ipotesi in cui fosse intervenuta un’autorizzazione al subingresso ex art. 46 cod. nav. nelle concessioni a suo tempo rilasciate a L.L.C., la stessa sarebbe viziata, non avendo l’Autorità Portuale tenuto in considerazione la preesistenza delle istanze protocollate dalle ricorrenti, che necessitavano di una valutazione necessariamente prioritaria.

Si sono costituiti in giudizio l’Autorità Portuale ed il Fallimento della società Leghe Leggere Campanella s.r.l., controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.

Con atto ritualmente notificato e depositato è intervenuta in giudizio, ad adiuvandum , la società Società Gardella Gino s.r.l., operante nel medesimo compendio demaniale (in parte) attualmente concesso a L.L.C..

Con atto notificato in data 25.1.2021, depositato in giudizio dall’Autorità Portuale, le società Savi s.r.l. e Officina Diesel s.r.l. hanno rinunciato al ricorso.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2021 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse formulata dall’Autorità (sul rilievo che, avendo due delle tre società ricorrenti rinunciato all’istanza congiunta del 28.10.2019 - che prospettava un’integrale occupazione del sedime da parte dei tre originari ricorrenti - la stessa non sarebbe più praticabile), in quanto il ricorso è infondato nel merito.

Diversamente da quanto erroneamente affermato dalle società ricorrenti, al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 47 cod. nav., il provvedimento di decadenza non riveste affatto natura vincolata, ma ampiamente discrezionale, com’è testimoniato sia dall’esordio della disposizione (a mente del quale l'amministrazione “può” dichiarare la decadenza del concessionario), sia dalla possibilità di accordare comunque una proroga al concessionario (comma 2).

Il relativo potere discrezionale è - ovviamente - subordinato alla sola valutazione dell’interesse pubblico al più proficuo utilizzo del bene demaniale (argomenta anche ex art. 42 cod. nav.) ed alla sua comparazione con quello del diretto interessato, non certo all’interesse privato di terzi estranei al rapporto concessorio, i quali, in pendenza del termine finale di scadenza del titolo, appaiono titolari di aspettative di mero fatto.

Ciò posto, nel caso di specie occorre rilevare come, per un verso, la società L.L.C. non risultasse affatto morosa nel pagamento del canone concessorio (cfr. l’estratto conto di cui al doc. 11 delle produzioni 7.1.2021 dell’Autorità Portuale), per altro verso pendesse, proprio in vista della continuazione dell’attività di riparazione e refitting di navi e yacht nel compendio demaniale in concessione a L.L.C., un’apposita gara indetta dalla curatela fallimentare per la vendita dell’intero compendio aziendale (gara aggiudicata alla società Officine Meccaniche Navali Fonderie San Giorgio del Porto s.p.a., in assenza di offerte migliorative da parte delle società ricorrenti – doc. 13 delle produzioni 20.1.2021 del fallimento L.L.C.).

Ce n’è abbastanza per ritenere che la scelta di non disporre la decadenza della concessione a L.L.C., e di attendere piuttosto gli esiti della gara indetta dal fallimento, non appaia né irragionevole, né tanto meno sviata rispetto all’interesse pubblico alla (prosecuzione della) proficua utilizzazione del bene secondo la sua destinazione, per il breve tempo residuo fino alla scadenza naturale della concessione.

E ciò, viepiù, in considerazione dell’ormai prossimo termine finale del titolo concessorio decennale assentito a L.L.C. (31.12.2021), e della conseguente possibilità, per le ricorrenti, di presentare alla scadenza domanda di nuova concessione.

Le spese di giudizio debbono gravare in solido sulle società ricorrenti: sulla società Bomayacht s.r.l. in virtù della soccombenza, e sulle società rinuncianti Savi s.r.l. e Officina Diesel s.r.l. in virtù dell’art. 84 comma 2 c.p.a., non ravvisando il collegio motivi per compensarle.

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