TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-11-26, n. 201513363
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Testo completo
N. 13363/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03132/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3132 del 2007, proposto da:
AZ AN CA, rappresentato e difeso dall'avv. Lidia Braca, con domicilio eletto presso MA TA IC in Roma, Via S. Lucia, 32;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del decreto del Ministro della Giustizia di non conferma del ricorrente nell'incarico di giudice di pace nella sede di Firenze, comunicato in data 10.3.2007;
b) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura – prot. 28858/2006 del 13.12.2006, con la quale è stata disposta la non conferma del ricorrente nell'incarico di giudice di pace nella sede di Firenze; e comunque per quanto di ragione
c) del verbale del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze del 6 luglio 2006;
d) del parere del Presidente del Tribunale di Firenze dell’11 maggio 2006;
e) del parere emesso dal Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Firenze;
f) di tutti gli atti presupposti correlati e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura - Csm;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe il dott. AN CA AZ, già Giudice di Pace nella sede di Firenze, impugna, chiedendone l'annullamento, il provvedimento del CSM del 13.12.2006 e il conseguente decreto di recepimento del Ministero della Giustizia del 9.1.2007, con i quali il ricorrente non è stato confermato per ulteriori quattro anni nell’incarico di giudice di pace presso la sede Firenze, e tutti gli atti connessi.
L’odierno esponente rappresenta quanto segue:
a seguito di istanza di conferma nella funzione di giudice di pace per un ulteriore quadriennio, il CSM con delibera del 13.12.2006 decideva di non confermare il ricorrente nella funzione;
acquisiti gli atti del procedimento, l’interessato rilevava la circostanza per cui ben sei
parametri di valutazione presenti nella sua scheda-parere redatta dal Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Firenze erano stati immotivatamente modificati, con giudizi in peius, dal locale Presidente del Tribunale, a differenza di quanto dallo stesso dirigente effettuato
con riguardo ad altri giudici onorari;
mentre nei confronti di taluni suoi colleghi, ai fini della riconferma nell’incarico, non era stato dato rilievo alla circostanza di avere in precedenza subito la sanzione dell’ammonimento, lo stesso provvedimento disciplinare era apparso decisivo nella valutazione della posizione del AZ;
a differenza di quanto operato con riguardo alla posizione di altri suoi colleghi, l’Ufficio del Giudice di Pace di Firenze aveva trasmesso al C.S.M., per l’espletamento della valutazione di competenza, solo sei sentenze redatte dall’Avv. AZ delle quindici richieste.
2. Sulla scorta dei rappresentati rilievi procedurali il ricorrente articola i seguenti motivi di gravame:
Eccesso di potere per travisamento dei fatti, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia, illogicità e contraddittorietà, irragionevolezza, mancanza della motivazione.
Quanto alla contestata mancanza di puntualità nella celebrazione delle udienze, circostanza mai contestata prima al ricorrente e dallo stesso ritenuta non rispondente al vero, che sarebbe stata adottata in delibera recependo il giudizio espresso dal Presidente del Tribunale di Firenze (“scarso”), modificativo dell’originaria valutazione effettuata dal Coordinatore dell’Ufficio del Giudice