TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-12-16, n. 202404121
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Testo completo
Pubblicato il 16/12/2024
N. 04121/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01497/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1497 del 2024, proposto da PR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A02B31A17A, in proprio nonché quale mandataria del costituendo RTI con Dideba S.r.l, Exenet S.r.l., G.W.G. S.r.l., Ing. Claudio NO, Pini Group S.A., Pini Group S.r.l., Servizi Ingegneria Innovativa Personalizzati S.r.l. e Strafer Ingegneria – Studio Associato, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale – Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea (C.F. 00132330879) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione (C.F. 97532760580), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
TE S.p.A. in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del RTP con le mandanti Antomar Engineering s.r.l., Build.Ing s.r.l., Siding Servizi Integrati di Ingegneria s.r.l. e Bimon s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Sablone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Antomar Engineering S.r.l., Build.Ing S.r.l., Siding Servizi Integrati di Ingegneria S.r.l., Bimon S.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare:
a) della determina n. 31 del 18 giugno 2024 - successivamente comunicata con nota prot. 8360 in data 19 giugno 2024 - a firma del Capo del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – che ha disposto l’aggiudicazione in favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Progettisti tra TECHNITAL S.p.A. nella qualità di designata mandataria e le mandanti Antomar Engineering S.r.l., BUILD.ING S.r.l., Siding Servizi Integrati di Ingegneria S.r.l. e Bimon S.r.l. (il RTP TE), della gara d’appalto bandita per l’affidamento dei “servizi di Direzione Lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera compresa l’assistenza tecnica, predisposizione atti ed espletamento delle procedure espropriative ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i. delle aree ed immobili, inerenti gli interventi del prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania della dalla Stazione di Misterbianco Centro alla stazione di Paternò compreso il deposito di IZ”;
b) della determinazione del RUP prot. 4867 del 28 marzo 2024 con la quale la predetta offerta è stata ritenuta congrua all’esito della verifica di anomalia;
c) della proposta di aggiudicazione della Gara in favore del costituendo RTP TE formulata dalla Commissione Giudicatrice nel verbale della seduta pubblica del 16 febbraio 2024;
d) di tutti gli ulteriori atti ed i verbali della suddetta procedura di gara nella parte in cui dispongono l’ammissione in Gara, ovvero comunque non dispongono l’esclusione dalla stessa del RTP TE;
e) di ogni ulteriore atto a questi comunque annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compreso, per quanto occorrer possa, l’art. 13 del Disciplinare di Gara nei limiti che saranno evidenziati sub I motivo di ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione e di TE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il dott. Andrea Maisano e udito per la parte intimata il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con bando di gara spedito per la pubblicazione sulla G.U.E.E. il 17.11.2023 (doc.1 di parte ricorrente), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale – Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea ha avviato un procedura aperta, finanziata con risorse del PNRR, da svolgersi in forma telematica, per l’affidamento “ dei servizi di Direzione Lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera compresa l’assistenza tecnica, predisposizione atti ed espletamento delle procedure espropriative ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i. delle aree ed immobili, inerenti gli interventi del prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla Stazione di Misterbianco Centro alla stazione di Paternò compreso il deposito di IZ ” (CIG A02B31A17A), per un valore di € 11.355.256,05 IVA esclusa; da aggiudicare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con riconoscimento di un massimo di punti 70 per gli elementi qualitativi dell’offerta e di un massimo di punti 30 per gli elementi quantitativi costituiti dal solo prezzo.
Il dettaglio dei requisiti d’idoneità professionale e di capacità tecnica ed economica richiesti ai concorrenti era specificato nel disciplinare di gara (doc. 2 di parte ricorrente: in particolare, pagg. 9 e 10), che stabiliva anche gli obblighi dichiarativi e di allegazione documentale incombenti sugli operatori economici nonché i criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte (con i corrispondenti punteggi e sub-punteggi).
Nel termine del 28.12.2023 previsto dal bando, hanno presentato offerte tre concorrenti:
- il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Progettisti tra PR S.p.A., in qualità di designata mandataria e le mandanti Dideba S.r.l, Exenet S.r.l., G.W.G. S.r.l., Ing. Claudio NO, Pini Group S.p.A., Pini Group S.r.l., Servizi Ingegneria Innovativa Personalizzati S.r.l., Strafer Ingegneria – Studio Associato (di seguito: PR);
- il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Progettisti tra TE S.p.A. in qualità di capogruppo mandataria e le mandanti Antomar Engineering S.r.l., Build.Ing S.r.l., Siding Servizi Integrati di Ingegneria S.r.l. e Bimon S.r.l. (d’ora in poi: TE)
- il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Progettisti tra Italconsult S.p.A. in qualità di designata mandataria e le mandanti Architecna Engineering S.r.l., Rocksoil S.p.A. e Rina Consulting S.p.A.
All’esito delle operazioni di valutazione delle offerte, la graduatoria provvisoria vedeva al primo posto TE, con un totale di 95,2970 punti, seguito da PR, con 58,1979 punti, e Italconsult, con 26,9999 punti.
La commissione giudicatrice ha, pertanto, proposto di aggiudicare la gara al raggruppamento TE. Lo stesso era, però, al contempo invitato a fornire le spiegazioni di cui all’art. 110 comma 2 D.Lgs. 36/2023, che, una volta rese, sono state stimate congrue dalla stazione appaltante (docc. 6 e 7 dell’amministrazione intimata).
Quindi, con determina n. 31 del 18.6.2024, comunicata con nota prot. n. 8360 del 19.6.2024 (docc. 8 e 9 di parte ricorrente), la gara è stata definitivamente aggiudicata a TE.
Contro il provvedimento che precede e gli altri atti più puntualmente indicati in epigrafe è insorto PR che, con ricorso notificato il 18.7.2024 e depositato il 2.8.2024, ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 94, 95 e del D.Lgs. 36/2023, dell’art. 47, d.l. n. 77/2021 nonché dell’art. 14.10 del Disciplinare di Gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, falso presupposto, disparità di trattamento e sviamento ; volto a censurare l’illegittima ammissione alla procedura del raggruppamento controinteressato nonostante il difetto, nella documentazione da questo allegata, delle “dichiarazioni a diverso titolo” prescritte dall’art. 14.10 del disciplinare di gara (doc. 2 di parte ricorrente pagg. 21-23), non emendabili -secondo il ricorrente- con soccorso istruttorio.
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 68, comma 2, e 100 del D. Lgs. 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ; in quanto nell’allegato “E” prodotto dal controinteressato a corredo del DGUE non risulta indicato a quale dei componenti del raggruppamento competa l’esecuzione delle prestazioni di: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; assistenza tecnica alla stazione appaltante e al RUP; predisposizione ed espletamento delle procedure espropriative; con conseguente violazione dell’obbligo di specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 del D.lgs. 36/2023 nonché degli artt. 6.1.1 e 6.2.2 del Disciplinare di Gara. Eccesso di potere per falso presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione ; con cui il ricorrente contesta la carenza nel controinteressato:
1) del requisito di idoneità professionale stabilito dall’art. 6.1.1 del disciplinare di gara, sotto il duplice profilo: 1.a) dell’omessa allegazione di dichiarazioni IVA atte a dimostrare che i singoli professionisti indicati nel gruppo di lavoro abbiano fatturato nei confronti dell’operatore economico designante una quota superiore al 50% di quello complessivamente maturato nell’anno; 1.b) del difetto di adeguata documentazione attestante, per alcuni professionisti designati, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa