TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2020-11-19, n. 202001431

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2020-11-19, n. 202001431
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202001431
Data del deposito : 19 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2020

N. 01891/2020 REG.RIC.

N. 01431/2020 REG.PROV.CAU.

N. 01891/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1891 del 2020, proposto da


R C, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Eustachi, 7;


contro

Università degli Studi Milano, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio pec come in atti;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di diniego all'ammissione del ricorrente al corso di laurea magistrale in Management of Human Resources (CLASS LM-77) comunicato con e-mail in data 30 agosto 2020;

- del verbale del Collegio didattico con cui è stata negata l'ammissione del ricorrente al 1 anno del corso di laurea magistrale in Management of Human Resources (CLASS LM-77), conosciuto in data 19.10.2020;

- della nota in data 8 settembre 2020 dell'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, a firma del Prof. Luca Solari;

- dell'avviso di ammissione (manifesto di studi) denominato “Programme Description - Academic Year 2020/21 Master Degree In Management Of Human Resources (MHR) (Classe LM-77) Enrolled from academic year 2020/2021” ove interpretato nel senso che la valutazione negativa della candidatura da parte della Commissione precluda l'ammissione al corso di laurea magistrale ad accesso libero e nel senso che l'inidoneità della certificazione linguistica consenta di denegare l'ammissione senza che il candidato sia sottoposto al test linguistico;

- del Regolamento Studenti emanato con decreto rettorale prot.10813/20 del 22 aprile 2020 e relative Appendici ove interpretato nel senso che la valutazione negativa della candidatura da parte della Commissione precluda l'ammissione al corso di laurea magistrale ad accesso libero;

- del Regolamento didattico del Corso di laura magistrale in Management of Human Resources ove interpretato nel senso che la valutazione negativa della candidatura da parte della Commissione precluda l'ammissione al corso di laurea magistrale ad accesso libero;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, nei limiti d'interesse, con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.;

nonché per l’accertamento e la condanna

del diritto del ricorrente ad essere ammesso per l'anno accademico 2020/2021 al corso di laurea magistrale in Management of Human Resources (CLASS LM-77) e conseguente condanna dell'Università resistente a prendere atto del possesso da parte del Dott. Corso dei requisiti previsti dal Bando, con l'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento della pretesa de qua.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Milano e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, in quanto:

- la documentazione in atti evidenzia che il ricorrente non dispone della certificazione linguistica richiesta dall’Avviso per l’accesso al corso universitario in Management of Human Resources, in quanto non documenta la conoscenza dell’inglese scritto, fermo restando che il certificato prodotto dal ricorrente risale al 2012;

- il diniego si basa sulla riscontrata carenza dei requisiti che l’Università - in esercizio delle attribuzione discrezionali di cui dispone anche quando si tratta di un corso ad accesso libero - ha fissato per l’iscrizione al corso suindicato;

- l’amministrazione, oltre a considerare la carenza del requisito della competenza linguistica, motiva anche sulle ragioni per cui il percorso del ricorrente non risponde al parametro dell’eccellenza accademica.

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