TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2014-09-25, n. 201404582

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2014-09-25, n. 201404582
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201404582
Data del deposito : 25 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11138/2014 REG.RIC.

N. 04582/2014 REG.PROV.CAU.

N. 11138/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso RG n.11138 del 2014, proposto da:


Società AGONALE FOOD SRL, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dagli avv. M G R, C C, D D S, con domicilio eletto presso l’avv. M G R in Roma, viale U. Tupini, 113;


contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.A R, con domicilio eletto in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. 3391 del 15.8.2014, avente ad oggetto l’ordine di rimozione dell’occupazione abusiva di suolo pubblico antistante l'esercizio commerciale sito in Roma, via Agonale nn. 5-7, angolo via di Tor Sanguigna n. 34 e di ripristino dello stato dei luoghi nonché la chiusura dell’esercizio per un periodo di 5 (cinque) giorni a decorrere dal settimo giorno successivo a quello della notificazione della determinazione stessa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 il Cons. M C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto, con esclusivo riferimento alla chiusura dell’esercizio (punto n. 2 del dispositivo del provvedimento impugnato), che l’immediata esecuzione del provvedimento appare integrare il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile previsto dall’art. 55 c.p.a. e che, nella comparazione dei contrapposti interessi, nella presente fase cautelare, appare prevalente l’interesse della società ricorrente alla sospensione interinale del provvedimento medesimo, nella sola parte in cui dispone la chiusura dell’esercizio sito in Via Agonale n.

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