TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-02-08, n. 202200438
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Testo completo
Pubblicato il 08/02/2022
N. 00438/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00538/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 538 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M D I e M D, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale n.6, è per legge domiciliato;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente al risarcimento del danno biologico, morale e materiale subito per sinistro occorso il 22 maggio 2002, in occasione della missione all’estero in -OMISSIS-;
e per la relativa condanna dell’Amministrazione a corrispondere le somme a tale titolo dovute.
Visti il ricorso in riassunzione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2022 il consigliere dott.ssa M C, e udito il difensore di parte ricorrente, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con il ricorso in riassunzione in esame – ritualmente notificato e depositato a seguito della declinatoria di competenza da parte del T.A.R. Lazio, giusta ordinanza n. 2384/2021 – l ’odierno istante, appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha chiesto il risarcimento dei danni subiti mentre si trovava in missione all’estero, in -OMISSIS-, in un servizio di pattugliamento a bordo di un veicolo Iveco Turbo Daily, per avere riportato un trauma al quarto dito della mano destra dovuto a schiacciamento.
Espone:
- che la lesione era stata causata dal cattivo funzionamento del portellone superiore del veicolo;
- di avere presentato, pochi giorni dopo l’incidente, la domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, e la pratica di ascrivibilità ai fini dell’equo indennizzo;
- che, non avendo ottenuto il risarcimento da parte della compagnia che in data 8 maggio 2002 aveva stipulato il contratto di assicurazione con l’intimato Ministero, aveva chiesto delucidazioni, con conseguente invio della documentazione relativa all’incidente, da parte dell’Amministrazione alla compagnia, in data 6 dicembre 2004;
- che la compagnia ha riscontrato la richiesta negando il risarcimento a causa del mancato rispetto del termine (di quindici giorni) per presentare la denuncia di infortunio;
- quindi, in riscontro ad apposita istanza del ricorrente, il Ministero ha inviato la copia del contratto di assicurazione, evidenziando la posizione di diritto soggettivo dell’assicurato e, pertanto, la possibilità per il predetto di agire direttamente contro la compagnia.
In punto di diritto, il ricorrente sostiene che l’onere di denunciare il sinistro incombesse esclusivamente in capo al datore di lavoro, il quale in ogni caso non aveva reso edotto il ricorrente della possibilità di inoltrare la richiesta alla compagnia, e aveva trasmesso la documentazione alla predetta ben oltre il termine, di quindici giorni, previsto dal contratto assicurativo per la presentazione della denuncia.
Il predetto ha pertanto chiesto il ristoro dei danni da mancata percezione del risarcimento, nonché dei danni da minor guadagno, derivanti: a) dalla mancata percezione degli stipendi aggiuntivi dei mesi di giugno e luglio 2002, avendo dovuto abbandonare la missione all’estero dopo l’infortunio rinunciando in tal modo alla somma complessiva di € 5.282.75; b) dal minor guadagno che otterrà in futuro rispetto a quello che avrebbe ottenuto in assenza della menomazione, in termini di progressione di carriera ed economica.
B. – Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con atto di mera forma.
C. – All’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2022, presente il difensore di parte ricorrente come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il ricorso in riassunzione proposto dall’odierno istante, appartenente all’Arma dei Carabinieri, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti mentre si trovava in missione all’estero, in -OMISSIS-.
Il ricorrente, in particolare, mentre svolgeva un servizio di pattugliamento a bordo di un veicolo Iveco Turbo Daily, ha riportato un trauma al quarto dito della mano destra dovuto a schiacciamento.
Ha chiesto, pertanto; a) il risarcimento del danno da perdita del risarcimento assicurativo, a causa della mancata denuncia del sinistro nei termini previsti; b) il ristoro del danno biologico, materiale e morale, evidenziando come la lesione fosse stata causata dal cattivo funzionamento del portellone superiore del veicolo.
B. – Deve in via preliminare precisarsi che, al fine di decidere nel merito, il Collegio ha esaminato la documentazione versata in atti dal resistente