TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2012-04-12, n. 201200376

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2012-04-12, n. 201200376
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201200376
Data del deposito : 12 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00130/2011 REG.RIC.

N. 00376/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00130/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 130 del 2011, proposto da:
A B, rappresentata e difesa dagli avv.ti M S e A P, presso il cui studio in Cagliari, via Dante Alighieri n. 18, è elettivamente domiciliato;

contro

Provincia di Nuoro, rappresentata e difesa dall'avv. M L, presso il cui studio in Cagliari, via Cocco Ortu n. 22, è elettivamente domiciliata;

nei confronti di

G R, A M L, A C, L M, V N S, G S, J M, F P, N C, A S, F P, G F P e M S, non costituiti in giudizio.

per l'annullamento

della selezione bandita dalla Provincia di Nuoro per la formazione di una graduatoria di idonei cui attingere per il conferimento, con contratto di Co.Co.Co., di 13 incarichi di operatore per gli sportelli della lingua Sarda;

del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla suddetta procedura;

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Nuoro.

Viste le memorie difensive depositate dalle parti.

Visti tutti gli atti della causa.

Nominato relatore per l'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2012 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avv. M. Salis per a ricorrente e l’avv. M. Galliega, in sostituzione dell’avv. M. Lai, per l’amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato:

a) che la Provincia di Nuoro ha indetto una selezione per la formazione di una graduatoria di idonei cui attingere per il conferimento, con contratto di Co.Co.Co., di 13 incarichi di operatore presso gli sportelli della lingua sarda;

b) che ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva era, tra l’altro, richiesta un’ “esperienza lavorativa di almeno 2 anni anche non continuativi con incarico di operatore di sportelli linguistici (comunali, sovra comunali o provinciali o regionali) o attività similare”;

c) che essendo priva del suddetto requisito di partecipazione la dr.ssa A B è stata esclusa dalla procedura;

d) che avverso bando ed esclusione la medesima ha proposto l’odierno ricorso con cui ha, tra l’altro, denunciato l’arbitrarietà della previsione che limita la partecipazione ai candidati in possesso della ricordata esperienza lavorativa biennale;

e) che la pubblica amministrazione che indice un procedura selettiva per l’individuazione di soggetti con cui stipulare contratti di lavoro è titolare, in assenza di contrarie indicazioni legislative, di un ampio potere discrezionale nella determinazione di requisiti di ammissione alla procedura, salvo il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità rispetto al posto da ricoprire (cfr. Cons. Stato IV Sez., 27/10/2005 n. 6041);

f) che nella fattispecie, considerato anche il contenuto elementare delle mansioni inerenti all’incarico da conferire (si veda la descrizione contenuta nell’avviso di selezione), l'idoneità dei candidati allo svolgimento della successiva attività lavorativa risulta sufficientemente garantita dal possesso dello specifico requisito di ammissione relativo alla “conoscenza parlata e scritta della lingua sarda”;

g) che, pertanto, l’ulteriore requisito concernente la pregressa esperienza lavorativa biennale, risulta esuberante rispetto alla finalità propria dell’avversata procedura concorsuale (quella di individuare i candidati più idonei e meritevoli);

h) che alla luce delle considerazioni svolte l’esaminato motivo di gravame si dimostra fondato, mentre possono essere assorbite le ulteriori censure prospettate;

i) che la proposta domanda impugnatoria va pertanto accolta;

l) che la richiesta di condanna al risarcimento in forma specifica o per equivalente non può, invece, essere accolta, atteso che la ricorrente, per effetto dell’annullamento dei provvedimenti impugnati, acquista titolo unicamente ad essere ammessa alla selezione, ma non anche ad essere dichiarata idonea, occorrendo all’uopo il superamento delle apposite prove previste dal bando;

m) che spese ed onorari di giudizio, tenuto conto della parziale soccombenza, possono essere compensati.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi