TAR Napoli, sez. II, sentenza 2020-01-07, n. 202000047

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2020-01-07, n. 202000047
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202000047
Data del deposito : 7 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/01/2020

N. 00047/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00719/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 719 del 2019, proposto da
C C, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

nei confronti

F P non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) del D.R. n. 5171 del 12/12/2018, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e si servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (codice identificativo – P01_RTDA _2018), e con il quale sono è stato dichiarato vincitore l'Ing. F P;

2) delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice preposta al procedimento selettivo de quo nella parte in cui ha approvato la relativa graduatoria, collocando il ricorrente al 2 posto

3) dei verbali delle operazioni concorsuali dal n. 1 del 26/10/2018 al n. 4 del 16/11/2018;

4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non noto, ivi incluso il D.R. eventuale di nomina e la stipula del conseguente contratto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Napoli Federico II;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 11.02.2019 il ricorrente invoca l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe lamentando:

- Violazione di legge – Violazione falsa applicazione degli artt. 24 e ss. della Legge 30/12/2010 n. 240 – Violazione dell’art. 10 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato approvato con D.R. 1177 del 5/4/2017 - Violazione dell’art. 1, comma 7, D.L. 10/11/2008 n. 180 convertito con modificazione in Legge 9/1/2009 n.

1 - Violazione del D.P.R. 23/3/2000, n. 117, art.

4 - violazione del D.M. 25/5/2011, n. 243 - Violazione degli artt. 14 e 15 del bando di concorso – Illogicità manifesta – Violazione del principio della par condicio – Sviamento;

-Violazione di legge – Violazione dell’art. 24 della Legge 240/2010 – Violazione dell’art. 3 D.M. 243/2011 in tema di “Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche” procedure universitarie di valutazione comparativa - Violazione dell’art. 13 del bando di concorso – Violazione dei principi generali dell’ordinamento in materia di autolimite della P.A. - Eccesso di potere per illogicità manifesta;
Difetto di istruttoria;
Travisamento dei fatti;
Errore nei presupposti;
Manifesta contraddittorietà;
Irrazionalità evidente;
Motivazione insufficiente, incongrua e perplessa;
Difetto di proporzione nelle scelte valutative;
Illogicità specifica nella valutazione concernente i titoli e le pubblicazioni del ricorrente;
Omessa valutazione di titoli e pubblicazioni del ricorrente;
Sviamento.

Espone il ricorrente di avere preso parte alla procedura di valutazione comparativa, indetta con D.R. 3271 del 02/08/2018 dall’Università degli Studi Napoli Federico II, per “titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e ai servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (codice identificativo – P01_RTDA _2018)” , unitamente al controinteressato.

Con successivo D.R. 5171/2018 del 12/12/2018, pubblicato sul sito dell’Ateneo, sono stati approvati tutti gli atti di gara ed approvata la graduatoria di merito del concorso di cui è causa, che vede vincitore il controinteressato, cui risultano attribuiti 76.80 punti (curriculum 33.00 per titoli;
23.80 per pubblicazioni;
20.00 per scientifica), a fronte dei 75.55 punti (curriculum 32.00 per titoli;
26.55 per pubblicazioni;
17.00 per scientifica) attribuiti al ricorrente stesso.

Si sono costituiti in giudizio tramite l’Avvocatura Erariale il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l’Università degli Studi Napoli Federico II, invocando il rigetto del ricorso e, all’udienza pubblica del 17.12.2019, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Ciò posto, osserva il Collegio che lo spiegato ricorso va accolto limitatamente alla valutazione del requisito “ premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca (punti 4) ”, da effettuarsi ad opera di una Commissione diversamente composta, con consequenziale annullamento entro questi limiti degli atti impugnati ed adozione dei consequenziali atti.

Ed invero, il ricorrente nello spiegato gravame lamenta, fra le altre cose, che i giudizi espressi dalla Commissione all’esito della procedura comparativa siano dotati solo di un’apparente motivazione, essendosi la Commissione limitata ad attribuire un mero punteggio numerico alle singole voci valutabili inidoneo, pure unitamente al giudizio sintetico finale, e pur tenendo conto della discrezionalità tecnica ad essa attribuita, a consentire un controllo di coerenza, logicità e ragionevolezza, oltre che di parità di trattamento, delle valutazioni dalla medesima espresse;
il ricorrente lamenta, in buona sostanza, macroscopici errori da parte della Commissione sia nell’attribuzione dei punteggi al Curriculum Vitae ed ai titoli rispettivamente presentati dal medesimo e dal 1^ classificato, odierno controinteressato, sia il fatto che la Commissione, nel valutare le pubblicazioni rispettivamente presentate dai due, non si è avvalsa degli indici additivi, espressamente previsti sia dal bando (art. 7), che dal Decreto

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi