TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-10-02, n. 202417108

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-10-02, n. 202417108
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202417108
Data del deposito : 2 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/10/2024

N. 17108/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08852/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8852 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, via Atellana 3;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto del Ministero dell'Interno n. -OMISSIS- recante diniego di concessione della cittadinanza Italiana e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo della posizione giuridica del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 luglio 2024 la dott.ssa DA Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- adottato in data 4 marzo 2016, con il quale il ministero dell’Interno ha respinto l’istanza presentata in data 23 dicembre 2009 volta alla concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della l. n. 91 del 1992.

Per quanto di interesse, il ministero ha denegato il richiesto provvedimento concessorio in ragione dell’assenza del prescritto requisito reddituale, rivelatosi inferiore ai parametri di riferimento adottati.

Sulla base di tali presupposti - previo rituale espletamento del sub-procedimento disciplinato dall’art. 10 bis della l. n. 241/1990 - il ministero ha denegato il richiesto provvedimento concessorio, in ragione della non coincidenza tra l’interesse della richiedente e quello pubblico all’allargamento della platea della comunità nazionale.

Il decreto è stato quindi gravato - unitamente agli atti ad esso presupposti - con due mezzi gravame (cumulativamente valutabili), nell’ambito del quale la ricorrente ha

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