TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2016-09-27, n. 201609944
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Pubblicato il 27/09/2016
N. 09944/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04568/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4568 del 2013, proposto da:
ANICA - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M G e Piero D'Amelio, con domicilio eletto presso l’avv. M G in Roma, Via Po, 9;
Soc Cattleya Srl, Soc Medusa Film Spa, Soc Bibi Film - Tv Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Piero D'Amelio e M G, con domicilio eletto presso l’avv. M G in Roma, Via Po, 9;
Soc Indigo Film Srl, Soc Alien Produzioni Srl, Soc Picomedia Srl, Soc Fandango Srl, Soc Sacher Film Srl, Soc Lucky Red Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Piero D'Amelio, Lorenzo De Sanctis, M G, Guendalina Ponti, con domicilio eletto presso l’avv. M G in Roma, Via Po, 9;
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del d.m. dell'8/2/2013 recante "modalita' tecniche di erogazione e monitoriaggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche", nella parte in cui dispone la sua applicazione ai film per i quali e' stata presentata istanza di ammissione ai benefici di legge di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 28/04.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2016 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso in esame, l’ANICA e alcune case produttrici cinematografiche chiedono l’annullamento del decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali (d’ora in poi: MIBAC) 8 febbraio 2013, concernente “Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche” , nella parte in cui ha disposto l’applicazione dei criteri per il calcolo dei contributi statali sugli incassi anche alle istanze presentate dopo l’8 marzo 2011 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto MIBAC 30 dicembre 2010, che aveva sospeso gli effetti del decreto MIBAC del 16 luglio 2004);nonché, l’annullamento del predetto D.M. del 30 dicembre 2010, con la conseguente reviviscenza dell’originario decreto MIBAC del 16 luglio 2004. Provvedimento con il quale, in attuazione della previsione di cui all’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il MIBAC disciplinava il procedimento di erogazione dei contributi sugli incassi, prevedendo il sistema di calcolo e la misura percentuale dei contributi, le modalità di presentazione delle domande;nonché, per le domande escluse dal contributo per l’incapienza del capitolo di bilancio, la possibilità di usufruire dei contributi nei tre esercizi finanziari successivi.
2. - Peraltro, il decreto del 2004 è stato inizialmente sospeso con il decreto