TAR Catania, sez. II, sentenza 2010-03-19, n. 201000776
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N. 00776/2010 REG.SEN.
N. 02696/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2696 del 2009, proposto da:
A L, G N, F N, rappresentati e difesi dall'avv. Nicolo' D'Alessandro, con domicilio eletto presso Nicolo' D'Alessandro in Catania, piazza Lanza, 18/A;
contro
Comune di Catania, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza della Corte d'appello di Catania n. 384 del 13/03/2008.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 il dott. V S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso si chiede l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di cui in epigrafe sul presupposto che sia passata in cosa giudicata.
Il ricorrente ha ritualmente notificato al Comune atto di costituzione in mora ai sensi dell'art. 90, comma 2, del R.D. 17 agosto 1907 n.642, ma nel termine assegnato il Comune non ha adottato alcun provvedimento volto a dare esecuzione al giudicato.
Del ricorso è stata data notizia, ai sensi dell'art. 91 del R.D. n. 642 del 1907, all'organo preposto alla vigilanza che non ha fatto pervenire osservazioni.
Alla camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 37 l. Tar, è richiesto, per la rituale introduzione del ricorso inteso ad ottenere l'esecuzione di sentenze pronunciate dall'autorità giudiziaria ordinaria, l'avvenuto passaggio in giudicato delle stesse, sicché deve ritenersi preclusa, ad ordinamento vigente, la valida attivazione del rimedio dell'ottemperanza, con riferimento a sentenze del giudice ordinario tempestivamente impugnate o, comunque, prive dell'autorità propria della cosa giudicata (al momento della proposizione del ricorso o anche a quello della sua decisione) (Consiglio Stato , sez. IV, 19 luglio 2004 , n. 5208).
Non avendo parte ricorrente fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese ed agli onorari del giudizio dal momento che l’Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio.