TAR Catania, sez. II, sentenza 2010-03-19, n. 201000776

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2010-03-19, n. 201000776
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201000776
Data del deposito : 19 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02696/2009 REG.RIC.

N. 00776/2010 REG.SEN.

N. 02696/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2696 del 2009, proposto da:
A L, G N, F N, rappresentati e difesi dall'avv. Nicolo' D'Alessandro, con domicilio eletto presso Nicolo' D'Alessandro in Catania, piazza Lanza, 18/A;

contro

Comune di Catania, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione del giudicato

nascente dalla sentenza della Corte d'appello di Catania n. 384 del 13/03/2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 il dott. V S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso si chiede l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di cui in epigrafe sul presupposto che sia passata in cosa giudicata.

Il ricorrente ha ritualmente notificato al Comune atto di costituzione in mora ai sensi dell'art. 90, comma 2, del R.D. 17 agosto 1907 n.642, ma nel termine assegnato il Comune non ha adottato alcun provvedimento volto a dare esecuzione al giudicato.

Del ricorso è stata data notizia, ai sensi dell'art. 91 del R.D. n. 642 del 1907, all'organo preposto alla vigilanza che non ha fatto pervenire osservazioni.

Alla camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 37 l. Tar, è richiesto, per la rituale introduzione del ricorso inteso ad ottenere l'esecuzione di sentenze pronunciate dall'autorità giudiziaria ordinaria, l'avvenuto passaggio in giudicato delle stesse, sicché deve ritenersi preclusa, ad ordinamento vigente, la valida attivazione del rimedio dell'ottemperanza, con riferimento a sentenze del giudice ordinario tempestivamente impugnate o, comunque, prive dell'autorità propria della cosa giudicata (al momento della proposizione del ricorso o anche a quello della sua decisione) (Consiglio Stato , sez. IV, 19 luglio 2004 , n. 5208).

Non avendo parte ricorrente fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese ed agli onorari del giudizio dal momento che l’Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio.

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