TAR Catania, sez. I, sentenza 2012-12-06, n. 201202804
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N. 02804/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01177/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1177 del 2012, proposto da:
G L, rappresentata e difesa dall'avv. G Milana, con domicilio eletto presso avv. G Milana, in Catania, via Conte Ruggero, 6;
contro
Comune di Catania, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato nascente dalla sentenza n. 2276/08 del Tribunale di Catania;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la sentenza n. 2276/2008 emessa in data 21.05.2008 dal Tribunale di Catania, con la quale il Comune di Catania è stato condannato a pagare in favore della ricorrente Loria Grazia la somma di Euro 3.257,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicati in motivazione;
Rilevato che la predetta sentenza è passata in giudicato come si evince dalla attestazione di mancata impugnazione appostavi in calce dalla Cancelleria del Tribunale di Catania in data 4.04.2012;
Visto il ricorso in epigrafe proposto da Loria Grazia ai sensi dell’art. 112 c.p.a., per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza, stante l’inadempimento dell’ente intimato;
Visto l’art. 112, co. 2, lett. c, del c.p.a.;
Ritenuto che il ricorso è fondato, sussistendo l’obbligo della PA di conformarsi al giudicato, e va accolto ordinando al Comune di Catania di eseguire la sentenza, corrispondendo – entro giorni sessanta dalla comunicazione o notifica della presente decisione – il capitale e gli accessori spettanti alla ricorrente Loria Grazia come indicati nella sentenza n. 2276/2008, oltre agli interessi legali sulle somme già liquidate dal giudice civile – richiesti dalla ricorrente ai sensi dell’art. 112, co. 3, c.p.a. - decorrenti dalla data di passaggio in giudicato della sentenza fino all’effettivo soddisfo;
Ritenuto di dover nominare sin da ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine supra assegnato, un Commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva rispetto all’Amministrazione inadempiente, individuato nel Segretario Generale del Comune di San Pietro Clarenza, che si insedierà a richiesta della ricorrente ed eseguirà l’incarico nel termine di giorni sessanta dall’insediamento, depositando successivamente presso la Segreteria di questa Sezione – entro il termine perentorio di giorni cento previsto a pena di decadenza dall’art. 71, co. 2, del D.P.R. 115/2002 - l’eventuale documentata nota spese per l’attività svolta, da redigere nel rispetto degli artt. 49 e ss. del D.P.R. 115/2002 e del D.M. Giustizia 30.05.2002;
Dopo l’espletamento dell’incarico, il Commissario invierà una relazione dettagliata alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo, per l’accertamento di eventuali responsabilità a carico di Amministratori e funzionari, derivanti dall’inottemperanza al giudicato (avuto riguardo alle spese del presente giudizio, al compenso spettante al commissario “ ad acta ”);
Ritenuto che, ai fini della determinazione del regime delle spese processuali, si deve tenere conto del fatto che la ricorrente (come dalla stessa documentato) è stata ammessa in questo giudizio a godere del patrocinio a spese dello Stato , con la conseguenza che – in applicazione dell’art. 133 del T.U. Spese di giustizia approvato col D.P.R. 115/2002 - l’intimato Comune di Catania, in quanto parte soccombente, dovrà corrispondere direttamente all’Erario le spese relative al presente giudizio di ottemperanza come successivamente liquidate;