TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-12-14, n. 202112907

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-12-14, n. 202112907
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202112907
Data del deposito : 14 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2021

N. 12907/2021 REG.PROV.COLL.

N. 09697/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9697 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M F, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

F M, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del verbale n. 129, redatto in data 26 luglio 2018 dalla Commissione esaminatrice del concorso a 300 posti di notaio indetto con D.D.G. 2 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 10 ottobre 2017, nella parte in cui: “dopo la lettura dell'elaborato relativo all'atto inter vivos di diritto civile la Commissione, ai sensi dell'art. 11, comma 7, d.lgs. 166/2006, dichiara non idoneo il candidato, senza procedere alla lettura dell'elaborato successivo”, conseguentemente non ammettendo il ricorrente alle prove orali;

- e, per quanto occorrer possa, della graduatoria degli ammessi alla prova orale pubblicata, in data 9 maggio 2019, sul sito internet del Ministero della Giustizia- Sezione Concorsi.

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

per quanto riguarda i motivi aggiunti il 3\9\2020:

- del decreto del Ministero di Giustizia del 15 luglio 2020, con il quale è stata disposta la nomina notai e assegnazione delle rispettive sedi notarili in relazione al concorso per esami a 300 posti di Notaio indetto con d.d. 2 ottobre 2017, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra i soggetti vincitori;

- del decreto del Ministro della Giustizia, datato 16 giugno 2020 e pubblicato in data 22 giugno 2020, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva per il concorso a 300 posti di Notaio con d.d. 2 ottobre 2017, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra i soggetti vincitori; con D.D. Del 2/10/2017;

- della graduatoria definitiva per il concorso a 300 posti di Notaio con d.d. 2 ottobre 2017, del giorno 11 giugno 2020 nella parte in cui non contempla il ricorrente tra i soggetti vincitori;

- di ogni altro atto presupposto o conseguente anche non conosciuto e connesso agli atti impugnati.

e per la declaratoria

del diritto del ricorrente alla scelta della sede notarile, in caso di collocamento in graduatoria, quale soggetto vincitore, in base alla posizione ricoperta nella stessa;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 il dott. A S A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il dott. F ha partecipato al concorso bandito con D.D. 2 ottobre 2017 a 300 posti di notaio.

I suoi elaborati sono stati corretti nella seduta del 26 luglio 2018, verbale n. 129, e, all’esito della correzione dell’elaborato di diritto civile, egli non è stato ammesso alla prova orale, avendolo la Commissione ritenuto inidoneo per le seguenti ragioni:

- “ai sensi dell’articolo 11 d.lgs. 166/2006”…“in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per travisamento della traccia, consistito: Nell’atto di diritto civile inter vivos, mancata previsione in atto dell’assunzione esplicita da parte di T dell’obbligo di mantenimento del minore, che il candidato formula impropriamente ed esaurisce nella costituzione del vincolo di destinazione, che però ha la diversa funzione di garanzia dell’adempimento di tale obbligo, non ricevendo così correttamente la volontà delle parti di voler costituire l’obbligo di mantenimento”;

- “in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per incompletezza dell’atto: nell’atto di diritto civile inter vivos, si omette l’indicazione dell’indirizzo dei conviventi per le comunicazioni di legge”;

- “…l’elaborato è insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di chiarezza e/o esattezza sotto il profilo giuridico in relazione alla motivazione delle soluzioni adottate e allo svolgimento della parte teorica, in quanto manca la trattazione nella parte teorica dell’elaborato relativo all’atto di diritto civile Inter vivos, dell’art. 2929 bis cc, ed è incompleta la dichiarazione di assenza degli impedimenti di cui all’art. 1, comma 57, l. n. 76/2016”;

Il ricorrente ha impugnato detto giudizio, unitamente ai verbali della Commissione, formulando i seguenti motivi di doglianza:

1) eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento e illogicità manifesta, con riguardo all’omissione dell’indirizzo dei conviventi per le comunicazioni di legge.

In proposito, osserva che il vizio rilevato dalla commissione non configurerebbe né una nullità né una grave insufficienza. In ogni caso, egli avrebbe fornito, con una formula onnicomprensiva, l’indicazione dell’indirizzo di residenza;

2) ulteriore eccesso di potere, con riguardo alla riscontrata, insufficiente trattazione degli strumenti di tutela dei creditori contraenti con riferimento agli atti dispositivi ravvisabili nella fattispecie. Ribatte il ricorrente che l’art. 2929 bis c.c. non sarebbe l’unico strumento di tutela dei

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