TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-06-25, n. 201502162
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 02162/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00291/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 291 del 2013, proposto da:
- G C, rappresentato e difeso dall’Avv. M A B, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A V, in Lecce alla via Zanardelli 7;
contro
- il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliato;
nei confronti di
- P N;
per l’annullamento
- dell’atto prot. n.M_D GMIL1 II 5 2 2012/154904 emesso in data 28 marzo 2012 dal Direttore della Divisione - Stato Giuridico e Avanzamento Sottufficiali - del Ministero della Difesa, notificato al ricorrente il 30 novembre 2012, con il quale si comunicava che il sottufficiale non poteva essere valutato per il conferimento della qualifica di luogotenente con l’aliquota del 31 dicembre 2010 in quanto cessato dal servizio permanente ‘a domanda’ nel corso della procedura di valutazione;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi, precedenti e successivi agli atti impugnati, tutti illegittimi e lesivi dei diritti soggettivi e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del