TAR Catania, sez. IV, sentenza 2013-04-16, n. 201301097

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2013-04-16, n. 201301097
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201301097
Data del deposito : 16 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00101/2011 REG.RIC.

N. 01097/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00101/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2011, proposto da:
R R, rappresentato e difeso dagli avv. D S, F C, con domicilio eletto presso Francesco Noto in Catania, via Morosoli, 3;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Siracusa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del decreto n. 0021131 emesso dalla Prefettura di Siracusa in data 14 ottobre 2010 e notificato 21 ottobre 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ U.T.G. - Prefettura di Siracusa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2013 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Osserva il Collegio che :

-) il provvedimento impugnato ha revocato il decreto di nomina a guardia particolare giurata ( ed il correlativo porto d’armi a tassa ridotta ) in quanto risulta pendente a carico del Rendo procedimento penale per detenzione abusiva di armi, ricettazione e per utilizzo indebito e falsificazione di carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante;

-) col ricorso in esame si deduce difetto di motivazione e di istruttoria nella considerazione, in sintesi, che essendo ancora la posizione del ricorrente al vaglio del giudice penale, l’Amm.ne avrebbe dovuto sospendere ma non subito revocare i titoli di polizia in capo al ricorrente;
l’Amministrazione, inoltre, avrebbe dato per scontata la sussistenza della responsabilità del ricorrente in ordine ai reati ascrittigli, senza tenere conto del principio sancito dall’art. 27 della Costituzione, sulla presunzione di non colpevolezza dell’imputato;

-) ai sensi dell'art. 138, t.u.p.s. le guardie giurate devono possedere il requisito della buona condotta e risultare particolarmente affidabili in ordine al corretto svolgimento della propria attività a preventiva tutela di beni e persone da azioni delittuose, con la conseguenza che è legittimo il provvedimento prefettizio di revoca della licenza di porto di pistola e della qualifica di guardia giurata adottato, nel legittimo esercizio del relativo potere di apprezzamento discrezionale, nel caso in cui, come avviene nella specie, l’interessato risulti inquisito per i gravi reati suindicati, dai quali discende, inevitabilmente, la mancanza, in capo allo stesso, della necessaria affidabilità ( cfr. Consiglio di Stato, sez. III 31 ottobre 2011 n. 5828 );

-) il provvedimento è pure conforme all’orientamento giurisprudenziale secondo cui in sede di esercizio del potere in questione, pur riconoscendosi all'Amministrazione dell'Interno ampi poteri discrezionali, tuttavia, si richiede che debba tenere conto del fatto che l'eventuale revoca dei titoli abilitativi può incidere sulla capacità lavorativa dell'interessato e quindi sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia e che in tal caso, occorre pertanto che il provvedimento sia suffragato da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale ( cfr. per tutte, da ultimo T.A.R. Milano Lombardia sez. III 10 gennaio 2013 n. 67 -) e ciò, in quanto, nella specie, la valutazione discrezionale effettuata dall’Amministrazione si basa su specifici e concreti elementi di indagine evidenziati negli atti della Questura di Siracusa, dai quali emerge il grave quadro indiziario a carico del ricorrente, come si è sostanzialmente pure rilevato in sede di giudizio cautelare;

-) l'art. 10, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, dispone che le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento nel caso di abuso della persona autorizzata, sicchè la scelta di revocare ovvero sospendere il titolo rientra nel suindicato ampio margine discrezionale dell’Autorità amministrativa che, nella fattispecie, ha optato per la revoca – giustificandone, adeguatamente, l’adozione, come si è sopra rilevato;

-) si può aggiungere che, ai fini delle dirette conseguenze sulla posizione di lavoro del ricorrente, in atto, le due misure interdittive, in sostanza, si equivalgono, poiché anche la sospensione precluderebbe al ricorrente l’esercizio dell’attività di guardia giurata;
inoltre, l’eventuale assoluzione penale del Rendo, comporterà la possibile rivalutazione della sua posizione – in termini di affidabilità – non diversamente da quanto sarebbe avvenuto in caso di sospensione del titolo di polizia;

-) si ravvisano valide ragioni per compensare le spese del giudizio.

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