TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-04-26, n. 202400347

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-04-26, n. 202400347
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400347
Data del deposito : 26 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2024

N. 00347/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00577/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di BR (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 577 del 2022, proposto da
CDA – Società Cooperativa Distributori Automatici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Netti e Cristina Brasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirella Mogavero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

MA BE RG, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- del provvedimento di reiezione n. 120090309615 del 17/03/2022 della domanda di GIG ordinaria con n. protocollo INPS.1200.16/07/2021.0479545, adottato dall'INPS, Direzione Provinciale di Bergamo nonché della presupposta comunicazione/avviso di reiezione del 17/03/2022, avente ad oggetto “domanda di cassa integrazione ordinaria – reiezione”, congiuntamente notificati in data 04/04/2022;

- per quanto occorrer possa, tutte le missive endoprocedimentali e/o di carattere istruttorio trasmesse da INPS alla ricorrente a mezzo PEC e a mezzo cassetto bidirezionale prodromiche al provvedimento di diniego, qui opposto;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di carattere interno ed a contenuto generale, relativo all'impugnato provvedimento, e allo stato non cogniti alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale, nessuno presente per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente, attiva nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande, impugna il provvedimento in data 17 marzo 2022 con cui l’INPS – Direzione Provinciale di Bergamo ha respinto la sua istanza del 16 luglio 2021 di erogazione della Integrazione Salariale Ordinaria (CIGO) per n. 1 dipendente impiegato presso l’unità operativa di Seriate in regime di “part-time”, per il periodo di 13 settimane dal 5 luglio al 3 ottobre 2021; istanza motivata in ragione della temporanea crisi del mercato di riferimento indotta, in particolare, dalle misure restrittive adottate dallo Stato italiano per fronteggiare la pandemia da coronavirus Covid-19, che avevano portato alla chiusura di aziende e uffici causando conseguentemente un calo dei consumi anche dei distributori automatici.

2. Il provvedimento è stato adottato in espressa applicazione dell’art. 12 commi 5 e 6 del d. lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, sul rilievo che “in base al numero di ore fruite e di ore complessivamente lavorabili con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente, il numero di ore richieste eccede il limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio” .

Le norme applicate dall’amministrazione prevedono, infatti, che, “Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale” (comma 5); “Con riferimento all'unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale” (comma 6).

3. Va osservato che analoga istanza era stata presentata dalla ricorrente, in pari data, in relazione a 2 lavoratori “full time” impiegati nella stessa unità produttiva di Seriate, ed anche tale istanza è stata respinta dall’INPS con separato provvedimento affidato ad identica motivazione; tale provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente con separato ricorso R.G. 576/2022, definito dalla Sezione con sentenza di accoglimento n. 235 del 21 marzo 2024.

4. Nel presente giudizio, attraverso un unico motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere, in

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi