TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2017-04-04, n. 201700569
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Testo completo
Pubblicato il 04/04/2017
N. 00569/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00945/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 945 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
I S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G S e A A, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;
contro
A S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C G, elettivamente domiciliata presso i propri uffici, in Catanzaro, alla via E. De Riso, n. 2;
per l'accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dall’A S.p.a. in relazione all’istanza presentata dalla ricorrente in data 14 dicembre 2015, volta a chiedere la conclusione del procedimento di adozione della compensazione dei prezzi per gli anni 2003-2006 e, conseguentemente, per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento de quo mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
- del diritto della società ricorrente a conseguire il pagamento della somma di € 123.403,66 a titolo di compensazione prezzi ex d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, conv. con mod. con l. 22 dicembre 2008, n. 201, ovvero del diverso importo ritenuto congruo, con conseguente condanna dell’A S.p.a. al pagamento della predetta somma oltre ad interessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di A S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – A seguito di licitazione privata, ANAS S.p.a. ha affidato a COINPRE S.r.l. i lavori di costruzione del 3° tronco della strada delle Terme; il contratto è stato stipulato in data 3 febbraio 1999.
Nel corso dei lavori COINPRE S.r.l. ha ceduto a IRMI S.r.l. il ramo d’azienda relativo