TAR Venezia, sez. II, sentenza 2018-02-27, n. 201800243
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Pubblicato il 27/02/2018
N. 00243/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02606/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2606 del 2000, proposto dai sigg.ri
B L, B D, B F e B D, nella loro veste di soci dell’Azienda Agricola “La Gasparina dei fratelli Benedetti”, rappresentati e difesi dagli avv.ti G D e F Z e con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Venezia-Mestre, via Cavallotti, n. 22
contro
Comune di Sona (VR), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti R S, D S, M G, S S, T T ed A S e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Venezia, San Polo, n. 2988
nei confronti di
Azienda Agricola Nuova Guastalla S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Paolo Sardos Albertini, Nicoletta Scaglia, Luigi Annunziata e Giorgio Pinello e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Venezia, San Polo, n. 3080/L
Ippolandia S.r.l., non costituita in giudizio
sig. Loda Roberto, non costituito in giudizio
sig. Moschini Gianni, non costituito in giudizio
sig. Fagiuoli Giovanni, non costituito in giudizio
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
- dell’ordinanza del Sindaco di Sona (VR) n. 93/2000 reg. ordinanze, prot. gen. n. 12860 in data 30 giugno 2000, notificata il 1° agosto 2000, con cui è stata annullata la concessione edilizia n. 49/2000 rilasciata in data 12 marzo 2000 ai ricorrenti;
- del parere reso in data 29 giugno 2000 della Commissione edilizia del Comune di Sona (n. d’ordine 1, n. di pratica edilizia 342/99 del 27 ottobre 1999);
- di tutti gli atti comunque preordinati e/o connessi e/o consequenziali
e per la condanna
del Comune di Sona al risarcimento del danno patrimoniale subito dai ricorrenti a causa dell’operato illegittimo della P.A., sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda di annullamento degli atti impugnati
nonché per la condanna
del Comune di Sona al risarcimento del danno esistenziale subito dai ricorrenti.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Comune di Sona;
Viste altresì la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione dell’Azienda Agricola Nuova Guastalla S.a.s.;
Viste l’ordinanza n. 1457/2000 del 21 settembre 2000, con cui è stata respinta l’istanza di sospensiva, e l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 987/2001 del 13 febbraio 2001, con cui è stato respinto l’appello proposto contro la precedente;
Visto il decreto presidenziale n. 1962/2011 del 4 agosto 2011, recante declaratoria di perenzione del ricorso;
Vista la dichiarazione di interesse alla trattazione della causa depositata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’all. 3 al d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.);
Visto il decreto presidenziale n. 148/2012 dell’8 febbraio 2012, con cui è stato revocato il decreto di perenzione del ricorso e si è disposta la re-iscrizione dello stesso sul ruolo di merito;
Viste l’ordinanza presidenziale istruttoria n 1237/2015 del 14 febbraio 2015 e la documentazione inviata dal Comune di Sona in ottemperanza alla stessa;
Vista la memoria di costituzione a mezzo di nuovi difensori, depositata dal Comune di Sona;
Viste le memorie conclusive, i documenti e le repliche delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza di smaltimento del 6 febbraio 2018 il dott. P D B;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
I ricorrenti, sigg.ri Luciano, Daniele, Francesco e Domenico Benedetti, espongono di essere titolari dell’Azienda Agricola “La Gasparina dei fratelli Benedetti”, con sede in Sommacampagna (VR) e di avere presentato al Comune di Sona (VR) in data 27 ottobre 1999 un’istanza di concessione edilizia per la realizzazione, sul terreno di loro proprietà censito in catasto al foglio n. 41, mappale n. 55, di un fabbricato ad uso di deposito per attrezzi agricoli e stoccaggio prodotti (mangimi) e di stalla per l’allevamento di suini, nonché per la realizzazione di tre vasche interrate per il contenimento dei liquami.
Gli esponenti aggiungono che il terreno su cui avrebbero dovuto essere realizzare le opere, classificato in zona E, sottozona E1, costituisce “fondo rustico” ex art. 2, lett. b), della l.r. n. 24/1985, essendo a destinazione agricola ed essendo sviluppato in un unico corpo fondiario. Le opere per cui era stata avanzata istanza di concessione edilizia dovrebbero essere classificate come “annesso rustico” ex art. 2, lett. e), della l.r. n. 24/1985 e l’allevamento che vi verrebbe svolto dai fratelli Benedetti avrebbe carattere “non intensivo”, ai sensi della circolare regionale n. 4/1986, essendo in connessione con un fondo rustico e con l’azienda agricola ad esso collegata.
Il Comune di Sona, acquisiti i pareri all’uopo prescritti, in data 12 marzo 2000 accoglieva l’istanza e, per l’effetto, rilasciava ai richiedenti la concessione edilizia n. 49/2000, con provvedimento n. 342/99 P.E. a firma del responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata.
Tuttavia, successivamente il Comune dapprima adottava l’ordinanza n. 61/2000, prot. n. 8056 del 21 aprile 2000, a firma dello stesso responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, con la quale ingiungeva la sospensione dei lavori. Quindi, con ordinanza del Sindaco n. 93/2000, prot. n. 12860 del 30 giugno 2000, annullava in autotutela la concessione edilizia n. 49/2000.
Gli esponenti – i quali hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso l’ordinanza di sospensione dei lavori – con il ricorso in epigrafe hanno quindi impugnato la succitata ordinanza sindacale n. 93/2000 (unitamente al presupposto parere della Commissione edilizia), chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, e deducendo a supporto del gravame i seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della l.r. n. 24/1985, eccesso di potere per violazione della circolare regionale n. 4/1986, eccesso di potere per contraddittorietà, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria;
2) violazione dell’art. 6, comma 2, della l.r. n. 63/1994, eccesso di potere per difetto di istruttoria;
3) eccesso di potere per contraddittorietà tra l’ordinanza sindacale n. 93/2000 e l’ordinanza n. 61/2000 (di sospensione dei lavori);
4) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140, 141, 142 e 143 del d.lgs. n. 490/1999, e dell’art. 6, comma 5, della l.r. n. 63/1994;
5) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 delle norme di attuazione del Piano d’Area Quadrante Europa (“P.A.Q.E.”), allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto del 20 ottobre 1999, n. 69;
6) eccesso di potere per disparità di trattamento.
I ricorrenti hanno formulato, altresì, domanda di risarcimento del danno patrimoniale: a) per l’ipotesi di accoglimento della domanda di annullamento, chiedendo il risarcimento del lucro cessante, oltre a quello del danno emergente;b) per l’ipotesi di rigetto della predetta domanda, limitatamente al danno emergente. In ogni caso, hanno chiesto il risarcimento del danno esistenziale subito, da liquidare in via equitativa.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sona, depositando memoria con documentazione sui fatti di causa e concludendo per l’infondatezza nel merito dei motivi di ricorso.
Si è altresì costituita in giudizio l’Azienda Agricola Nuova Guastalla S.a.s., depositando memoria e documenti ed insistendo per il rigetto del ricorso, previo rigetto dell’istanza cautelare.
Nella Camera di consiglio del 21 settembre 2000 il Tribunale, ritenuto ad un primo esame il ricorso non assistito dal prescritto fumus boni juris, stante la natura intensiva dell’allevamento condotto dai ricorrenti, in riferimento all’art. 2 della l.r. 5 marzo 1985, n. 24, con ordinanza n. 1457/00 ha respinto l’istanza incidentale di sospensiva proposta dai deducenti.
Avverso detta ordinanza i sigg.ri Benedetti hanno interposto appello, che, però, è stato respinto dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 987/2001 del 13 febbraio 2001, vista l’assenza di un danno grave ed irreparabile in capo agli appellanti.
A seguito di decreto di perenzione n. 1962/2011 del 4 agosto 2011, veniva notificata dai ricorrenti il 10 novembre 2011 dichiarazione di interesse, a cui faceva seguito il decreto presidenziale n. 148/2012 dell’8 febbraio 2012, che disponeva la revoca del decreto di perenzione e la re-iscrizione della causa sul ruolo di merito.
Con ordinanza presidenziale n. 1237/2015 del 14 febbraio 2015 si è disposto incombente istruttorio, a cui il Comune di Sona ha ottemperato, inviando una relazione con la cronistoria della pratica e, in allegato, ulteriore documentazione sui fatti di causa.
In vista dell’udienza pubblica i deducenti hanno depositato una memoria con cui, ricapitolati i fatti e riproposti i motivi di gravame, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso e, in particolare, della domanda risarcitoria, allegando documentazione a supporto di detta domanda.
Il Comune di Sona, dal canto suo, ha depositato una memoria conclusiva, ulteriori documenti ed una replica, eccependo in aggiunta il difetto di giurisdizione dell’adito G.A. sulla domanda di risarcimento dei danni formulata dai ricorrenti (danno emergente) per l’ipotesi di legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia.
I ricorrenti hanno a loro volta depositato memoria di replica, contestando le deduzioni del Comune di Sona.
All’udienza pubblica “di smaltimento” del 6 febbraio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Forma oggetto di impugnazione l’ordinanza del Sindaco di Sona che ha annullato in via di autotutela la concessione edilizia rilasciata ai richiedenti per la realizzazione di un fabbricato da destinare – in principalità – ad allevamento di suini e delle relative vasche di raccolta dei liquami.
Viene, altresì, dispiegata azione di risarcimento dei danni, sia per il caso di illegittimità dell’ordinanza impugnata, sia per il caso della sua legittimità (e, quindi, a monte, dell’illegittimità del provvedimento ampliativo emesso in favore dei ricorrenti).
In sintesi i deducenti lamentano:
1) che l’ordinanza gravata avrebbe classificato erroneamente ed immotivatamente quale “intensivo” l’allevamento da essi condotto, fraintendendo le definizioni contenute nell’art. 2 della l.r. n. 24/1985 (in specie: quella di annesso rustico) ed avrebbe arbitrariamente preso in considerazione non soltanto il terreno in riferimento al quale è stata avanzata l’istanza di concessione edilizia, ma l’intera azienda agricola-fondo rustico dei ricorrenti (comprendente un’area di circa 90 ettari estesa anche ai Comuni di Sommacampagna e Villafranca), per farne derivare l’illegittimità della concessione edilizia, perché rilasciata per la realizzazione di un allevamento intensivo (non ammesso dalle N.T.A del P.R.G. per la zona rurale E, sottozona E1);
2) che la Commissione edilizia comunale avrebbe rilasciato parere favorevole all’annullamento della concessione edilizia, ma che tale parere sarebbe illegittimo, in quanto assunto senza la presenza degli esperti in materia ambientale (ed anzi con la verbalizzazione delle dichiarazioni rese da un esperto in realtà assente);
3) che non sussisterebbe concordia tra la motivazione dell’annullamento della concessione e quella dell’ordinanza di sospensione dei lavori emessa in precedenza, perché quest’ultima si fonderebbe sul pericolo di inquinamento determinato da acque reflue non adeguatamente trattate o smaltibili, mentre il primo addurrebbe motivazioni di tutt’altro tenore e in specie l’inosservanza, da parte degli organi preposti, delle disposizioni dettate per le aree di interesse paesistico;
4) che erroneamente il provvedimento impugnato avrebbe considerato l’area di loro proprietà come sottoposta a vincolo paesistico-ambientale, poiché per tale area non sarebbe stata seguita la procedura di legge al fine di qualificarla come bene di interesse paesistico-ambientale e che, in ogni caso, se il Sindaco di Sona avesse ritenuto sussistente il vincolo, avrebbe dovuto trasmettere alla Soprintendenza la concessione edilizia, per farla sottoporre al relativo vaglio di legittimità, anziché azionare il potere di autotutela;
5) che in nessun modo l’ordinanza sindacale n. 93/2000 evidenzierebbe precise incompatibilità e/o incongruenze tra il progetto di cui alla concessione edilizia rilasciata ed il Piano d’Area Regionale “Quadrante Europa” (P.A.Q.E.), atteso che l’unico vincolo discendente dall’art. 52 del Piano sarebbe costituito dal divieto delle attività industriali che producono acque reflue: nel caso di specie, tuttavia, non si porrebbe un problema di scarichi e di raccolta delle acque reflue, poiché i liquami verrebbero stoccati nelle vasche e destinati alla concimazione dei terreni;
6) che se la motivazione dell’impugnato provvedimento di annullamento in autotutela fosse corretta, tutte le concessioni edilizie rilasciate dopo il 30 novembre 1999 (data di pubblicazione nel B.U.R. Veneto della deliberazione del Consiglio Regionale recante il “P.A.Q.E.”), aventi ad oggetto opere da realizzare nell’area di riferimento di tale Piano, dovrebbero essere annullate, qualora difettino del parere della Commissione edilizia integrata e del visto di legittimità della Soprintendenza per i Beni Ambientali.
Ciò premesso, osserva il Collegio che il provvedimento di annullamento della concessione edilizia n. 93/2000 si fonda sulle seguenti motivazioni, distinte ed autonome:
a) la pratica di rilascio della predetta concessione è stata esaminata senza tenere conto delle norme di attuazione del Piano d’Area “Quadrante Europa” e senza considerare che il Piano d’Area ha valenza paesistica ed ha classificato l’area interessata dalla concessione edilizia come “fascia di ricarica degli acquiferi”, come “ambito di interesse paesaggistico ambientale” e come “zona destinata a parco delle colline moreniche”. La valenza paesistica del Piano d’Area avrebbe imposto che la concessione fosse preceduta dal parere della Commissione edilizia integrata dagli esperti in materia ambientale, mentre nel caso di specie è mancata l’integrazione dei ridetti esperti;avrebbe imposto, altresì, l’invio della concessione alla Soprintendenza per i Beni Ambientali di Verona per il relativo visto di legittimità: adempimento qui del tutto omesso;
b) dalla planimetria generale dell’intera azienda agricola sarebbe possibile, pur se in parte, inscrivere i terreni di proprietà in un cerchio di mt.