TAR Milano, sez. II, sentenza 2021-11-12, n. 202102531

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2021-11-12, n. 202102531
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202102531
Data del deposito : 12 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/11/2021

N. 02531/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00811/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 811 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Acquedotto Pugliese s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati N C, G S, G C N, con domicilio eletto presso l’avvocato G C N, con studio ubicato in Milano, Foro Bonaparte, n. 70;

contro

Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (già Autorità Garante per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso il cui Ufficio distrettuale, ubicato in Milano, via Freguglia, n. 1, è ex lege domiciliata;

nei confronti

- Ministero della Transizione Ecologica, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

- Autorità Idrica Pugliese, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

- Michele Lavermicocca, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

A) Quanto al ricorso introduttivo del giudizio :

- delle previsioni contenute negli art.

3.2 della delibera 27.12.2013 n. 643/2013/R/idr e negli artt. 9.3, 19.2, 19.3, 19.4, 29.1 dell’allegato “A” a tale provvedimento;

B) Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21.3.2014 :

- della nota dell’Autorità inviata all’A.G.C.M. in data 9.1.2014;

C) Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14.11.2014 :

- della delibera 7 agosto 2014 – 432/2014/R/idr e del relativo allegato “A”.

Visti il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti depositati in data 21.3.2014 e 14.11.2014 ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2021 il dott. Lorenzo Cordi' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso introduttivo del giudizio Acquedotto Pugliese s.p.a. chiede l’annullamento delle previsioni contenute negli art.

3.2 della delibera 27.12.2013 n. 643/2013/R/idr e negli artt. 9.3, 19.2, 19.3, 19.4, 29.1 dell’allegato “A” a tale provvedimento.



2. Il provvedimento è emanato a valle del procedimento avviato dall’Autorità con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR con il quale l’Autorità prospetta un nuovo approccio per una regolazione asimmetrica ed innovativa che porti a compimento il primo periodo di regolazione tariffaria esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi ed attese di miglioramento di efficienza degli operatori, e prefigurando, contestualmente, la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria in funzione degli obiettivi specifici dai medesimi prefissati. La ricorrente presenta le proprie osservazioni in data 20.9.2013. Tenuto conto delle osservazioni e proposte già raccolte nell'ambito del documento per la consultazione 356/2013/R/Idr, l’Autorità - nel successivo documento per la consultazione 550/2013/R/Idr – illustra i propri orientamenti in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (Metodo Tariffario Idrico – M.T.I.), superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari, facendo evolvere il M.T.T. e il M.T.C., opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, e prevedendo, in ultimo, per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori. La ricorrente presenta osservazioni a tale documento in data 12.12.2013. Il M.I.T. è successivamente approvato con la deliberazione impugnata da Acquedotto Pugliese s.p.a.



3. La ricorrente articola otto motivi suddivisi in relazione alle varie previsioni impugnate.



3.1. Con riferimento all’art.

3.2 della delibera e all’art.

9.3 dell’allegato “A” la ricorrente articola due motivi.



3.1.1. Con il primo motivo lamenta la violazione del principio europeo del “ full cost recovery ” da parte delle previsioni che fissano il limite di prezzo (“ k ”) impedendo al gestore il recupero di tutti i costi e conguagli non coperti dall’incremento del moltiplicatore tariffario “ ϑ ” dell’anno “ a ” di determinazione tariffaria in quanto questo è vincolato al rispetto del valore risultante dalla somma (l + rpi + K), o quello diverso (l + rpl + (1+ γ) * K) in rapporto a quello dell’anno (a – 1). L’illegittimità della regolazione sarebbe predicabile nonostante la previsione di cui all’art.

3.4 della delibera impugnata che consente agli Enti d’ambito o agli altri soggetti competenti di presentare istanza di superamento del limite. E ciò in ragione della mancata regolazione delle modalità di presentazione dell’istanza. In sostanza, secondo la ricorrente, la nuova regolazione introdurrebbe un regime tariffario basato sul meccanismo dei ricavi regolamentati innestando su tale disciplina un ulteriore tetto al riconoscimento dei costi in tariffa appannaggio del gestore. La regolazione contrasterebbe, in ultimo, con il principio di proporzionalità.



3.1.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria della decisione tenuto conto che il documento di consultazione fa riferimento alla possibilità di introdurre il limite (1+K) solo in base alle caratteristiche più significative delle situazioni da disciplinare. La scelta regolatoria si tradurrebbe in una minore efficacia delle misure e nel mancato ristoro degli oneri finanziari sopportati dall’operatore.



3.2. Con un secondo nucleo di censure la ricorrente censura le previsioni contenute nell’art. 19.2 dell’allegato “A” alla delibera che disciplina il tasso di interesse del gestore.



3.2.1. Con un primo motivo la ricorrente evidenzia come il fattore “ Kd ” (definito come il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni il cui interesse è soggetto a scudo fiscale) è fissato – per la determinazione tariffaria 2014 e 2015 – al 5,36 % in luogo del 5.96 % indicato nel documento di consultazione. L’abbassamento del fattore determinerebbe la diminuzione del valore degli oneri finanziari che ottengono riconoscimento in tariffa. Si tratterebbe di misura regolatoria ritenuta priva di reali motivazioni a supporto della stessa.



3.2.2. Con un secondo motivo la ricorrente deduce la carenza di un’adeguata istruttoria a sostegno della scelta regolatoria.



3.2.3. Con un terzo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità del rapporto standard tra le immobilizzazioni a cui si applica lo scudo fiscale e le altre immobilizzazioni che, per la determinazione tariffaria 2014-2015, è posto pari ad 1. Simile misura ridurrebbe la capacità del gestore di recuperare in tariffa gli oneri finanziari ed impedirebbe la possibilità di “ cogliere le più consone opportunità sul mercato di debito ”.



3.3. Con un terzo nucleo di censure la ricorrente deduce l’illegittimità della regola di cui all’art. 19.3 dell’allegato “A” alla deliberazione impugnata.



3.3.1. Con una prima censura deduce eccesso di potere nella scelta regolatoria relativa alla tematica della rischiosità e della sua rilevanza a fini tariffari, modulata secondo le scelte già intraprese per il periodo 2012-2013.



3.3.2. Con una seconda censura deduce l’illegittimità della scelta in quanto lesiva del principio del full cost recovery .



3.4. Con un quarto nucleo di censure la ricorrente deduce l’illegittimità dell’art. 29.1 dell’allegato “A” alla delibera impugnata relativo al meccanismo di conguaglio.



3.4.1. Con un primo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità del meccanismo:

i ) nella parte in cui non tiene conto dell’onere fiscale dell’i.r.a.p.;

ii ) nella parte in cui utilizza per la definizione della componente a conguaglio V.R.G. non gli oneri finanziari del gestore effettivamente sostenuti ma il tasso di inflazione.



4. In data 14.3.2014 si costituisce in giudizio l’Autorità chiedendo di respingere il ricorso.



5. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21.3.2014 la ricorrente chiede l’annullamento delle lettera che l’Autorità invia ad A.G.C.M. in data 9.1.2014. Tale ricorso è successivamente oggetto di rinuncia notificata alle parti e depositata in data 5.11.2014.



6. In data 14.11.2014 Acquedotto Pugliese deposita un nuovo ricorso per motivi aggiunti con il quale chiede l’annullamento della delibera

AEEGSI

432/2014/R/IDR, del 7 agosto 2014, recante “ Approvazione dello specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dall’Autorità Idrica Pugliese ”, pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Autorità in data 11 agosto 2014. Acquedotto Pugliese articola i medesimi motivi già oggetto del ricorso introduttivo del giudizio.



7. Acquedotto Pugliese notifica, in data 11.10.2021, atto di rinuncia al motivo “ contro il meccanismo di calcolo del vincolo riconosciuto ai ricavi, limitatamente al mancato trattamento quale costo esogeno dell’onere fiscale IRAP, di cui al motivo di ricorso contenuto alla lettera D) (i) del ricorso principale (avente ad oggetto l’articolo 29.1 dell’Allegato A della Delibera 643/2013), anche come integrato con riferimento alla Deliberazione 432/2014 ”. Tale atto di rinuncia è notificato e ri-depositato in data 14.10.2021.



8. In vista dell’udienza pubblica l’Autorità deposita memoria difensiva finale. La ricorrente deposita memoria di replica. All’udienza del 9.11.2021 la causa è trattenuta in decisione.



9. Prima di procedere all’esame del merito delle censure articolate dalla ricorrente appare opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento, il procedimento che conduce alla deliberazione impugnata nonché gli assi portanti dell’attività regolatoria.

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