TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-05-07, n. 201905717
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Testo completo
Pubblicato il 07/05/2019
N. 05717/2019 REG.PROV.COLL.
N. 11862/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11862 del 2018, proposto da
G L, C P, L R, D R, M G, G A, A P, S P, I G, R C, P F P, M C, I P, L C, D A, V R, I L F, R L, D S, R A, F C, M R E, R P, A O, G N, D I, G L, D L, S P, C I, I I, A F, P G, A P, R D C, A D V, S I, D P, A Bzzarri, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Pignatiello e Alexandro Capogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Pignatiello in Roma, via in Arcione n. 71;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (prot. n. 333-C/9041-C/9°) del 15 maggio 2018, registrato il 15 giugno 2018 al numero 3849 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – UCB presso il Ministero dell'Interno, pubblicato sul portale intranet del personale “Doppiavela” il 9 agosto 2018, come da comunicazione della Direzione Centrale per le Risorse Umane n. 333-C/2/Sez.1^/9017-B6, con cui il Capo della Polizia di Stato, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nominava n. 1831 allievi vice ispettori della Polizia di Stato (tra cui gli odierni ricorrenti), quali Vice ispettore della Polizia di Stato con decorrenza di tutti gli effetti di legge a far data dal termine del corso di formazione, ovvero il 12.3.2018;
- per quanto occorrer possa, delle Note Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Dirigenti, direttivi ed ispettori avente a oggetto "Soprintendente capo della Polizia di Stato […] Conferimento della qualifica di vice ispettore", tutte di identico contenuto, (prot. 333-C/2/9041-C/9° nn. 53833, 61782, 74228, 11557, 34164, 616, 53773, 73397, 18072, 64424, 9045, 28520, 28326, 87980, 83346, 5893, 3859, 82055, 30998, 11653, 69156, 81640, 1090, 28830, 79023, 52739, 28158, 47531, 621216, 3849, 82697, 22751, 1095 e 31353), nonché (in riferimento al sig. De Vivo Antonio) della Nota Questura di Napoli, Ufficio del Personale – Sezione 1° -Stato e Avanzamento – Settore Avanzamento prot. n. 2.7/12206 del 25.7.2018 con cui gli odierni ricorrenti venivano personalmente e singolarmente informati della propria nomina a Vice ispettore in forza del Decreto 15.5.2018 del Capo della Polizia a decorrere dal 12.3.2018;
- di ogni altro atto allo stesso presupposto, connesso o consequenziale, allo stato non conosciuto ovvero non conoscibile;
CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO
- del diritto degli odierni ricorrenti a vedersi fissare la decorrenza giuridica della qualifica a Vice Ispettore all'1.1.2002 o, in via subordinata, all'1.1.2005 (cioè al primo giorno dell'anno successivo rispetto al periodo di vacanza cui si riferiva il concorso di cui al Decreto del Capo della Polizia di Stato 24.9.2013, con cui è stato indetto un “concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore dei ruolo degli ispettori della Polizia di Stato” e il successivo Decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane del 13.6.2017, con il quale venivano ammessi alla frequentazione del relativo corso altresì i n. 474 idonei non vincitori del sopra menzionato concorso), in base al cd. principio dell'annualità, applicabile agli odierni ricorrenti in forza del combinato disposto tra la Tabella 3 allegata al DPR n. 337/82, di cui all'art. 9, c. 2 D.Lgs. n. 197/1995, come sostituito dal D.Lgs. n. 334/2000, e l'art. 6, c. 1 lett. d) D.Lgs. n. 53/01, di modifica dell'art. 7 D.Lgs. n. 197/95 e, per esso, dell'art. 25-ter, c. 6 DPR n. 337/82
-in via ulteriormente subordinata, del diritto degli odierni ricorrenti a vedersi fissare la decorrenza giuridica della qualifica a Vice Ispettore all'1.1.2013 (anno di emissione del Bando di cui al Decreto del Capo della Polizia di Stato 24.9.2013, con cui è stato indetto il “concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore dei ruolo degli ispettori della Polizia di Stato” cui si riferisce la posizione degli odierni ricorrenti) in applicazione dell'art. 27, c. 1 lett. b) DPR n. 335/82, come modificato dall'art. 1, c. 1 lett. p) D.Lgs. n. 95/17;
-in ulteriore subordine, del diritto degli odierni ricorrenti a vedersi fissare la decorrenza giuridica della qualifica a Vice Ispettore all'1.1.2013 o, in estremo subordine, al 31.12.2016, in applicazione dell'art. 45, c. 26 D.Lgs. n. 95/2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso collettivo notificato al Ministero dell’interno l’8 ottobre 2018, i ricorrenti, inquadrati nella qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato in quanto vincitori del concorso interno per 1400 posti indetto il 24.9.2013, avendo superato anche il correlato corso di formazione, chiedono, con il primo motivo di ricorso, la retrodatazione dell’inquadramento nella qualifica a decorrere dal 1 gennaio 2002, impugnando gli atti con cui sono stati nominati vice ispettori a decorrere dal 12 marzo 2018.
In via subordinata, chiedono la fissazione della anzianità giuridica nella qualifica a decorrere dal 1 gennaio 2005.
In via ulteriormente subordinata, chiedono la retrodatazione dell’inquadramento almeno a decorrere dal 1 gennaio 2013.
In estremo subordine, chiedono che l’anzianità sia riconosciuta dal 31 dicembre 2016.
Infine, con il secondo motivo di ricorso, per la denegata ipotesi di non accoglimento delle domande proposte con il primo motivo, chiedono che sia sollevata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 13 del d.lgs. n. 53/01, 27 e 27-ter del d.p.r. n. 335/82, in riferimento agli artt. 2, 3, 35 e 97 Cost.
Il Ministero dell’interno si costituisce eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, per omessa impugnazione del presupposto bando di concorso. Nel