TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2021-02-22, n. 202102123

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2021-02-22, n. 202102123
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202102123
Data del deposito : 22 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/02/2021

N. 02123/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03661/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3661 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale il Direttore della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma del Ministero dell’Interno ha respinto la istanza di iscrizione del -OMISSIS- presso l’Anagrafe Antimafia degli Esecutori, ex art. 30 co. 6

DL

189/2016 e, nel contempo, ha rassegnato una informativa antimafia ostativa, ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. 159/2011;

della nota di trasmissione dell’informativa interdittiva;

della nota del 20.01.2020 di comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90;

degli atti istruttori delle Forze di Polizia e degli altri organi di PS, genericamente richiamati nel provvedimento interdittivo, non conosciuti;

della informativa antimafia ostativa del 2013 in danno di ICEM S.r.l., oggi,

AC

Costruzioni S.r.l. e del successivo diniego di aggiornamento dell’UTG di Latina del 24.09.2019;

di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la memoria del 27.1.2021 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2021 il dott. V B come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il -OMISSIS-, con il presente ricorso, ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale la Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma del Ministero dell’Interno ha respinto la istanza di iscrizione nella Anagrafe Antimafia degli Esecutori, rassegnando una informativa antimafia interdittiva, ai sensi degli artt. 84 e 91 D.lgs. 159/2011.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Questa Sezione, con ordinanza n. 4478 del 24.6.2020, ha accolto la istanza cautelare e sospeso il interinalmente provvedimento impugnato “ considerato che, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, il ricorso sembra assistito da sufficienti profili di fumus boni iuris, in ordine alle misure di self cleaning adottate dal Consorzio dopo il preavviso di diniego e prima della emissione della avversata informativa, che hanno condotto alla estromissione della impresa consorziata-OMISSIS-) sempre in data 5.02.2020, dalla carica di Amministratore del Consorzio ”.

All’udienza del 17.2.2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con memoria depositata il 27 gennaio 2021 l’istante ha rappresentato che, dopo la richiamata ordinanza cautelare, in data 10.11.2020, il Consorzio ricorrente ha presentato alla Struttura di Missione istanza di aggiornamento antimafia ai sensi dell’art. 91, comma 5, del D.lgs. 159/2011 documentando di aver posto in essere ulteriori e plurime misure di self cleaning volte a superare il pericolo di infiltrazione mafiosa, che aveva impedito l’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori.

Il medesimo consorzio rappresenta, inoltre, che la Struttura di Missione, allo stato, non ha ancora definito il procedimento di aggiornamento, per cui il Consorzio sarebbe in procinto di notificare un autonomo ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio – inadempimento dell’Amministrazione.

Ciò premesso, sull’assunto che l’attivazione del procedimento di aggiornamento antimafia, ai sensi dell’art. 91, comma 5, del D.lgs. 159/2011, imporrebbe l’obbligo alla Struttura di Missione di concludere il procedimento con atto espresso e motivato, il Consorzio afferma di non avere più alcun interesse alla definizione del presente giudizio sulla pregressa interdittiva antimafia.

In relazione a quanto precede il collegio non può che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame, atteso che la prosecuzione della controversia non recherebbe alcuna utilità al ricorrente, ferma restando ogni valutazione da parte dell’Amministrazione resistente in ordine alla nuova istanza di aggiornamento antimafia ai sensi dell’art. 91, comma 5, del D.lgs. 159/2011 menzionata dal Consorzio nella propria memoria del 27.1.2021.

L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.

Le spese del giudizio possono essere compensate ravvisandone giuste ragioni.

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