TAR Palermo, sez. II, sentenza 2009-06-25, n. 200901148

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2009-06-25, n. 200901148
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 200901148
Data del deposito : 25 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05107/2004 REG.RIC.

N. 01148/2009 REG.SEN.

N. 05107/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5107 del 2004, proposto da C C B, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Comande', presso il cui studio, in Palermo, via N. Morello n. 40, è elettivamente domiciliata;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, e il Centro Servizi Amministrativi di Palermo, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, sono domiciliati per legge;

nei confronti di

Riggio Serafina, rappresentata e difesa dagli avv. Fernando Lo Voi e Angelo Petralia, presso lo studio dei quali, in Palermo, via Mariano Stabile n.142, è elettivamente domiciliata;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria permanente, classe C031, terza fascia, del 15 settembre 2004


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Centro Servizi Amministrativi di Palermo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Riggio Serafina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/05/2009 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 16 novembre 2004, e depositato il successivo 24 novembre, la signora C C B ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

“Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. E);
dell’art. 6, comma II;
dell’art. 10, commi I e II;
del Decreto ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001 – Eccesso di potere per illogicità manifesta.”

“Violazione e falsa applicazione del punto C11 della tabella di valutazione dei titoli prevista dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 143/2004 – Eccesso di potere”.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, le amministrazioni intimate e la controinteressata sig.ra Serafina Riggio.

Con ordinanza n. 2218/2004 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.

Il C.G.A. per la Regione Siciliana, con ordinanza n. 168/2005, ha invece respinto la domanda incidentale di sospensione.

Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 maggio 2009.

Si controverte in merito alla idoneità del titolo della contro interessata (Certificat d’aptitude professionel – C.a.p.), “quale titolo di studio qualificante all’esercizio delle mansioni di conversatrice in lingua straniera” (pag. 2 del ricorso).

Ritiene il collegio, melius re perpensa rispetto al pronunciamento cautelare, e alla luce della motivazione dell’ordinanza cautelare d’appello, che il ricorso sia infondato.

La citata ordinanza 168/2005 del C.G.A. ha infatti accolto l’appello, ritenendolo fondato “alla luce del disposto dell’art. 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e degli artt.

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