TAR Lecce, sez. I, sentenza 2011-11-18, n. 201101999

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2011-11-18, n. 201101999
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201101999
Data del deposito : 18 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00948/2007 REG.RIC.

N. 01999/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00948/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 948 del 2007, proposto da:
N A, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso Daniele Montinaro in Lecce, Vico Storto Carita' Vecchia, 3;

contro

Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
Regione Puglia - Bari, rappresentato e difeso dall'avv. L F, con domicilio eletto presso L F in Lecce, viale Aldo Moro, 1 c/o Uff.Contenz., rappresentato e difeso dall'avv. M U C, con domicilio eletto presso Marco Carletti in Lecce, viale Aldo Moro,1 c/o Uff. Contenz.;

per l'annullamento

della comunicazione AGEA dell'8 marzo 2007, prot. n. DPAU.2007.803, notificata al ricorrente in data 24 marzo 2007, con lettera raccomandata a.r. n. 11690469467-0, di ogni altro atto presupposto, ivi compreso il riesame regionale, con la quale la Regione Puglia ha comunicato l'avvenuta registrazione nel SIAN dei quantitativi di latte bovino non riportati nelle fatture, nonchè ogni atto successivo, anche in corso di definizione al momento della notificazione del presente ricorso, sebbene non conosciuti, in quanto lesivi


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura e di Regione Puglia - Bari;

visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti di ricorso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2011 il dott. C D e uditi per le parti i difensori Tolomeo Adriano, in sostituzione di Goffredo Maria, Pedone Giovanni, De Giorgi Anna Lucia, in sostituzione di Carletti Marco Ugo e Francesconi Leonilde.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente ha impugnato la nota DPAU.2007.803 dell’8 marzo 2007 con la quale l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha comunicato che “ a seguito del riesame regionale concluso in data 14.2.2004, che ha variato gli elementi utilizzati per la determinazione del prelievo supplementare , è stato effettuato il ricalcolo del prelievo supplementare per le consegne della campagna 2002-2003.

Di conseguenza il prelievo supplementare imputato ammonta ad € 12.580, 24”.

L’agenzia ha inoltre precisato che “ la presente sostituisce ed annulla le precedenti comunicazioni relative al prelievo imputato per le consegne della campagna citata” .

Sono state dedotte le seguenti censure:

-è stata violata la normativa comunitaria che stabilisce che lo Stato, prima di procedere alla imputazione e riscossione del prelievo supplementare, deve svolgere le operazioni di compensazione nazionale e comunicarne gli esiti agli interessati( art 7 del reg.CE 1392/2001;
art 1, comma 1 d.l.43/99 conv in legge 118/99;
art 7 legge 468/92)

- è stato violato l’art 5, comma 12 e 12 bis della legge 468/92 ;
invero, l’Agea ha imputato alla ricorrente il prelievo supplementare relativo alla campagna di produzione 2002-2003 non tenendo affatto conto delle dichiarazioni annuali inoltrate dal primo acquirente ;
omettendo le operazioni di compensazione nazionale , calcolando il prelievo supplementare sulla base di dati presuntivi e non su dati certi di produzione

-il procedimento di riesame regionale e quello di compensazione nazionale non sono stati preceduti da alcuna comunicazione di avvio nel rispetto delle garanzie partecipative prescritte dalla legge sul proc. Amm;

-il provv. è poi privo di sottoscrizione;

- non si è tenuto conto della epidemia cd della “Blue Tongue” in Puglia, che ha comportato una stasi nella movimentazione dei capi bovini e nella produzione di latte;

-il prelievo supplementare comunicato dall’Agea per la campagna di latte 2002-2003 è illegittimo perché si fonda su assegnazioni di QRI illegittimi che non hanno tenuto conto delle effettiva quantità prodotte ;

- il provvedimento, nella parte in cui individua il QRI su base statistica e induttiva finisce col disattendere la funzione solidaristica cui si ispira il sistema delle quote latte ;

-la pretesa dello Stato di assegnare e reiterare i QRI senza essere in possesso di dati certi sulla produzione e sulla commercializzazione di latte e di determinare i prelievi supplementari su detti QRI determina una violazione dell’art 41 cost

Lo stesso ricorrente ha poi impugnato, con motivi aggiunti di ricorso, la nota

AGEA

7 giugno 2007 – Rettifica dell’imputazione di prelievo per la campagna 2002-2003

Si è costituita in giudizio l’AGEA per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento per mezzo di articolate memorie difensive .

Si è costituita in giudizio la Regione Puglia la quale ha insistito per il respingimento del ricorso

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 3 novembre 2011.


DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

Giova premettere che il sistema delle quote latte è stato introdotto nell’ambito della Comunità Europea fin dal 1984, ma ha trovato concreta applicazione nel nostro paese solo a partire dal 1992.

Esso risponde alla esigenza di limitare la commercializzazione del latte allo scopo di regolamentarne il mercato nel contesto dell’Unione Europea, onde evitare squilibri di tipo economico tra i paesi che aderiscono alla CE medesima, e la produzione di fenomeni di distorsione della concorrenza in un’area caratterizzata dalla attitudine del prodotto a soddisfare bisogni primari

Per questa ragione, il regime delle quote latte si basa, essenzialmente, sulla assegnazione ad ognuno dei paesi membri della Comunità di una quota nazionale di produzione, definita Quantitativo Globale Garantito;
siffatto quantitativo viene poi ripartito tra i produttori di latte ,ad ognuno dei quali è attribuita la vera e propria quota latte, meglio definita, in ambito normativo, Quoziente di riferimento individuale.(QRI)

In caso di produzione eccedentaria , trova applicazione il meccanismo dei cd prelievi supplementari, che persegue l’obiettivo di ristabilire l’adeguamento della produzione di settore agli standards europei e funziona, evidentemente, alla stregua di elemento che dissuade dalla sovrapproduzione.

Il prelievo supplementare consiste nel versamento di una somma la quale da un lato costituisce , in un certo senso, la sanzione da applicare per il mancato adeguamento al regime delle quote latte e cioè al tetto massimo di produzione individuale e nazionale;
dall’altro, alimenta la politica agricola comune in ambito europeo.

Al versamento del prelievo supplementare si procede , tuttavia, solo dopo aver effettuato operazioni di compensazione a carattere nazionale tra coloro che hanno superato la quota latte e chi, invece, non ha sfruttato a pieno il quoziente di riferimento individuale.

A margine del sistema che si è cercato di delineare nelle sue coordinate essenziali , hanno operato e operano anche meccanismi normativi particolari varati al fine di tener conto di situazioni straordinarie determinatesi in ambiti locali a seguito del verificarsi di epidemie concernenti capi di bestiame .

Tale è il caso, a titolo esemplificativo, ma importante ai fini della nostra controversia, della cd Blue Tongue, epizoozia che ha colpito le mucche nel 1996.

Un aspetto fondamentale da tener presente nell’analisi di ogni controversia che concerne il regime delle quote latte è senz’altro il ritardo con il quale lo Stato Italiano ha adeguato la propria legislazione alla normativa comunitaria.

Questo ritardo ha fatto si che, per consentire all’Italia di allinearsi agli obblighi derivanti dall’adesione alla CE ( oggi Unione Europea), l’applicazione del sistema delle quote latte sia avvenuta con effetti retroattivi.

La retroattività con la quale il sistema è stato fatto funzionare costituisce, a ben guardare, la maggiore criticità evidenziata dai molti ricorrenti che hanno contestato l’applicazione, nei loro riguardi, sia dei prelievi supplementari, sia delle connesse compensazioni effettuate con somme dovute a titolo di aiuto comunitario in agricoltura .

Ma la contestazione operata nei confronti del sistema è stata decisamente superata non solo attraverso il vaglio del giudice nazionale , ma anche di quello comunitario che, a più riprese, si è pronunciato sulla compatibilità europea del sistema italiano delle quote latte.

Fatta questa premessa di carattere generale , occorre procedere alla disamina delle singole censure o dei gruppi di censure sviluppate dal ricorrente.

In proposito, si osserva che le censure che parte ricorrente ha sviluppato al fine di dare sostanza alla tesi di una anomala applicazione , da parte dello Stato italiano, del regime delle quote latte con ricadute nella fattispecie concreta possono essere superate alla stregua delle seguenti argomentazioni

a) A partire da una certa data , l’assegnazione del quantitativo di riferimento individuale , ossia .la cd quota latte di ogni produttore, si è basata sul dato storico della produzione relativa alla campagna lattiero casearia del 2000 , con conseguente comunicazione ai singoli interessati delle quote di riferimento .

b)I provvedimenti di assegnazione dei QRI, benché ritualmente comunicati agli interessati , non sono stati mai impugnati tempestivamente dagli allevatori i quali oggi lamentano, ben oltre la scadenza dei termini decadenziali , anomalie del sistema .

c)La stessa applicazione retroattiva dei QRI , individuata quale modalità atta a consentire allo Stato italiano il riallineamento al regime delle quote latte rimasto a lungo inapplicato, ha superato il vaglio critico del giudice comunitario;
infatti, con la sentenza 25 marzo 2004, resa in tre cause riunite, la corte di Giustizia della CE , nel ribadire la necessità di riconoscere un margine di discrezionalità per ogni stato membro nella applicazione del regime delle quote latte, ha ritenuto la compatibilità con il diritto comunitario di quelle norme che consentano agli stati membri di rettificare in sede di controllo ( e quindi , anche a campagna lattiera scaduta) i QRI attribuiti ad ogni singolo produttore e di ricalcolare i prelievi supplementari dovuti ;
la sentenza in argomento ha poi confermato la natura di restrizione dovuta a regole di politica dei mercati o di politica strutturale del prelievo supplementare al quale non è estranea la funzione di regolamentazione del mercato agricolo , senza finalità sanzionatorie, il che consente la retroattività delle misure ;

d)Anche le operazioni di compensazione nazionale sono state portate a conoscenza degli operatori in tempo e sono state convogliate all’interno di un sistema di rilevazione informatica accessibile agli interessati;
costoro hanno avuto quindi la possibilità di contestare i calcoli effettuati in materia dalle p.a competenti;

a tanto deve aggiungersi che la compensazione è, in linea generale, meccanismo previsto in favore dei produttori che non si sono sottratti nel tempo al versamento del prelievo supplementare loro addebitato di volta in volta;
essa, pertanto, è stata prevista nei riguardi di categorie di soggetti individuati secondo un ordine di preferenza stabilito a livello normativo ( si veda, in particolare, l’art 5 della legge 119/2003).

e) in termini generali , si deve poi notare che la illegittimità della operazione in forza della quale si è proceduto a compensare l’importo del prelievo supplementare dovuto con le somme spettanti alla società a titolo di aiuti comunitari si osserva che la compensazione in questione presenta caratteristiche di atecnicità/atipicità,essendo relativa ad un fascio di rapporti ( Corte Giustizia CEE,19 maggio 1998) ;
essa è stata varata quale misura straordinaria di contrasto alla preoccupante situazione di inadempienza dello Stato Italiano al regime delle quote latte ancora permanente, in sede di Conferenza Stato -Regioni del 14 dicembre 2006;
ne deriva che non trovano applicazione né le norme codicistiche in tema di caratteristiche strutturali dei crediti da portare in stanza di compensazione;
né quelle della legislazione speciale che stabiliscono la inapplicabilità della compensazione in tema di crediti impignorabili( come quelli derivanti da aiuti PAC) ;

f)Giova poi rammentare e anzi porre in evidenza che il ricorrente ha proceduto ad una contestazione del tutto generica del sistema ma non ha mai fornito dati concreti al fine di allegare una diversa capacità produttiva e, in definitiva, una assegnazione per difetto della quota latte

g) Non ha pregio la censura che riguarda la omessa considerazione dei quantitativi di latte commercializzati , così come emerge dalle dichiarazioni del primo acquirente Martellotta, che hanno formato oggetto dei cd modelli L1 da compilare ai fini della compensazione .

La difesa erariale ha posto in risalto che proprio il primo acquirente in questione è stato sottoposto a un controllo da parte della guardia di finanza di Taranto culminato nella stesura di un p.v. di constatazione n.114 del 22 marzo 2003, in base al quale la Regione Puglia ha effettuato le verifiche e le rettifiche che hanno originato i provvedimenti contestati .

h) in merito alla censura che rileva la mancanza di sottoscrizione dei provvedimenti impugnati con il ricorso originario e con i motivi aggiunti di ricorso si deve notare che la mancata apposizione della firma del funzionario in calce al provvedimento non impedisce di certo la sua imputabilità all’AGEA e, conseguentemente la sua efficacia verso i terzi,in base all’art. 3 del d.lgs. n.39 del 1993.

i) quanto alla dedotta violazione delle garanzie partecipative si osserva che il procedimento di rettifica della quota latte attribuita al singolo produttore è caratterizzato dalla marcata iniziativa del privato, al quale incombe , in definitiva, l’onere di partecipare ogni mutamento della propria capacità produttiva agli organismi accertatori .

In difetto di tale iniziativa è ovvio che il Quoziente di riferimento individuale continui a rimanere ancorato al dato storico riferito ad una determinata campagna di produzione del latte.

l) Circa la valenza delle risultanze della Commissione governativa istituita nel 2003 allo scopo di approfondire la sussistenza di eventuali anomalie del sistema ritiene il Collegio di dover sottolineare la icastica affermazione del Commissario straordinario secondo la quale” nelle stalle italiane è presente un patrimonio di vacche sufficiente a giustificare le produzioni dichiarate”.

Siffatta conclusione ha permesso di fugare ogni perplessità avanzata nella relazione del Comando Carabinieri e di concludere che “ nessun elemento oggettivo induce a mettere in discussione la validità delle procedure svolte negli scorsi anni per l’accertamento della produzione complessiva e quindi per la determinazione del prelievo da applicare ai produttori in esubero”.

Non solo.

E’ significativo che lo stesso Ministero delle Politiche agricole e Forestali abbia validato il convincimento sopra riferito nel corso del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2010, durante il quale, nella “ Relazione sui problemi relativi al regime delle quote latte” riferisce al Governo che “ l’analisi condotta dal Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari , nel segnalare talune situazioni di “ non piena coerenza tra le banche dati ufficiali “, tali da mettere in discussione il quantitativo di latte prodotto ogni anno e di conseguenza l’esubero complessivo nazionale, ha affermato che gli approfondimenti effettuati dagli uffici ministeriali e dall’AGEA hanno consentito di concludere che nessun nuovo elemento oggettivo induce a mettere in discussione la validità delle procedure svolte negli scorsi anni. Quindi la produzione italiana è quella risultante dai dati inviati a Bruxelles”.

Il ricorso è conclusivamente da respingere.

Le spese processuali possono essere compensate .


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi