TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-06-27, n. 202404022

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-06-27, n. 202404022
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202404022
Data del deposito : 27 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2024

N. 04022/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03755/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3755 del 2023, proposto da
Service Car S.a.s. di G d G &
C, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C D A e R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane di Caserta, Direzione Territoriale IX Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

- della Determina prot. 38071 del 13 giugno 2023 notificata via pec il 27/07/2023 avente ad oggetto “Annullamento provvedimento n. 21664 dell'11.04.2023. Determina rigetto istanza istituzione Rivendita speciale in Caserta presso stazione di servizio automobilistica Via San Leucio snc”;

e, per il risarcimento

- dei danni subiti e subendi dall'illegittima emanazione della Determina prot. 38071 del 13 giugno 2023 notificata via pec il 27/07/2023 avente ad oggetto “Annullamento provvedimento n. 21664 dell'11.04.2023. Determina rigetto istanza istituzione Rivendita speciale in Caserta presso stazione di servizio automobilistica Via San Leucio snc”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Caserta, Direzione Territoriale IX Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. La società ricorrente impugna l’annullamento, in via di autotutela (determina prot. 38071 del 13 giugno 2023), del provvedimento n. 21664 dell’11.04.2023, con contestuale rigetto dell’istanza di istituzione della rivendita speciale in Caserta presso stazione di servizio automobilistica Via San Leucio snc. Chiede, altresì, il risarcimento dei danni subiti e subendi dall’illegittima emanazione del provvedimento gravato.

II. A sostegno del ricorso deduce i seguenti motivi di diritto:

a) violazione e falsa applicazione della determinazione direttoriale prot. 231333/RU del 2 luglio 2021, all’art. 1, dell’art. 2, commi 2 e 3, e dell’art. 6 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013 n. 38, come successivamente modificato dal decreto 12 febbraio 2021 n. 51, dell’articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e successive modificazioni, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

b) eccesso di potere per motivazione contraddittoria, erroneità dei presupposti di fatto, inconferenza del richiamo giurisprudenziale alla fattispecie in esame e sviamento.

III. Si è costituita l’Amministrazione statale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All’udienza pubblica del 9.04.2024, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la la decisione.

V. Premette in fatto parte ricorrente:

a) in data 01/02/2023 veniva acquisita al protocollo dell’Ufficio resistente, al n. 6663, integrata in data 22/02/2023 con il protocollo n. 11271, la richiesta dell’assegnazione di una rivendita speciale presso stazione servizio automobilistica sita in Caserta Via San Leucio snc;

b) con atto prot. 55624 del 5 maggio 2023 il Comune di Caserta Settore Patrimonio ha attestato, per quanto di interesse, che “l’impianto di carburanti Service Car s.a.s. è ubicato fuori dal centro abitato”;

c) con provvedimento prot. 21644 del giorno 11/04/2023 l’ufficio resistente ha determinato “l’istituzione della rivendita speciale di generi di monopolio in Caserta presso impianto distribuzione carburanti Via San Leucio”;

d) con provvedimento prot. 0024 del 18 maggio 2023, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, il medesimo Ufficio resistente ha avviato il procedimento finalizzato al ritiro ed annullamento in autotutela ex art. 21 octies e nonies della L.241/90 del provvedimento n. 21644 dell'11/4/2023 con il quale era stata disposta l'istituzione di una rivendita speciale in Caserta alla Via San Leucio snc presso la stazione di servizio automobilistica da parte della Service Car s.a.s. di G Di G &
C., odierna ricorrente, con la seguente motivazione. “Il citato provvedimento risente di una errata applicazione della normativa vigente con particolare riferimento ad una non corretta interpretazione della Determinazione Direttoriale n 231333 del 2/7/2021 la quale ha previsto deroghe al rapporto 1:1.500 per i locali ubicati esclusivamente su strade extra urbane principali, così come delineate dal Decreto Finanze n.38/2013 e modificato ed integrato dal D.M. n.51/2021 e come del resto recepito dalla giurisprudenza amministrativa ( ex multis sentenza Tar Sardegna n 249/2023 pubblicato in data 7/4/2023). Da ulteriori accertamenti è emerso che la via San Leucio in Caserta, ove insiste l'impianto di distribuzione carburanti, non è classificata come strada extraurbana principale”;

e) in riscontro a tale avvio del procedimento, l’odierna ricorrente ha invitato controdeduzioni in data 29/05/2023;

f) con il provvedimento impugnato (determina prot. 38071 del 13 giugno 2023), l’amministrazione odierna resistente, rigettando le controdeduzioni, ha disposto sia l’annullamento in autotutela del provvedimento n. 21644 dell’11/04/2023, con cui era stata disposta l’istituzione della rivendita speciale di generi di monopolio presso la stazione automobilistica in Caserta alla via San Leucio di proprietà dell’odierna ricorrente, sia il rigetto della relativa istanza.

V.

1. Orbene, secondo quanto si evince, in particolare, dal provvedimento impugnato, da ultimo citato:

“Visti gli esiti istruttori da cui è risultato che:

- per il comune di Caserta il rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti è superato in quanto sono attive n. 60 rivendite (di cui una su stazione ferroviaria) a fronte di una popolazione residente di n. 75.625 abitanti, - come da ultimo censimento ISTAT anno 2011- e n.72.805 abitanti - dato rilevato al 31/12/2022-;

- la stazione automobilistica in Caserta alla Via San Lercio snc è allocata su strada extraurbana priva di insediamenti produttivi — abitativi;

Visto che l'Ufficio con provvedimento n. 21644 dell'11.04.2023 ha disposto l'istituzione della rivendita speciale di generi di monopolio in Caserta, presso la stazione automobilistica alla Via San Leucio, avendo ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'art. 6 comma 2 bis del D.R. Finanze n. 38/2013 come da interpretazione adeguatrice resa dall'ADM con Determinazione Direttoriale n. 231333 del 02/07/2021;

Visto che in data 11/05/2023, in pendenza del procedimento, l'Ufficio ha acquisito nota n. 55624 del 05/05/2023 del Comune di Caserta nella quale si attesta che l'impianto carburanti "Service Car sas —Stabiaoil" non è allocato su strada extra urbana principale ma è ubicato fuori dal centro abitato, a confine con la strada comunale Via San Leucio;

Visto il consolidato orientamento giurisprudenziale ( ex multis sentenza n.249/2023 TAR Sardegna) per il quale la possibilità di derogare a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 bis del D.M. Finanze n. 38/2013 è prevista per le stazioni carburanti ubicate su autostrade a cui, giusta Determinazione Direttoriale n. 231333 del 02/07/2021, sono state equiparate quelle ubicate su strade extraurbane principali e non anche quelle ubicate in strade extraurbane secondarie seppur prive di insediamenti produttivi — abitativi;

Rilevato che il provvedimento istitutivo è stato adottato a seguito di erronea applicazione della normativa vigente in quanto l'Ufficio ha ritenuto che per la via San Leucio, strada extraurbana priva di insediamenti abitativi e produttivi, su cui è ubicata la stazione di servizio della Service Car sas di G d G &
C., fosse possibile derogare al rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti;
mentre la deroga di cui all'art. 6 comma 2, del D.M. Finanze n. 38/2013 viene estesa con Determinazione Direttoriale n. 231333 del 02/07/2021 esclusivamente ai locali ubicati presso stazioni automobilistiche su strade extraurbane principali;

Vista la nota n. 30024 del 18/05/2023 con la quale ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, l'Ufficio ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzalo all'annullamento in autotutela ex art. 21 octies e nonies L. 241/90 del provvedimento n. 21644 dell'11/4/2023;

Viste le osservazioni prodotte in data 29/05/2023 con riferimento alle quali si precisa che:

- Il comma 2-bis dell'art 6 del D.M. Finanze n. 38/2013 così come modificato ed integrato dal D.M. n.51/2021 ha stabilito che i criteri previsti dall'art. 2 dello stesso articolo non trovano applicazione per gli impianti localizzati nelle aree di servizio autostradali;

- la Determina Direttoriale n. 231333 del 02/07/2021 ha inteso estendere quanto già previsto dal succitato comma alle rivendite speciali, da istituire su strade extraurbane principali che intercettano, per lo più, la medesima utenza delle autostrade ed assolvono ad analoga funzione, laddove poste al di fuori degli insediamenti produttivi abitativi così come meglio specificato con Circolare n. 28 del 22/7/2021 prot. n. 264541/RU;

- la tesi sostenuta dalla Società richiedente, ossia la possibilità di potere istituire le rivendite speciali su impianti di distribuzione carburanti "lungo strade extraurbane principali" o "collocati al di fuori degli insediamenti produttivi-abitativi" non è sostenibile in quanto l'inciso "collocati al di fuori degli insediamenti produttivi-abitativi" evidenzia caratteristiche proprie della strada extraurbana principale e non ulteriore fattispecie equiparata agli impianti autostradali;

Considerato che l'efficacia del provvedimento n. 21644 dell'11/4/2023, atto endo procedimentale, era subordinata al versamento dell'imposta di cui all'art. 10 Legge n.25/86 e alla sottoscrizione del relativo contratto di affidamento in gestione;

Ritenuto che, in ossequio ai principi generali dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, alle disposizioni di cui all'art. 1 c. 136 della legge 311/2004 ed agli art. 21-octies e 21-nonies della richiamata legge 241/1990, sia necessario disporre, in sede di autotutela, l'annullamento nei confronti della Service car sas di G d G &
C del sopracitato provvedimento n. 21644 dell'11/4/2023;

DISPONE l'annullamento, nei confronti della Service car sas di G d G &
C., rappresentata legalmente dal Sig. Di G G, del citato provvedimento n. 21644 dell'11/4/2023 con cui è stata disposta l'istituzione della rivendita speciale di generi di monopolio presso la stazione automobilistica in Caserta alla Via San Leucio;

DETERMINA il rigetto dell'istanza per l'istituzione di una rivendita speciale in Caserta presso l'impianto di distribuzione carburanti in Via San Leucio snc considerato che non sono stati positivamente accertati i requisiti previsti dall'art. 6 comma 3 del D.M. Finanze così come modificato ed integrato dal D.M. Finanze n. 51/2021 e circolare n. 28 del 22/7/2021”.

VI. Con unico motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della determinazione direttoriale prot. 231333/RU del 2 luglio 2021, art. 1, e dell’art. 2, commi 2 e 3, e dell’art. 6 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013 n. 38.

VI.

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