TAR Napoli, sez. V, ordinanza presidenziale 2022-11-21, n. 202200982
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 21/11/2022
N. 00982/2022 REG.PROV.PRES.
N. 01845/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1845 del 2020, proposto da
D B, L A, rappresentati e difesi dagli avvocati R M, I P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n° 100 posti di Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere (CAT.D), pubblicato sul sito dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta in data 27 maggio 2020 e sul B.U.R.C. n° 79 del 15 aprile 2020 e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti connessi e conseguenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che il ricorso è stato proposto con le conclusioni di cui in epigrafe;
Ritenuto che, a termini dell’art. 2, c.p.a., “Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo”;
Considerata l’opportunità di verificare, ai fini della efficiente gestione del ruolo, la persistenza dell’interesse alla definizione nel merito del ricorso prima di procedere alla sua fissazione in pubblica udienza, tenuto conto della risalenza dello stesso;
Considerato di dover avvertire che il mancato riscontro alla presente Ordinanza, in una alle eventuali ulteriori circostanze evincibili dal fascicolo di causa, sarà valutato anche alla stregua del disposto di cui all’art. 84, comma 4, c.p.a.;
Considerato di dover anche precisare che la eventuale manifestazione di interesse alla decisione comporterà, previa eventuale integrazione del contraddittorio, ove necessario, la fissazione dell’udienza di merito senza possibilità di disporre, d’ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo e che il rinvio della trattazione potrà essere disposto nei soli casi di cui all’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.;
Considerato che, nella sopra indicata prospettiva di celere definizione della causa, le parti debbano altresì segnalare eventuali ricorsi connessi ovvero esigenze istruttorie non ancora soddisfatte;