TAR Pescara, sez. I, ordinanza collegiale 2020-10-24, n. 202000291

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, ordinanza collegiale 2020-10-24, n. 202000291
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202000291
Data del deposito : 24 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2020

N. 00282/2019 REG.RIC.

N. 00291/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00282/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 282 del 2019, proposto da


L T, rappresentata e difesa dall'avvocato R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;

nei confronti

M S non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) dell'Ordine di Servizio n. 5 del 16.05.2019 adottato dal Direttore dell'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Pescara (di seguito U.D.E.P.E.), notificato alla ricorrente in data 8.07.2019 (all. A);
2) della derivata disposizione di servizio n. 6 del 29.05.2019 adottata dal Direttore dell'U.D.E.P.E., non notificato alla ricorrente (all. B);
3) del derivato Ordine di servizio n. 8 del 12.06.2019 a firma del Direttore dell'U.D.E.P.E., non notificato alla ricorrente (all. C);
4) della nota prot. n. 2400 del 25.07.2019 a firma del Direttore dell'U.D.E.P.E., di rigetto della richiesta di annullamento dei sopraindicati ordini di servizio nn. 5 e 6 del 2019 (all. D);
e per l'annullamento di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto, pregresso, preordinato, connesso e consequenziale a quelli impugnati, e comunque lesivo degli interessi e diritti della ricorrente a venire correttamente impiegata in servizio e non subire demansionamento e discriminazione professionale alcuna;
nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente - previo accertamento del demansionamento, della discriminazione professionale perpetrati in danno della ricorrente e del suo diritto a vedersi formalmente assegnare le funzioni di coordinamento dei Servizi di competenza della Polizia penitenziaria presso l'U.D.E.P.E. di Pescara confacenti alla propria qualifica di Ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria nel rispetto dell'ordine gerarchico ex lege previsto - alla formale assegnazione in suo favore delle funzioni di coordinamento dei Servizi di competenza della Polizia penitenziaria presso l'U.D.E.P.E. di Pescara confacenti alla qualifica di Ispettore dalla stessa posseduta, al risarcimento del danno all'immagine e professionale dalla medesima sofferti ed alla corresponsione dell'indennità di presenza giornaliera per il servizio dalla stessa svolto in sostituzione del vice isp. Sasso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2020 il dott. M B e uditi per le parti i difensori Giulia Biscotti;


Considerato che:

- ai fini della decisione occorre acquisire, a cura dell’Amministrazione resistente, una tabella riepilogativa, in cui si devono riportare in modo schematico (disegnando caselle di larghezza orizzontale pari al periodo temporale da esse rappresentato) le mansioni a cui sono stati adibiti i due ispettori (il cui nominativo deve risultare a sinistra della tabella) durante tutto il periodo temporale contemplato nei motivi di ricorso (le relative date saranno indicate nella parte alta della tabella e seguiranno per entrambi la progressione verso destra), indicando nelle varie caselle anche, in successione temporale e nella riga corrispondente a ciascuno dei due nominativi, i relativi ordini di servizio che hanno disposto tali mansioni e i riferimenti alla disciplina legale e regolamentare in materia di status e livello del personale, nonché motivando, in caso di inversione dell’ordine gerarchico, le ragioni che l’hanno determinato;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi