TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-01-04, n. 202400224

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-01-04, n. 202400224
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202400224
Data del deposito : 4 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2024

N. 00224/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02484/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2484 del 2019, proposto da Ada 2017 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;



nei confronti

Asl Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

-della nota prot. CA/2018/246454 notificata in data 19/12/2018, avente ad oggetto "comunicazione inefficacia scia”;

-ove occorrer possa, per l'annullamento e/o la disapplicazione del Regolamento d'Igiene del Comune di Roma, in ogni sua disposizione che possa eventualmente ritenersi ostativa al ricorrente, ed in particolare dell'art. 64 del suddetto Regolamento, menzionati e non comunicati;

-ove occorrer possa, della nota prot. 19880 del 09/03/2015 dell'Azienda ASL Roma, non comunicata;

-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo all'esercizio dell'attività commerciale della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Asl Roma 1;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente – che esercita attività di ristorazione per pasticceria in Via Doria – ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui i competenti uffici l’Amministrazione capitolina hanno dichiarato l’inefficacia della SCIA di somministrazione dalla medesima presentata a causa, in sostanza, della mancanza della canna fumaria per la cottura dei cibi.

2. In particolare, il provvedimento impugnato risulta così motivato: “ non è stato allegato il contratto di vigilanza per soddisfare il criterio n. 15; - è stata allegata una proposta di modifica al Regolamento di Igiene, che tuttavia non è stata ancora recepita tanto da integrare l'art. 64, che rimane attualmente in vigore; - pertanto, la cottura rimane vincolata alla presenza di una canna fumaria e non a sistemi alternativi, come invece presenti nell'attività de qua. ”.

3. Avverso tale provvedimento la ricorrente si è rivolta al Tribunale, chiedendone l’annullamento,

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