TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-12-29, n. 202113601
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Testo completo
Pubblicato il 29/12/2021
N. 13601/2021 REG.PROV.COLL.
N. 11728/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11728 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro n. 266;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del -OMISSIS-(notificato al ricorrente il -OMISSIS-) del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione, nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compreso il parere nr. 2921/2016 reso nell'adunanza n. 400/2017 del 29.05.2017 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il quale si è ritenuto che le infermità “Esiti di -OMISSIS-in -OMISSIS-” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, atti espressi a seguito di riesame chiesto dall' Amministrazione mediante nota -OMISSIS-, successivamente alla sentenza n. 11609/2015 resa nella Camera di Consiglio del 14.07.2015, depositata in segreteria in data 12.10.2015, con la quale Codesto On.le T.A.R. del Lazio aveva accolto il ricorso proposto dal ricorrente, nonché del il verbale modello-OMISSIS-con il quale la C.M.O. di -OMISSIS- ha giudicato l'infermità del ricorrente “Esiti di -OMISSIS-in -OMISSIS-” NON -OMISSIS-; nonché
per l'accertamento e il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio dell'infermità “Esiti di -OMISSIS-in -OMISSIS-” di cui è stato riconosciuto affetto il ricorrente e per l'accertamento e il riconoscimento del ricorrente a percepire il corrispondente equo indennizzo con conseguente condanna a carico delle resistenti amministrazioni a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento economico maggiorato da interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo.
- Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’1.3.2018:
del Decreto recante-OMISSIS-(trasmesso mediante atto recante-OMISSIS-), notificato in data 18.12.2017, con il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 2^ Divisione, a scioglimento della riserva espressa nel Decreto Dirigenziale -OMISSIS-, ha escluso il ricorrente dalla graduatoria di merito approvata con il Decreto Dirigenziale -OMISSIS-, dichiarando dunque il ricorrente decaduto, ai soli fini giuridici, nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3, sottopara b. della Circolare -OMISSIS-e dall'articolo 4 del citato Decreto Dirigenziale-OMISSIS-, nonché dell'atto con cui il ricorrente è stato dichiarato decaduto dall'immissione, ai soli fini giuridici, nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito Italiano;
del Decreto Dirigenziale -OMISSIS-, emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare nella parte in cui ha disposto l'immissione del ricorrente, con riserva, ai soli fini giuridici, nel ruolo dei VSP dell'Esercito Italiano nella parte in cui ha condizionato la riserva solo al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e non anche al procedimento volto al riconoscimento dello status di “equiparato alle vittime del dovere”;
del -OMISSIS-(notificato al ricorrente il -OMISSIS-) del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione, nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compreso il parere nr. 2921/2016 reso nell'adunanza n. 400/2017 del 29.05.2017 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il quale si è ritenuto che le infermità “Esiti di -OMISSIS-in -OMISSIS-” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, atti espressi a seguito di riesame chiesto dall' Amministrazione mediante nota -OMISSIS-, successivamente alla sentenza n. 11609/2015 resa nella Camera di Consiglio del 14.07.2015, depositata in segreteria in data 12.10.2015, con la quale Codesto On.le T.A.R. del Lazio aveva accolto il ricorso proposto dal ricorrente, nonché del il verbale modello-OMISSIS-con il quale la C.M.O. di -OMISSIS- ha giudicato l'infermità del ricorrente “Esiti di -OMISSIS-in -OMISSIS-” NON -OMISSIS-;
della graduatoria di merito di cui al Decreto Dirigenziale-OMISSIS-, nella parte in cui il ricorrente, a scioglimento della riserva, è stato escluso in quanto dichiarato decaduto, nonché della Graduatoria di cui al Decreto Dirigenziale-OMISSIS- in cui il ricorrente era collocato tra i vincitori, nonché dell'atto con cui è stata approvata la predetta graduatoria,
dell'art. 10, lettera b, del Bando di concorso per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate, per il 2012, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226 nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113 (circolare n.-OMISSIS-), nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione per violazione dell'art. 6 del D.P.R. 243/2006, degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 215/2001 e dell'art. 955 del D. Lgs. 10 marzo 2010 n. 66, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente, nonché
per l'accertamento ed il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio dell'infermità “Esiti di -OMISSIS-in -OMISSIS-” di cui è stato riconosciuto affetto il ricorrente nonché l'accertamento ed il riconoscimento del ricorrente a percepire il corrispondente equo indennizzo con conseguente condanna a carico delle resistenti amministrazioni a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento economico maggiorato da interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo, nonché disporre l'inserimento del ricorrente, con riserva, nella graduatoria di merito approvata con il Decreto Dirigenziale -OMISSIS-, condizionandola all'esito del procedimento volto al riconoscimento dello status di “equiparato alle vittime del dovere”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8\1\2020:
- del -OMISSIS-, notificato in data 28.10.2019 e depositato nel presente giudizio in data 15.11.2019) del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione, nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compreso il parere nr. 23663/2018 reso nell’adunanza n. 2069 del 14.10.2019 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il quale si è ritenuto che le infermità “Esiti di -OMISSIS-in -OMISSIS-” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, atti espressi a seguito di riesame chiesto dall’Amministrazione mediante -OMISSIS-, successivamente all’ordinanza n. 2733/2018 del 9.5.2018 di Codesto On.le T.A.R. del Lazio;
- nonché del verbale modello-OMISSIS-con il quale la C.M.O. di -OMISSIS- ha giudicato l’infermità del ricorrente “Esiti di -OMISSIS-in -OMISSIS-” NON -OMISSIS-;
- del Decreto recante-OMISSIS-(trasmesso mediante atto recante-OMISSIS-), notificato in data 18.12.2017, con il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 2^ Divisione, a scioglimento della riserva espressa nel Decreto Dirigenziale -OMISSIS-, ha escluso il ricorrente dalla graduatoria di merito approvata con il Decreto Dirigenziale -OMISSIS-, dichiarando dunque il ricorrente decaduto, ai soli fini giuridici, nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3, sottopara b. della-OMISSIS-e dall’articolo 4 del citato Decreto Dirigenziale-OMISSIS-, nonché dell’atto con cui il ricorrente è stato dichiarato decaduto dall’immissione, ai soli fini giuridici, nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito Italiano;
- del Decreto Dirigenziale -OMISSIS-, emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare nella parte in cui ha disposto l’immissione del ricorrente, con riserva, ai soli fini giuridici, nel ruolo dei VSP dell’Esercito Italiano nella parte in cui ha condizionato la riserva solo al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e non anche al procedimento volto al riconoscimento della status di “equiparato alle vittime del dovere”;
- del -OMISSIS-(notificato al ricorrente il -OMISSIS-) del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione, nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compreso il parere nr. 2921/2016 reso nell’adunanza n. 400/2017 del 29.05.2017 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il quale si è ritenuto che le infermità “Esiti di -OMISSIS-in -OMISSIS-” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, atti espressi a seguito di riesame chiesto dall’ Amministrazione mediante nota -OMISSIS-, successivamente alla sentenza n. 11609/2015 resa nella Camera di Consiglio del 14.07.2015, depositata in segreteria in data 12.10.2015, con la quale Codesto On.le T.A.R. del Lazio aveva accolto il ricorso proposto dal ricorrente, nonché del il verbale modello-OMISSIS-con il quale la C.M.O. di -OMISSIS- ha giudicato l’infermità del ricorrente “Esiti di -OMISSIS-in -OMISSIS-” NON -OMISSIS-
- della