TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2011-03-14, n. 201100224

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2011-03-14, n. 201100224
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201100224
Data del deposito : 14 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01216/2009 REG.RIC.

N. 00224/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01216/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Se Trand Srl, rappresentato e difeso dall'avv. G T, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via Carrara n. 4;

contro

la Regione Sardegna, in persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall'avv. S S, con domicilio eletto in Cagliari presso l’Ufficio Legale della Regione Sarda, viale Trento n. 69;

l’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, in persona dell’Assessore p.t., non costituito in giudizio;

l’Assessorato regionale EE.LL., Finanze e Urbanistica, Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica per la Provincia di Cagliari e Carbonia Iglesias, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

il Direttore Generale p.t. dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente – Servizio di Sostenibilità Ambientale, Valutazione impatti ambientali della Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

la Provincia di Cagliari, in persona del Presidente p.t. non costituita in giudizio;

l’Arpas, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

il Comune di Settimo San Pietro in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Macciotta e Andrea Pubusa, con domicilio eletto in Cagliari, presso lo studio del primo, via Sonnino n. 99;

per l'annullamento

con il ricorso principale:

- della deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 29/27 del 25/06/2009, inviata con nota prot. 19106 del16/09/2009, di cui si è avuta piena conoscenza il 21/09/2009, avente ad oggetto: "Procedura di VIA ai sensi del D.lgs n. 4/2008 e della L.R. n. 1/1999 art. 31 e s.m.i., relativa al progetto di "realizzazione di un impianto pirolitico per recupero energetico a servizio del centro stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericoli e non pericolosi, area PIPI del comune di Settimo San Pietro (CA) e attività di recupero elettrolitico dell'argento, rigenerazione mediante distillazione, messa in riserva e separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi con recupero oli combustibili, sterilizzazione di rifiuti sanitari con produzione CDR". Proponente: S.E. Trand srl", nella sola ed esclusiva parte in cui la Giunta Regionale ha deliberato "di escludere dal giudizio positivo di compatibilità ambientale l'intervento di realizzazione dell'impianto di pirolisi".

- del parere della Direzione Generale (SAVI) del 10/10/2007, prot. 34663, quale atto presupposto;

- della delibera del C.C. di Settimo San Pietro del 18/02/2009 n. 3, che dispone di limitare temporalmente la possibilità di realizzazione e messa in esecuzione dell'impianto;

- nonchè di ogni altro atto presupposto, compreso il secondo verbale della conferenza di servizi, connesso e conseguente a quelli oggi impugnati, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;

nonché, a seguito di ricorso per motivi aggiunti,

della nota n. 8146 del 17 aprile 2009, nella quale si legge che il sito non risulta idoneo stante i nuovi criteri;

della relazione istruttoria dell’8 maggio 2009, a firma del responsabile del servizio VIA.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Settimo San Pietro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2011 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente società S.E. Trand srl gestisce, nella zona industriale del Comune di Settimo S.Pietro, un centro di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.

Il progetto per l’insediamento dell’azienda nell’area di proprietà della ricorrente, avente una estensione di mq. 11.281, era stato oggetto di un giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dalla Giunta. della Regione Sardegna con delibera n. 23/20 del 18 luglio 2005, e la sua realizzazione era stata preceduta dal conseguimento delle prescritte autorizzazioni.

In data 14 settembre 2007 la società S.E. Trand srl avanzava, ai sensi del D.Lgvo 3 aprile 2006 n. 152, apposita richiesta per il conseguimento dell’autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio di una unità tecnico-impiantistica di trattamento dei rifiuti (sistema pirolisi) posizionata all’interno del medesimo sito.

Secondo l’esposizione della ricorrente tale progetto si inseriva in un processo di aggiornamento e valorizzazione del complesso aziendale e del suo patrimonio tecnico ed impiantistico, restando strettamente connesso all’impianto esistente.

Contestualmente la medesima società inoltrava, presso gli uffici regionali, richiesta di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale da espletarsi in conformità all’art. 20 del D.Lgvo 3 aprile 2006 n. 152.

Con nota n. 34663 del 10 ottobre 2007 il Direttore del Servizio Sostenibilità ambientale e valutazione impatti presso l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente rispondeva che “…l’impianto di pirolisi in progetto non può essere considerato una modifica o estensione del centro di stoccaggio e trattamento già autorizzato e sottoposto a VIA;
l’impianto proposto, infatti, è da considerarsi, a tutti gli effetti, un nuovo impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006”.

Precisava quindi l’ufficio regionale che “…per la realizzazione dell’impianto in questione dovrà essere richiesta l’attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa all’intera attività svolta nel sito”.

Con nota n. 114658 del 24 ottobre 2007 la Provincia di Cagliari, competente ai sensi della legge regionale 12 giugno 2006 n. 9 all’approvazione dei progetti ed al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non, sospendeva il procedimento avviato fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

Il 9 aprile 2008 la ricorrente chiedeva al Servizio SAVI della Regione di procedere ad un nuovo assoggettamento di compatibilità ambientale dell’impianto pirolitico.

Dopo l’esperimento dell’attività istruttoria, durante la quale venivano convocate anche due conferenze di servizio, con provvedimento n. 5878 del 18 marzo 2009 l’ufficio regionale comunicava alla ricorrente, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, il preavviso di rigetto in ordine alla richiesta di realizzazione dell’impianto pirolitico e l’attività di sterilizzazione dei rifiuti a rischio infettivo in quanto ritenuti non coerenti con il piano regionale di gestione dei rifiuti.

Malgrado l’invio di osservazioni, con delibera 29/27 del 25 giugno 2009 la Giunta regionale stabiliva di escludere dal giudizio positivo di compatibilità ambientale l’intervento di realizzazione dell’impianto di pirolisi.

Di qui il ricorso in esame, notificato il 20 novembre 2009 e depositato il successivo 11 dicembre, con il quale la società S.E. Trand srl ha chiesto l’annullamento degli atti precisati in epigrafe lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 20 del D.lgvo n. 152/06) – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti - Violazione e falsa applicazione di legge (art. 208 del D.lgvo n. 152/2006) - Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Illogicità - ) Violazione di legge (allegato IV, lettera t, del D.Lgvo n. 152/2006) - Eccesso di potere per violazione del principio “tempus regit actum” art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale: in quanto l’ufficio regionale ha sottoposto l’intervento proposto dalla ricorrente ai criteri di valutazione introdotti con delibera G.R. n. 73/7 del 21.12.2008 malgrado l’iter procedimentale fosse stato avviato sotto la precedente disciplina. In ogni caso le richiesta della ricorrente non avrebbero avuto alcuna necessità di essere assoggettate a VIA in quanto mero completamento di uno stabilimento in esercizio, e non pertanto un nuovo impianto, già valutato positivamente in punto di compatibilità ambientale dalla stessa amministrazione regionale;

2) Eccesso di potere per contraddittorietà ed erroneità dei presupposti – Violazione di legge sub specie delibera G.R. n. 73/7 del 20.12.2008 - Violazione di legge (D.Lgvo n. 22/97 e delibera G.Prov. 7.9.2004) – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e carenza di motivazione: in quanto le valutazioni sulla proposta della ricorrente non si sarebbero dovute fondare sui nuovi criteri forniti dalla Regione con DGR n. 73/7 del 20.12.2008, ma sul piano provinciale di gestione rifiuti approvato con delibera del Consiglio provinciale del 7.9.2004, rispetto al quale l’intervento per cui è causa sarebbe pienamente compatibile.

Inoltre, sempre ad avviso della ricorrente, non si sarebbe adeguatamente considerato che l’impianto proposto costituisce un mero completamento e modifica di quello esistente, perfettamente coerente, in punto di emissioni, con la normativa vigente. Infine, nel provvedimento di diniego impugnato mancherebbe l’indicazione delle valutazioni tecniche poste a supporto della decisone adottata;

3) Violazione di legge (art. 97 Cost.) - Violazione di legge (art. 208, comma 8°, del D.lgvo n. 152/2006) - Violazione di legge (delibera G.R. 15.2.2005 n. 5/11, art. 9, All. A) - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione: per l’illegittimo protrarsi rispetto ai termini procedimentali scanditi dalla vigente normativa in applicazione del principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost..

Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensiva, l’annullamento del provvedimento impugnato, con favore delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituita l’amministrazione regionale che, con articolate difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Settimo S.Pietro che, del pari, con memorie difensive, ha chiesto la reiezione del gravame e la vittoria delle spese.

Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2010 l’esame dell’istanza cautelare è stato rinviato per essere deciso unitamente al merito della causa.

Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha altresì impugnato gli atti acquisiti a seguito di accesso agli atti e precisati in epigrafe, illustrando ulteriormente i profili di illegittimità già contenuti nell’atto introduttivo del giudizio. In particolare da tali documenti risulterebbe evidenziata l’erroneità della valutazione regionale che ha considerato come nuovo impianto quello che, in realtà, costituiva un mero completamento di un già autorizzato ciclo di smaltimento dei rifiuti.

In vista dell’udienza di trattazione le controparti hanno depositato ulteriori scritti difensivi con i quali hanno confermato le rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2011, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Le argomentazioni della ricorrente tendono, da un lato, a sostenere che la realizzazione dell’impianto pirolitico non costituirebbe un nuovo impianto ma una modifica e completamento di quello esistente, già valutato positivamente in punto di compatibilità ambientale dalla stessa amministrazione regionale, sicchè non sarebbe stata corretta la decisione di assoggettarlo a VIA.

Dall’altro lato, ad affermare che le valutazioni su quanto dalla stessa proposto non si sarebbero dovute fondare sui nuovi criteri forniti dalla Regione con DGR n. 73/7 del 20.12.2008, ma sul piano provinciale di gestione rifiuti approvato con delibera del Consiglio provinciale del 7.9.2004, vigente al momento della presentazione della domanda di assoggettamento a VIA, rispetto al quale l’intervento per cui è causa sarebbe pienamente compatibile.

Nessuno dei due argomenti è convincente.

Come giustamente evidenzia la difesa regionale, l’autorizzazione alla gestione dell’impianto di stoccaggio rilasciata alla SE TRAND srl con determinazione n. 27987/1128 dell’8 agosto 2007 espressamente precisa (pagg. 2 e 3) che la deliberazione n. 23/20 del 18 luglio 2002, con la quale la Giunta regionale ha dato il giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto dell’impianto, escludeva trattamenti quali: inertizzazione, distillazione e pirolisi.

Resta dunque evidente che la successiva introduzione di un sistema di pirolisi nel trattamento dei rifiuti doveva necessariamente passare attraverso una estensione, da parte del medesimo ufficio, della valutazione dell’idoneità dell’area individuata.

Ed invero, come si ricava dalla letteratura in materia, la pirolisi dei rifiuti, utilizzando temperature comprese tra 400 e 800 °C, converte il materiale dallo stato solido in prodotti liquidi (cosiddetto tar o olio di pirolisi) e/o gassosi (syngas), utilizzabili quali combustibili o quali materie prime destinate a successivi processi chimici. Il residuo carbonioso solido ottenuto può venire ulteriormente raffinato fornendo prodotti quali ad esempio il carbone attivo.

Trattasi, dunque, di un processo di decomposizione termochimica dei rifiuti ben diverso, anche sotto il profilo del rilascio di emissioni, dall’impianto di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi oggetto dell’autorizzazione posseduta dalla SE RAND srl, già positivamente valutata in termini di compatibilità ambientale dall’amministrazione regionale.

Tant’è che, come risulta dalle produzioni regionali dell’11 gennaio 2011, anche la tabella 3 allegata al piano provinciale di gestione dei rifiuti invocato dalla ricorrente prescriveva, per questo tipo di impianti, una fascia di rispetto di 500 mt dall’intero perimetro del centro abitato definito secondo il vigente codice della strada, mentre la più ristretta fascia di 300 mt dal perimetro urbano era prevista solo per gli impianti di recupero, di trattamento e di deposito preliminare.

Pertanto, poiché il progetto presentato dalla società ricorrente, ai sensi dell’art. 20, comma 6, del D.Lgvo n. 152/2006, presentava nuovi possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente, appare corretta la decisione dell’amministrazione di sottoporlo ad un nuovo procedimento di valutazione di compatibilità ambientale.

L’altra questione sollevata dalla ricorrente concerne l’individuazione dei parametri di riferimento rispetto ai quali considerare ammissibile o meno l’intervento proposto.

In particolare, a suo avviso, non si sarebbe potuto legittimamente applicare il Piano regionale di gestione dei rifiuti in quanto approvato dalla Regione con DGR n. 73/7 del 20.12.2008, ossia dopo la presentazione della domanda della società SE TRAND srl, secondo la quale, quindi, si sarebbe dovuto far riferimento al piano provinciale di gestione rifiuti approvato con delibera del Consiglio provinciale del 7.9.2004, rispetto al quale l’intervento per cui è causa sarebbe pienamente compatibile.

Neanche tale argomento è fondato.

Ed invero, anche a prescindere dalla questione, pure rilevante, evidenziata dalla difesa regionale nell’ultima memoria, circa l’incompletezza documentale della domanda presentata dalla società ricorrente, integrata solo in un momento successivo all’approvazione del piano regionale, le ragioni addotte dalla ricorrente sono prive di fondamento.

Come sopra ricordato, con delibera della G.R. n. 73/7 del 20 dicembre 2008, nelle more di definizione del procedimento di VIA, ancora in fase istruttoria, è stato approvato il nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, i cui criteri di valutazione sono stati ritenuti immediatamente applicabili ai procedimenti in corso.

In particolare, sulla base di detti criteri, è esclusa la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, all’interno degli strumenti urbanistici vigenti, nelle aree comprese in una fascia di 1000 mt da strutture scolastiche, asili, carceri, ospedali, case di riposo.

Premesso che il piano regionale di cui sopra non è stato impugnato, resta evidente che le sue disposizioni, essendo sovraordinate a quelle del previgente piano provinciale, si sovrappongono a queste ultime, abrogandole per quanto incompatibili.

Pertanto, tenuto conto che l’area di realizzazione del nuovo impianto in questione si trova ad una distanza inferiore a 1000 dal carcere minorile di Quartucciu, distante circa 300 mt., appare del tutto corretto il giudizio di non compatibilità espresso dall’organo regionale.

Né si rivela corretta l’invocata applicazione del principio tempus regit actum.

Per il procedimento amministrativo manca una normativa generale che governi, in caso di successione di norme, la disciplina applicabile alle varie fasi procedimentali.

Costituisce peraltro orientamento consolidato ritenere che, se al sopravvenire della nuova disposizione, introduttiva di una modifica sostanziale, la fase procedimentale in corso di svolgimento non si è ancora conclusa, dovrà trovare applicazione, appunto, la nuova disciplina.

Ciò in quanto il principio del tempus regit actum, nell'ambito del procedimento amministrativo, deve essere collegato al momento della produzione degli effetti finali dell’attività procedimentale..

Di conseguenza la nuova disciplina trovava senz’altro applicazione in relazione all’emanando provvedimento di VIA essendo stata approvata allorchè l’iter procedimentale per cui è causa si trovava ancora nella fase istruttoria, con la conseguenza che la legittimità di tale atto andava valutata in relazione alle norme vigenti al tempo della sua adozione.

Con l’ultimo motivo di impugnazione, infine, la ricorrente lamenta la violazione delle disposizioni procedimentali, attuative del canone costituzionale del buon andamento dell’azione amministrativa, volte a stabilire la scansione temporale del procedimento per cui è causa.

Neanche tale argomento è fondato.

Sul punto è sufficiente ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale i termini procedimentali, salvo espressa ed esplicita prescrizione normativa, hanno natura ordinatoria e la loro inosservanza non determina la illegittimità del provvedimento tardivamente emanato.

La violazione lamentata, infatti, sussistendo i presupposti previsti dalla legge, può determinare altre conseguenze, ad esempio sul piano risarcitorio, ma non può di per sé comportare la invalidità della determinazione tardivamente assunta.

Per tutto quanto sopra, quindi, il ricorso si rivela infondato e va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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