TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2017-05-30, n. 201701461

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2017-05-30, n. 201701461
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201701461
Data del deposito : 30 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2017

N. 01461/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01342/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2012, proposto da:
R G N.Q., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Marcatajo C.F. MRCMCL47A04G273P, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via E.Albanese N.27;

contro

Comune di Palermo in Persona del Sindaco P.T., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Grasso C.F. GRSCRN65B44G273V, con domicilio eletto presso Palermo Ufficio Legale Del Comune - Pa in Palermo, piazza Marina N.39;

nei confronti di

Roberta Gullo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione commissariale n. 69/DS del 23/4/2012, avente ad oggetto “Legge 24 marzo 2012, n. 27, Individuazione nuove sedi farmaceutiche”, con cui il Comune “ha confermato le due sedi farmaceutiche 171 e 172 ad oggi non assegnate e ha identificato le 27 zone nelle quali collocare le nuove farmacie, con l’obiettivo, come disposto dalla l. 27/2012, di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”, pubblicata nell’albo pretorio del Comune di Palermo, dal 24/4/2012, sino all’8/5/2012;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2017 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe , l’istante impugnava il provvedimento del Commissario straordinario con cui erano individuate le nuove sedi farmaceutiche, per diversi motivi di eccesso di potere e violazione di legge;

Considerato che si costituiva il Comune eccependo la tardività del gravame per violazione del rito di cui all’art. 119 c.p.a, nonché l’inammissibilità per mancanza di interesse, poiché le nuove zone individuate non interesserebbero il quartiere in cui insiste la farmacia del ricorrente ;

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 74 c.p.a.;

Rilevato, infatti, che in disparte ogni considerazione sulle riferite eccezioni sollevate dalla parte resistente, il ricorso è divenuto improcedibile, poiché a seguito delle sentenze di questo TAR (ex multis n. 1343/13) che hanno annullato la determinazione n. 69/DS del 23 aprile 2012 gravata, con deliberazione della Giunta n. 193 del 18 novembre 2014 è stata modificata l’individuazione delle zone in cui collocare le nuove farmacie e successivamente con la deliberazione di CC n. 279 del 7 dicembre 2015, sono state individuate le nuove sedi farmaceutiche;

Rilevato che, i nuovi provvedimenti non risultano gravati;

Vista la memoria del Comune, con cui, tra l’altro si chiede di dichiarare l’improcedibilità del ricorso

Ritenuto, dunque, che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e che, in considerazione di quanto sopra evidenziato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti;

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