TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-06-13, n. 202207804
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2022
N. 07804/2022 REG.PROV.COLL.
N. 13913/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13913 del 2021, proposto da Nuova Spam S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Bufardeci, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – IT S.p.A., in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Fuda e Fabio Todarello, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Dienpi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Sp. Plast Creating S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierluigi Spadavecchia, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:
- del provvedimento di revoca delle agevolazioni di cui al progetto presentato dalla beneficiaria e contraddistinto dal prot. n. CIT_0445;
- nonché della comunicazione avente ad oggetto: “ Ordinanza n. 4/2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ex art. 5 d.l.17 marzo 2020 - CIT0000445 - NUOVA SPAM S.R.L. - Comunicazione di revoca delle agevolazioni ”;
- per quanto occorrer possa, della comunicazione dell'Agenzia di avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni del 16 luglio 2020;
- dell'ordinanza n. 4/2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 nella parte in cui possa essere interpretata nel senso di impedire l'ammissione al beneficio/misura ad un operatore economico che “ non si configura come produttore di un dispositivo medico completo di ogni sua parte e pronto per essere commercializzato in quanto tale ”;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente, connesso e comunque lesivo per la ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (d’ora in poi IT) e del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché della società Sp Plast Creating S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2022 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento adottato da IT per la revoca delle agevolazioni dirette alla produzione di dispositivi medici di protezione individuale ed il contestuale recupero della quota già erogata.
2. Con il ricorso introduttivo deduce un unico motivo di ricorso articolato sotto distinti profili:
Violazione dell’art. 97 e dell’art. 3 Costituzione. Eccesso di potere per travisamento in fatto e in diritto. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità e irragionevolezza. Eccesso di potere per sviamento dal fine. Eccesso di potere per carenza, insufficienza dell’istruttoria. Difetto di motivazione, insufficienza, incongruità e illogicità della stessa. Violazione affidamento ingenerato. Violazione del principio di ragionevolezza e di equità. Disparità di