TAR Bari, sez. III, ordinanza collegiale 2012-06-07, n. 201201134
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N. 01134/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00434/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2012, proposto da:
D A, rappresentato e difeso dall'avv. U G, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Calefati, n. 269;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento,
“- del silenzio – rifiuto serbato dalla Questura di Bari sull’istanza di rilascio di permesso di soggiorno presentata in data 30.03.2011;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con il silenzio – rifiuto di cui innanzi.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 65, comma 2, c.p.a.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l'avv. Rosa Guerra, su delega dell’avv. U G e l'avv. dello Stato Ines Sisto;
Ritenuto che ai fini del decidere occorre acquisire:
- il permesso di soggiorno che parte ricorrente dichiara in ricorso essergli stato concesso a seguito dell’impugnativa del provvedimento di diniego del riconoscimento di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari, permesso di soggiorno per il quale in data 30 marzo 2011 il sig. D A ha chiesto il rinnovo per cui è causa, versato in atti;
- una breve relazione illustrativa sulla fattispecie oggetto di gravame;
All'incombente istruttorio provvederà la Questura della Provincia di Bari mediante deposito della citata documentazione presso la Segreteria di questa Sezione entro 20 giorni dalla ricezione della presente ordinanza.