TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2011-07-20, n. 201100825

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2011-07-20, n. 201100825
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201100825
Data del deposito : 20 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00467/2009 REG.RIC.

N. 00825/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00467/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 467 del 2009, proposto da G T, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Strampelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M Pda in Cagliari, via Tigellio n. 20/B;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;

nei confronti di

G R;

per l'annullamento

del provvedimento disciplinare, prot. n. 24/3-9-/2009 del 26 febbraio 2009, del Ministero della Difesa, Dir. Gen. PERSOMIL, con il quale è stata applicata al ricorrente la sanzione della sospensione dall’impiego per la durata di mesi 2 e la detrazione dall’anzianità di servizio per lo stesso periodo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2011 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il ricorrente, maresciallo dell’Esercito, con sentenza irrevocabile della Corte di Appello Militare di Roma è stato condannato alla pena di mesi 2 di reclusione militare, sostituita con la sanzione pecuniaria della multa, per il reato di “bbandono di posto”aggravato. A seguito di inchiesta formale avviata nei confronti del militare, è stata disposta la sospensione disciplinare dall’impiego per mesi 2, con detrazione dell’anzianità per lo stesso periodo.

2. - Con il ricorso chiede l’annullamento del predetto provvedimento disciplinare.

2.1. - Con il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 9 della legge n. 19 del 1990, perchè il procedimento disciplinare sarebbe stato iniziato oltre il termine di 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello Militare che lo ha condannato.

Infondato

2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione del termine di conclusione di tale procedimento, di cui all’art. 9 cit.

2.3. - Con il terzo motivo, lamenta il difetto di motivazione in ordine alla valutazione dei fatti addebitati e alla determinazione della sanzione applicata.

2.4. - Con il quarto, il ricorrente si duole della mancata nomina di un difensore dell’incolpato nel corso del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 73 della legge n. 599/1954.

3. - Si è costituito il Ministero della Difesa, chiedendo che il ricorso sia respinto.

4. - All’udienza pubblica del 20 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. - I primi due motivi sono infondati.

Come esattamente osservato dalla difesa erariale, richiamando la consolidata giurisprudenza sul punto (a partire quantomeno da Cons. St, Ad. Plen., n. 1 del 2004), i termini di inizio e conclusione del procedimento disciplinare, di cui all’art. 9 della l. 7 febbraio 1990, n. 19, cominciano a decorrere dal momento in cui l’amministrazione ha avuto notizia della condanna penale del dipendente incolpato. Inoltre, l’Adunanza Plenaria richiamata ha statuito che il procedimento disciplinare «deve avere inizio o essere proseguito, se sospeso, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza stessa e si deve concludere entro centottanta giorni "decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento"», con la precisazione che, in complesso, «all'amministrazione sono dati, cumulativamente, duecentosettanta giorni per il compimento delle sue attività».

Nel caso di specie, si deve fare riferimento, in quanto elemento certo, alla data di rilascio della copia conforme della sentenza di condanna, avvenuta in data 14 giugno 2008. Poichè il procedimento disciplinare è stato concluso con il Decreto Ministeriale impugnato, emanato il 26 febbraio 2009, il termine complessivo risulta rispettato.

6. - Anche il terzo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza, condivisa dal Collegio e dalla quale nel caso concreto non emergono ragioni per discostarsi, la motivazione è adeguata e sufficiente quando «tenuto conto dell'intero iter del procedimento disciplinare ... risultino indicati la precisa qualificazione giuridica data al fatto, il carattere pregiudizievole, per gli interessi dell'amministrazione, del comportamento tenuto dal soggetto sottoposto al procedimento stesso e le ragioni che hanno indotto ad erogare la sanzione, che ben possono essere espresse anche con specifico riferimento ai fatti di reato contenuti nella sentenza penale di condanna» (così Consiglio di Stato, sez. IV, 31 gennaio 2005 , n. 251).

Da una piana lettura del provvedimento impugnato, tali elementi emergono in maniera chiara e precisa, in specie nella parte in cui sottolinea come il ricorrente abbia violato, nella giornata del 5 febbraio 2002, le consegne ricevute allontanandosi senza autorizzazione dalla base aeroportuale di Alghero per circa due ore e mezzo, con la conseguente violazione dei doveri cui il militare era tenuto.

7. - Infine, è infondato anche il quarto motivo, tenuto conto che l’art. 66 della legge n. 599/1954 non prevede l’assistenza di un difensore quando il procedimento disciplinare non si svolga davanti ad una commissione di disciplina (in cui si applicherebbe l’art. 73 della stessa legge, invocato dal ricorrente).

8. - Il ricorso è, pertanto, integralmente infondato e deve essere rigettato.

9. - La disciplina delle spese segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

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