TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-11-27, n. 202300694
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Testo completo
Pubblicato il 27/11/2023
N. 00694/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00368/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Orru', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS- 02-03-2020, emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare - con il quale è stata comminata al ricorrente la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Mara Bertagnolli e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è stato condannato in sede penale, con sentenza divenuta irrevocabile il 24 maggio 2019, a due anni di reclusione con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. A seguito di ciò è stata disposta, in data 15 luglio 2019, inchiesta formale disciplinare dal Capo di Stato Maggiore della Legione “Carabinieri Emilia Romagna”, a conclusione della quale è intervenuto il deferimento al giudizio della Commissione di Disciplina, che lo ha giudicato, in data 16 dicembre 2019, non meritevole di conservare il grado.
Ritenendo tale atto illegittimo, il suo destinatario lo ha impugnato deducendo:
1. nullità del provvedimento per falsa applicazione dell’art. 1393 del d.lgs. 66/2010, codice dell’ordinamento militare (di seguito anche solo COM): il giudizio disciplinare avrebbe dovuto essere svolto in pendenza del giudizio penale;
2. nullità e illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione e di istruttoria, in quanto il provvedimento si fonderebbe esclusivamente sui fatti emersi in sede penale, senza operare alcuna ulteriore valutazione degli stessi;
3. nullità e/o illegittimità del provvedimento per violazione del criterio di proporzionalità.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione, depositando una relazione nella quale si sostiene l’infondatezza di quanto dedotto in ricorso.
L’istanza cautelare è stata rigettata evidenziando la carenza di