TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-11-27, n. 202300694

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-11-27, n. 202300694
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300694
Data del deposito : 27 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2023

N. 00694/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00368/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 368 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Orru', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

del provvedimento -OMISSIS- 02-03-2020, emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare - con il quale è stata comminata al ricorrente la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Mara Bertagnolli e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è stato condannato in sede penale, con sentenza divenuta irrevocabile il 24 maggio 2019, a due anni di reclusione con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. A seguito di ciò è stata disposta, in data 15 luglio 2019, inchiesta formale disciplinare dal Capo di Stato Maggiore della Legione “Carabinieri Emilia Romagna”, a conclusione della quale è intervenuto il deferimento al giudizio della Commissione di Disciplina, che lo ha giudicato, in data 16 dicembre 2019, non meritevole di conservare il grado.

Ritenendo tale atto illegittimo, il suo destinatario lo ha impugnato deducendo:



1. nullità del provvedimento per falsa applicazione dell’art. 1393 del d.lgs. 66/2010, codice dell’ordinamento militare (di seguito anche solo COM): il giudizio disciplinare avrebbe dovuto essere svolto in pendenza del giudizio penale;



2. nullità e illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione e di istruttoria, in quanto il provvedimento si fonderebbe esclusivamente sui fatti emersi in sede penale, senza operare alcuna ulteriore valutazione degli stessi;



3. nullità e/o illegittimità del provvedimento per violazione del criterio di proporzionalità.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione, depositando una relazione nella quale si sostiene l’infondatezza di quanto dedotto in ricorso.

L’istanza cautelare è stata rigettata evidenziando la carenza di fumus boni iuris rispetto a quanto dedotto e nessuna ulteriore attività processuale è stata dispiegata dalle parti in vista dell’udienza pubblica.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato.

Come già rilevato in sede cautelare, l’amministrazione resistente ha legittimamente disposto la sospensione del procedimento disciplinare avviato nei confronti del Carabiniere odierno ricorrente fino alla conclusione del procedimento penale avviato a carico del medesimo per gli stessi fatti, con conseguente infondatezza del motivo nel quale è stata dedotta la violazione dell’art. 1393 D. Lgs. n. 66 del 2010 (C.O.M.).

L’art. 1362 del codice dell’ordinamento militare (di seguito anche solo COM) stabilisce, infatti, che il procedimento penale” ( rectius , disciplinare) “ è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale ”….” solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare, ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini detta valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale .”.

Come chiarito nella sentenza di questo Tribunale n. 666/2023, dunque, la sufficienza degli elementi conoscitivi a disposizione è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione (cfr. in tali termini, anche TAR Puglia-Lecce, sentenza n.522/2020).

Dato tale principio, nella fattispecie in esame l’Amministrazione ha ravvisato la presenza della complessità dell’accertamento, presupposto che legittima la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito di quello penale, esprimendo un giudizio le cui conclusioni appaiono logiche e razionali e, dunque, immuni dai vizi che legittimano l’intervento censorio del giudice amministrativo.

Ne deriva il pieno rispetto della normativa invocata.

Quanto al rapporto tra giudicato penale ed esercizio dell’azione disciplinare, è pacifico in giurisprudenza che nel caso di pronunce di condanna, l’art. 653, comma 1 bis del c.p.p . , attribuisce alla sentenza penale irrevocabile di condanna “efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”.

Pertanto, la ricostruzione del “fatto” posto a fondamento dell’imputazione, così come effettuata in sede penale, non può essere mutata in sede disciplinare, di modo che, i fatti ivi descritti si intendono definitivamente accertati.

Applicando tale prescrizione normativa, nel caso di specie il provvedimento censurato è stato così motivato: <<Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, all’epoca dei fatti addetto a vari Comandi Territoriali di Cesenatico e Ravenna, tra l’anno 2003 e il 2009, abusando della propria qualità e dei propri poteri, con più condotte continuate, attribuendosi alternativamente il grado di “Capitano e Maresciallo dei Carabinieri appartenente al Comando dei N.A.S.” e ingenerando il timore nelle vittime di subire un male ingiusto, otteneva, senza pagare il corrispettivo, dal gestore di un hotel la cessione temporanea di camere e servizi di spiaggia, anche per un’intera stagione estiva, nonché numerose consumazioni di bevande alcoliche all’interno di un “pub”. Tali condotte, accertate in sede istruttoria e per le quali veniva emessa sentenza di condanna in sede penale, sono da ritenersi biasimevoli anche sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contrarie ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità proprio dello “status” di militare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri, nonché lesive del prestigio dell’Istituzione. I fatti disciplinarmente accertati sono di rilevanza tale da richiedere l’applicazione della massima sanzione disciplinare di stato.>>.

Il sopra ricordato principio risulta, quindi, essere stato pienamente rispettato, dal momento che l’Amministrazione ha espressamente valutato la gravità dei fatti per cui il ricorrente è stato condannato e la loro rilevanza anche sotto il profilo disciplinare. Essi, infatti, sono stati commessi abusando della qualità e dei poteri posseduti per procurarsi, continuativamente nel tempo, indebiti vantaggi economici derivanti dalla fruizione gratuita di beni e servizi: comportamenti, questi, indubbiamente in contrasto con i doveri connessi al giuramento prestato e, dunque, rilevanti sul piano disciplinare, al punto da precludere il mantenimento del grado.

Debbono, quindi, escludersi sia la carenza di motivazione, che il difetto di proporzionalità dedotti nelle ulteriori doglianze in cui si articola il ricorso.

Ne deriva il rigetto del gravame, con la conseguente imputazione delle spese secondo l’ordinaria regola della soccombenza, ma tenendo conto della ridotta attività difensiva dispiegata dalla controparte.

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