TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-10-25, n. 202300827
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2023
N. 00827/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00384/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2023, proposto dal Comune di Barumini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,
Ministero della Cultura,
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;
nei confronti
Sf Ele II S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati G M, T M, C F e F D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari:
1) del Decreto registrato al n. 147 in data 27 marzo 2023, con il quale il Direttore Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto proposto dalla controinteressata SF ELE II Srl, per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato “Green and Blue Serra Tuili” della potenza di 15,190 MW, di dimensioni complessive pari a circa 24 ettari, da installarsi in località “Guranu” nel Comune di Tuili (SU), confinante col Comune di Barumini, ove è sito il complesso nuragico “Su Nuraxi”, dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO nel 1997;
2) di tutti gli atti del procedimento conclusosi col provvedimento impugnato sub 1), ivi compresi, per quanto occorra ed in parte qua:
- del parere reso dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 47 del 30 agosto 2022;
- della Nota del Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale PNRR, n. 2902-P del 1° marzo 2023;
3) di ogni altro atto, cognito o incognito, ad essi presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Sf Ele II S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società SF ELE II Srl si occupa di progettazione, sviluppo, realizzazione e gestione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica attraverso fonti rinnovabili e/o alternative, ivi inclusi gli impianti fotovoltaici.
2. Tale società, per quanto qui rileva, intende realizzare in località “Guranu” nel territorio del Comune di Tuili, a poca distanza dal complesso nuragico monumento UNESCO “Su Nuraxi” costituente parte integrante del patrimonio archeologico e paesaggistico del confinante Comune di Barumini, un impianto agro-fotovoltaico denominato “Green and Blue Serra Tuili”, della potenza di 15.2 MW, su un’area di circa 24 ettari.
3. Tale impianto fotovoltaico risulterebbe costituito da 24.500 moduli bifacciali in Silicio (Si) monocristallino della Jinko Solar Holding Co.Ltd (modello Tiger Pro Bifacial N Type 78H4 – BDV L590-610-620 Watt) montati su Tracker monoassiali (inseguitori di rollio) disposti in direzione Nord-Sud su file parallele con interasse di 8,25 m.
3.1 L’altezza massima raggiunta dai moduli sarebbe 4,41 m.
3.2 Per la connessione la STMG (codice Pratica T0738719) si prevede che l’impianto venga collegato mediante cavo interrato MT alla Sottostazione Enel Guranu adiacente al sito.
4. Quanto al progetto agricolo la superficie a disposizione per le colture tra i filari fotovoltaici sarebbe di 22.610 m².
4.1 Nelle interfile si prevede l’impianto di lavanda nella parte Sud-Est dell’impianto, di aloe nella parte centrale, mentre nella parte Nord-Ovest verrebbe impiantato l’asparago selvatico.
4.2 Nella fascia perimetrale, larga 10 m, sarebbe realizzato un mandorleto costituito da due filari.
4.3 Un’ulteriore area in prossimità verrebbe destinata a mandorleto intensivo.
4.4 Negli spazi rimanenti viene prevista fienagione o inerbimento temporaneo con specie ben selezionate (trifoglio o veccia, orzo e avena sativa L.).
5. La vita utile dell’impianto risulta stimata in 20 anni.
6. Al fine di cui sopra, con nota in data 22 dicembre 2021, la Società SF ELE Srl, alla quale è poi subentrata la società SF ELE II Srl, presentava al competente Ministero dell’Ambiente e sicurezza energetica l’istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il suddetto progetto.
7. Nel corso del citato procedimento sia la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC presso il Ministero della Transizione Ecologica che il Ministero della Cultura chiedevano alla proponente integrazioni documentali.
8. Venivano altresì acquisiti i pareri e le osservazioni previsti dal D. lgs. n. 152/2006.
9. Tra questi il Comune ricorrente richiama, in particolare, il parere della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), istituita presso il Ministero della Cultura, competente ad esprimersi in relazione all’impatto dell’impianto sui beni culturali e paesaggistici.
10. Quest’ultima, con nota prot. n. 5111-P del 28 ottobre 2022, sulla scorta delle osservazioni acquisite in via istruttoria, valutato l’impatto dell’impianto sui beni culturali e paesaggistici della zona, con ampia e articolata motivazione esprimeva parere contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto.
10-bis. Con nota prot. n. 27679 del 27 febbraio 2023, il MASE sollecitava la Soprintendenza per il PNRR a “verificare se le aree interessate dal progetto in oggetto siano poste al di fuori delle aree idonee per la installazione di impianti a fonti rinnovabili come individuate al comma 8 dell’art. 20 del D. Lgs. 199/2021”. Con nota prot. n. 2902-P del 1° marzo 2023 la Soprintendenza speciale per il PNRR chiariva che il progetto ricade in area idonea ex art. 20, comma 8, lettera c-quater) del D. Lgs. n. 199/2021, pur soggiungendo, testualmente, che l’impianto in progetto “è comunque posto a distanza di poco più di un chilometro dalla “Zona della Giara di Gesturi nel Comune di Barumini”, dichiarata di notevole interesse pubblico” nel 2018 ex art. 136, comma 1, lett. c) e d) del t.u. n. 42 del 2004.
11. Malgrado il menzionato parere negativo della Soprintendenza Speciale, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con Decreto n. 147 del 27 marzo 2023, a conclusione del procedimento di VIA, assumendo che l’impianto ricadrebbe in “area idonea” ex art. 20, comma 8, c) quater, del D. Lgs. n. 199/21, esprimeva “ giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato “Green and Blue Serra Tuili” della potenza di 15,190 MW in località ‘Guranu’ nel Comune di Tuili, nella Provincia del Sud Sardegna, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 2 e parere favorevole circa l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della Valutazione approfondita a livello della Valutazione Appropriata ”.
12. Con il ricorso in esame il Comune di Barumini ha impugnato il menzionato Decreto del MASE n. 147/2023 ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 20, comma 8, c quater, del d.lgs. 08.11.2021 n. 199 – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e contraddittorietà: in quanto sarebbe erronea l’affermazione secondo la quale l’impianto per cui è causa ricadrebbe in “area idonea” ex art. 20 del D. Lgs. 199/2021, ossia in area sita a più di 500 metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela.
Al contrario, infatti, alla luce del quadro vincolistico dell’area oggetto di intervento, ed in particolare di quello relativo al NURAGHE TURRIGA (compreso, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. m) del D. Lgs. n. 42/2004, tra i beni di interesse paesaggistico tutelati per legge, distante circa 230 metri a nord dall’impianto fotovoltaico in parola), l’intervento ricadrebbe in un’area non idonea ai sensi del citato art. 20, comma 8, lett. c-quater), essendo ricompresa all’interno della fascia di rispetto di 500 metri dal suddetto bene archeologico.
Inoltre il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna - ha anche avviato specifico procedimento per la dichiarazione di interesse culturale del “Nuraghe Turriga”, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) ed art. 13, del D. lgs.n. 42/2004, come risulta dalla comunicazione Ministeriale prot. MIC-SAPAB-CA 7299-P del 4/05/2023, effettuata ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.
In forza di tale atto, come precisato testualmente anche nella nota in questione: “ nelle more dell’emanazione del provvedimento ministeriale, si applicano le disposizioni cautelari di tutela e conservazione del bene previste dal Capo II, dalla Sezione I del Capo III e dalla Sezione I del Capo IV del citato Codice dei beni Culturali (pubblicato in G.U., serie generale, del 24. Febbraio 2004 n. 45) in base alle quali non possono essere apportate modifiche, ampliamenti, manomissioni, distacchi di ornamenti, demolizioni o avviati, o proseguiti, lavori non autorizzati dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ”.
Pertanto, anche alla luce del vincolo culturale “in itinere” e del connesso regime cautelare, in combinato disposto con l’art. 20, comma 8, lett. c-quater, D. LGS. n. 199/2021, l’intervento in questione dovrebbe ritenersi comunque insistente su “area non idonea”.
2) Violazione dell’art. 25, comma 2-bis e 2-quinquies, del d. lgs. n. 152/2006 - Violazione dell’art. 26 del d. lgs. n. 42/2004 - Violazione art. 3 l. n. 241/1990 – Difetto di motivazione: in quanto, trattandosi per quanto sopra detto di area inidonea, il Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il Decreto n. 147 del 27 marzo 2023, non avrebbe potuto disattendere il parere vincolante negativo formulato dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR, violando così l’obbligo di concertazione previsto per l’adozione del provvedimento di VIA dall’ art. 25, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 152/2006.
Inoltre il medesimo provvedimento di VIA sarebbe carente anche della necessaria autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 parimenti richiesta dall’art. 25, comma 2-quinquies del D. Lgs. n. 152/2006.
In via subordinata:
3) Violazione art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità, violazione e falsa applicazione art. 20, comma 8, c quater, art. 22, comma 1, lettera a), d.lgs n.199/2021: in quanto, anche a voler ritenere l’area idonea ex art. 20 DLgs n. 199/2021, il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR, seppur non vincolante, avrebbe comunque carattere obbligatorio e la Direzione Generale del MASE, intendendo discostarsene, secondo pacifica giurisprudenza, avrebbe dovuto congruamente motivare la sua decisione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990 mentre invece, nel caso in esame, avrebbe del tutto trascurato le deduzioni ed argomentazioni contrarie espresse dalla Soprintendenza.
13. Concludeva quindi il Comune ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
14. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio la SF ELE II S.r.l., il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura che, con difese scritte, dopo aver eccepito il difetto di legittimazione attiva e comunque la carenza di interesse del Comune ricorrente, hanno concluso per il rigetto del ricorso e della richiesta misura cautelare.
15. Alla camera di consiglio del 21 giugno 2023, previa rinuncia alla misura cautelare, è stata fissata direttamente l’udienza per la definizione nel merito della causa.
16. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
17. In data 5 settembre 2023 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato “Memoria di costituzione per intervento” con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
18. In data 13 ottobre 2023, a termini processuali ormai scaduti, il Comune di Barumini ha depositato in giudizio il provvedimento del 5 ottobre 2023, col quale la Commissione Regionale Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura ha dichiarato di particolare interesse archeologico il Nuraghe Turriga.
19. Con successive note d’udienza, depositate il 16 ottobre 2023, la difesa del medesimo Comune ha chiesto il rinvio dell’udienza per poter proporre motivi aggiunti con i quali impugnare la VIA oggetto di causa per l’illegittimità sopravvenuta a seguito dell’anzidetto provvedimento di vincolo archeologico.
20. Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2023 il legale del Comune di Barumini ha confermato le suddette richieste mentre i difensori delle parti resistenti hanno insistito per la decisione della causa sulla base degli scritti difensivi prodotti nei quali hanno illustrato tra l’altro che la legittimità del provvedimento impugnato andrebbe valutata sulla base del principio tempus regit actum , assumendo che gli effetti o gli eventuali vizi del decreto di vincolo potranno essere semmai oggetto di valutazione in future autonome vicende procedimentali o giudiziarie.
21. Al termine della discussione la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO