TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-01-22, n. 201400827

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-01-22, n. 201400827
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201400827
Data del deposito : 22 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08085/2001 REG.RIC.

N. 00827/2014 REG.PROV.COLL.

N. 08085/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8085 del 2001, proposto da:
Condito Giuseppe, G F, rappresentato e difeso dall'avv. Serena Chiriaco', presso il cui studio in Roma, via degli Scipioni n. 52, è elettivamente domiciliato;



contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



nei confronti di

P A, non costituito;



per l'annullamento del decreto dirigenziale del Ministero della difesa in data 12 marzo 2001 trasmesso con lettera DGPM/II/4/4/230/AVAN del 20 marzo 2001, in tema di decorrenza anzianità assoluta nel grado.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è stato nominato ufficiale in data 1° settembre 1983.

Veniva successivamente promosso al grado di Maggiore con anzianità 1° settembre 1999.

Con decreto del 28 giugno 2000 transitava poi dal Ruolo Normale al Ruolo Speciale, chiedendo in tale occasione la applicazione dell’art. 56, comma 2, del decreto legislativo n. 490 del 1997, a norma del quale “Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta ed assumono, qualora più favorevole, un'anzianità di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o ad esaurimento che abbia uguale o minor anzianità di nomina ad ufficiale”. E ciò in quanto aveva appreso, in base all’Annuario Ufficiale delle Forze Armate, anno 1997, che nel suddetto ruolo speciale risultava iscritto anche un certo Antonio Porrelli, nominato ufficiale in data 20 luglio 1985 e promosso Maggiore con anzianità dal 2 ottobre 1997.

Nonostante quanto appena rappresentato l’amministrazione, con il provvedimento impugnato, comunicava all’interessato che la propria anzianità assoluta nel grado di Maggiore, anche nell’ambito del ruolo speciale, restava invariata al 1° settembre 1999 in quanto da ritenere più favorevole, ad avviso della stessa, rispetto ad altri pari grado.

Siffatta determinazione veniva

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi