TAR Trieste, sez. I, sentenza 2011-08-10, n. 201100367
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N. 00367/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00018/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Gsa - Gruppo Servizi Associati Soc. Cons. P.A., rappresentata e difesa dagli avv. L D P, L P, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine - Dipartimento Servizi Condivisi, rappresentato e difeso dall'avv. F R, con domicilio eletto presso F R Avv. in Trieste, via Donota 3;Asl 104 - Medio Friuli;
nei confronti di
C.O.S.M. Societa' Cooperativa Sociale, Minerva Soc. Cons. P.A. non costituite in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
a) della determinazione dirigenziale del direttore del "Dipartimento Servizi Condivisi" n. 1473/2010 dd. 9 dicembre 2010, comunicata con nota prot. 74979 dd. 13 dicembre 2010 ad oggetto"(ID10SER2007) Servizio di lavaggio stoviglie, pulizia e disinfezione ambiente e attrezzature presenti in cucina, mensa e dispense dell'ASS4 IDSER2007. Procedura aperta. Approvazione verbali ed individuazione del miglior offerente
b) del provvedimento di nomina della Commissione di gara, di data ed estremi sconosciuti
c) del Verbale di gara n. 1 dd. 3 novembre 2010
d) del Verbale di valutazione tecnica n. 1 dd. 11 novembre 2010
e) del Verbale di valutazione tecnica n. 2 dd. 12 novembre 2010
f) del Verbale di gara n. 2 dd. 23 novembre 2010
g) della nota prot. 0615 dd. 5 gennaio 2011 del Direttore dei Servizi Condivisi
h) del Capitolato Speciale di Appalto
i) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti a quelli come sopra indicati, ivi compresi quelli eventualmente nelle more emanati nonchè per la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato in relazione alla procedura aperta de qua tra la Stazione appaltante ed i controinteressati e per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 10.3.2011:
j) della Determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Servizi Condivisi n.70/2011 dd. 27 gennaio 2011 comunicata con nota prot. 6426 dd. 31 gennaio 2011 relativa a “gara procedura aperta per l'affidamento del servizio di lavaggio stoviglie, pulizia e disinfezione ambiente e attrezzature presenti in cucina, mensa e dispense dell'ASS4… Comunicazione annullamento provvedimento impugnato”;
k) della Determinazione di indizione di nuova procedura di gara, di data ed estremi sconosciuti;
l) di tutti gli altri atti connessi, presupposti e conseguenti a quelli come sopra indicati, ivi compresi quelli eventualmente nelle more emanati
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine - Dipartimento Servizi Condivisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 il dott. O S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente GSA ha partecipato alla procedura aperta avente ad oggetto il servizio lavaggio stoviglie, pulizie e disinfestazione attrezzature e ambiente presenti in cucina, mensa e dispense per la ASS n. 4 “Medio Friuli” (cod. ID10SER207), indetta dall’Azienda Ospedaliero Universitaria “Santa Maria della Misericordia”, di Udine per il tramite del proprio Dipartimento Servizi Condivisi, per un importo a base d’asta di euro 1.232.400,00 (oltre ad ulteriori 123.240,00 in caso di proroga contrattuale), oltre IVA di legge, per una durata complessiva di mesi sessanta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
La graduatoria finale vedeva al primo posto la costituenda ATI, formata da COSM e MINERVA (p.ti 97,32939) e, al secondo posto, la odierna ricorrente GSA (p.ti 90,08220).
Con Determinazione n. 1473/2010 del 9 dicembre 2010 si provvedeva quindi alla approvazione di tutti i verbali, dichiarando aggiudicatario definitivo della procedura la costituenda ATI formata da COSM e da MINERVA, per l’importo di euro 1.198.876,40.
GSA formulava (in data 28 dicembre 2010) propria istanza di autotutela ai sensi dell’art. 243 bis d.lgs. 163/2006, con richiesta di provvedere:
«1) in principalità, alla esclusione dalla gara dell’ATI COSM – MINERVA, con salvezza di tutti gli ulteriori atti successivi, e quindi con finale aggiudicazione alla scrivente GSA
2) in via subordinata ed in ogni caso, al ricalcolo dei punteggi, alla redazione di una nuova graduatoria, e quindi alla finale aggiudicazione alla scrivente GSA, da proclamarsi prima in graduatoria giusta quanto sopra».
A tale invito il Dipartimento Servizi Condivisi faceva seguito nei seguenti termini:
a) con una nota d.d. 3 gennaio 2011, prot. 00143, con cui «con riferimento alla procedura in oggetto ed in relazione agli esiti della stessa, si comunica che questo Dipartimento sta procedendo, nel rispetto delle diverse situazioni giuridiche soggettive ai fini e per gli effetti dell’articolo 7 della L. 241/990, alla riconvocazione della commissione tecnica al fine di procedere alle opportune verifiche circa i chiarimenti tecnici richiesti da alcune ditte partecipanti alla stessa. Dell’esito della valutazione di cui sopra verrà data tempestiva comunicazione»
b) con nota d.d. 5 gennaio 2011, prot. 0605, inoltrata a tutti i concorrenti e per conoscenza a GSA, con cui «con riferimento alla procedura di cui all’oggetto, si comunica, ai fini e per gli effetti dell’articolo 7 della L. 241/1990, che questo Dipartimento, a seguito della ricezione della nota di contestazione della ditta GSA SOC CONS P A, di cui si allega copia, procederà alla verifica di quanto esposto nella nota medesima e quindi all’eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti, in esito, in particolare, al possesso in capo a tutte le società concorrenti dei requisiti essenziali richiesti negli atti di gara. Alla luce di quanto sopra, si invita codesta società a voler produrre ogni documentazione ed osservazione ritenute inerente a quanto contestato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente».
La ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso, in ragione dell’asserito totale travisamento della sua istanza ex art. 243 bis d.lgs. 163/2006 di GSA (definita «nota di contestazione») e del fatto che – con procedimento in contraddittorio aperto a tutti i partecipanti – la stazione appaltante preannunciava di voler verificare solamente il «possesso in capo a tutte le società concorrenti dei requisiti essenziali richiesti dagli atti di gara» concedendo un termine di giorni 10 «dal ricevimento della presente» ai vari concorrenti,
Questi i motivi:
1. IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA
1.1. Violazione di legge (art. 84 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) – Incompetenza – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione – Violazione di legge (art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Illegittimità derivata
La Commissione di gara, nominata per la valutazione delle offerte, era presieduta dalla dott.ssa C S, funzionaria del Dipartimento, che in relazione ad una precedente procedura di gara, relativa ad una offerta presentata da GSA, aveva posto in essere condotte dichiarate illegittime con la sentenza T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 1 marzo 2010, n. 141/2010, pronunciata nel ricorso n. 463/2009 e passata in giudicato.
Si sostiene pertanto che la dott.ssa S non avrebbe potuto venire nominata quale Presidente della Commissione nella gara de quo, in virtù di quanto stabilito dall’art. 84, co. 6 d.lgs. 163/2006 e che neppure sarebbe stato affrontato il problema della incompatibilità del Presidente di Commissione, non sussistendo motivazione specifica al riguardo.
1.2. Violazione di legge (art. 84 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in relazione all’art. 51 c.p.c.) – Incompetenza – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione – Violazione di legge (art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Illegittimità derivata
In ogni caso, si evidenzia la circostanza per cui GSA, in relazione a procedure di gara poste in essere dall’allora denominato “Centro Servizi Condivisi” abbia proposto numerosi gravami, correlati ad atti posti in essere dalla stessa dott.ssa S e che, in relazione alla vicenda processuale di cui alla sentenza sopra richiamata, GSA ha diffidato, ai fini risarcitori, la struttura “Dipartimento Servizi Condivisi” della Azienda Ospedaliera e personalmente la stessa dott.ssa S, precisando che l’essere destinatari di una diffida a fini risarcitori configurerebbe la causa di incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c., richiamato dall’art. 84, c. 5 d.lgs. 163/2006.
2. IN MERITO ALLA MANCATA ESCLUSIONE DEL COSTITUENDO ATI COSM - MINERVA
2.1. Violazione di legge (art. 5 delle Norme di Partecipazione – art. 86 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 186, in relazione al DM 25 febbraio 2009) – Difetto di istruttoria
L’ATI COSM – MINERVA avrebbe dovuto venire esclusa dalla procedura di gara in quanto la sua offerta economica sarebbe stata eccessivamente bassa in relazione alla voce “spese per la sicurezza”, quantificate in complessivi euro 1.037,00 riferiti a tutta la durata contrattuale (pari ad anni cinque), mentre parte ricorrente sostiene che il costo minimo da indicare sarebbe stato di euro 9.750,00 (pari a 13 lavoratori a tempo pieno x 5 anni x 150 euro), che dovevano essere aggiunti ai 12.000,00 di base (e quindi, portare quanto meno l’offerta ad vocem ad euro 21.750,00).
2.2. Violazione di legge (art. 86 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) – Difetto di istruttoria
In ragione della offerta formulata, palesemente carente in punto sicurezza giusta quanto sopra, la Stazione appaltante avrebbe dovuto quanto meno provvedere ad una verifica in punto congruità della offerta della ATI COSM – MINERVA, verifica che non risulta essere stata in alcun modo compiuta, con un palese difetto di istruttoria.
2.3. Violazione di legge (art. 86 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in relazione al DM 25 febbraio 2009 – art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) – Illogicità – Violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza – Illegittimità derivata
In subordine, si evidenzia l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto e della scheda allegata (p. 35), denominata “stima delle spese per la sicurezza “, che - ove interpretata nel senso di consentire ai concorrenti la legittima indicazione onnicomprensiva per le spese relative alla sicurezza di una somma a forfait, calcolata in euro 12.000 per tutta la durata dell’appalto ––sarebbe manifestamente incongrua ed inadeguata, in relazione al combinato disposto dell’art. 86, co. 3 bis d.lgs. 163/2006, dell’art. 26 d.lgs. 81/2008 e del D.M. 25 febbraio 2009 (tabella allegata), a mente del quale il costo minimo medio aziendale per la sicurezza di un operaio è almeno di 150 euro l’anno, e va a sommarsi agli ulteriori oneri per la sicurezza, derivanti dai costi legati alla riduzione dei rischi interferenti.
Solamente a questi ultimi, noti alla sola Amministrazione, dovrebbe perciò potersi riferire la cifra “base” indicata dalla stessa Stazione appaltante (così come sancito espressamente dall’art. 26, co. 5 d.lgs. 81/2008);
3. IN MERITO ALLA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RIFERITO ALLA VOCE “N. ADDETTI”
3.1. Violazione di legge (artt. 5 e 9 delle Norme di Partecipazione – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Travisamento – Illogicità – Arbitrarietà – Errore di fatto – Difetto di motivazione
Per quanto concerne la categoria “programma di lavoro”, sottovoce “n. addetti”, l’ATI COSM – MINERVA si è vista attribuire il punteggio massimo disponibile (100%, con peso 10, per un totale di 1000 punti assegnati), senza alcuna motivazione (e con la semplice apposizione del numero “13” nella relativa casella, riferito evidentemente al numero degli addetti indicati dall’offerente) mentre GSA, che aveva indicato il numero di 44 addetti, alla fine si è vista attribuire il punteggio di 500 (50%, con peso 10, totale 500), con la seguente motivazione:
«44 addetti: è incongruente il monte ore con il n. degli addetti indicati (ad es. 8 addetti per turno, 4 addetti per interventi di pulizie di fondo ecc)».
Del tutto arbitrariamente la stazione appaltante avrebbe quindi:
a) attribuito il massimo punteggio ad un soggetto che aveva indicato un numero di addetti per l’appalto intrinsecamente basso (il massimo, 44, era stato indicato proprio da GSA).
b) attribuito la valutazione solo nella media a chi aveva indicato il massimo numero di addetti
c) reinterpretato, in senso penalizzante e senza nemmeno pensare di andare a richiedere chiarimenti, l’offerta formulata da GSA e ritenuta incongrua.
4. IN MERITO ALLA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RIFERITO ALLA VOCE “ADDETTI PREVISTI PER LE SOSTITUZIONI”
4.1. Violazione di legge (artt. 5 e 9 delle Norme di Partecipazione – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Travisamento – Illogicità – Arbitrarietà – Errore di fatto – Difetto di motivazione
Considerazioni del tutto analoghe si ripropongono per il punteggio assegnato alla voce “numero di addetti previsti per le sostituzioni”, che GSA ha indicato in numero di 60 (contando in particolare sul suo forte radicamento nel territorio provinciale di Udine) ed in relazione al quale , la Stazione appaltante ha attribuito alla ricorrente il valore ponderale del 25% del punteggio disponibile (e quindi, “pesando” la voce per 2, i punti risultati sono stati solamente 50), con la seguente motivazione:
«60 addetti generici: le sostituzioni non sono calcolate sul fabbisogno del servizio in argomento ma fanno riferimento alla generale disponibilità della ditta non indicando quanti soggetti saranno formati sullo specifico servizio oggetto dell’appalto».
La ricorrente sostiene che nessuna disposizione contenuta nella lex specialis, consentiva alla Commissione di gara di mettere in discussione le offerte presentate dai concorrenti, dubitare della loro credibilità, procedere ad una attribuzione del punteggio sulla base della “sensazione” e che invece andava rigidamente applicata la regola sancita dall’art. 9 delle Norme, in forza della cui corretta applicazione:
- a GSA sarebbe spettato il massimo punteggio (pari al 100%, corrispondente a 200 punti, avendo formulato la migliore offerta in senso assoluto)
- all’ATI COSM – MINERVA avrebbe dovuto essere attribuito il 50% (o meglio il 25%, avendo indicato 5 addetti mentre, ad esempio, CNS ne aveva indicati 10).
5. IN MERITO ALLA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RIFERITO ALLA VOCE “ATTREZZATURE”
5.1. Violazione di legge (artt. 5 e 9 delle Norme di Partecipazione – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Travisamento – Illogicità – Arbitrarietà – Errore di fatto – Disparità di trattamento – Difetto di motivazione
In relazione alla voce “attrezzature”, sottoelemento di valutazione “quantità di attrezzature”, la valutazione operata dalla Commissione (limitandosi ad esaminare la posizione della ricorrente e della ATI controinteressata) è stata la seguente:
- la costituenda ATI COSM – MINERVA si è vista attribuire il 100% del punteggio disponibile (peso 5, totale punti 500) con la motivazione «la quantità è adeguata alle esigenze»
- GSA ha invece ottenuto il 75% del punteggio (e quindi 375), con la motivazione: «quantità sufficiente alle esigenze ma viene prevista anche dell’attrezzatura per S. Daniele che non era richiesta».
la motivazione sarebbe manifestamente illogicità ed incongrua, a maggior ragione tenendo conto del fatto che anche ATI COSM – MINERVA aveva proposto una fornitura di attrezzature per San Daniele (di cui in motivazione di giudizio non vi è cenno alcuno).
Tenendo poi conto del fatto che le attrezzature proposte da GSA erano intese come aventi carattere migliorativo, ed al servizio degli operatori in caso di necessità eventuali e non prevedibili sarebbe stato doveroso, quanto meno, parificare il punteggio attribuito a GSA ed alla ATI COSM – MINERVA, attribuendo alternativamente ad entrambe il 100% ovvero il 75%.
6. IN MERITO ALLA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RIFERITO ALLA VOCE “FORMAZIONE PERSONALE”
6.1. Violazione di legge (artt. 5 e 9 delle Norme di Partecipazione – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Travisamento – Illogicità – Arbitrarietà – Errore di fatto – Motivazione perplessa ed incongruente
In relazione alla voce “formazione personale”, compresa nell’elemento di valutazione “tipologia dei corsi (contenuto, ore x addetto, periodicità)”, la Commissione si è comportata nei termini seguenti:
- ha attribuito alla ATI COSM – MINERVA il punteggio del 100% (con peso 7, e quindi 700 punti), con la motivazione «contenuti adeguati alle esigenze dell’appalto, le ore x addetto sono 158 totali (tutti i corsi), periodicità costante e continua con frequenza differenziata per le diverse tipologie per addetto»
- ha attribuito a GSA il 75% (e quindi il punteggio di 525), con la motivazione «586 ore x addetto in 5 anni, tipologia e contenuti completa e dettagliata oltre che ampia, periodicità ben strutturata: c’è un’incongruenza tra il dato dell’allegato 4 (586 ore) e il riepilogo nella documentazione al punto 4 (536 ore)».
Anche se fosse vera l’incongruenza evidenziata dalla Stazione appaltante non si comprenderebbe la ragione della attribuzione di un punteggio inferiore a chi comunque aveva indicato il massimo numero di ore di formazione per addetto (586 ovvero secondo quanto afferma la Stazione appaltante 536, contro le 158 di ATI COSM – MINERVA).
La supposta incongruenza, di cui è cenno in motivazione, comunque non sussisterebbe perchè il dato numerico delle 586 ore sarebbe pienamente coincidente sia nell’all. 4 del progetto , in quanto risultante dalla somma delle ore di formazione di base ed integrative (376 nei cinque anni) e le ore di formazione in materia di sicurezza (210 nei cinque anni), a sua volta esattamente corrispondente alla indicazione “ore di formazione per addetto” indicate nella tabella finale dell’all. 4 (“Questionario alle norme di partecipazione alla gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio”).
Vi sarebbe quindi stato un travisamento dell’offerta e un’erronea comprensione della medesima.
7. IN MERITO ALLA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RIFERITO ALLA VOCE “CERTIFICAZIONE QUALITÀ”
7.1. Violazione di legge (artt. 5 e 9 delle Norme di Partecipazione – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Travisamento – Illogicità – Arbitrarietà – Errore di fatto – Motivazione perplessa ed incongruente - Violazione del principio della proporzionalità ed adeguatezza
Per quanto concerne la voce “certificazioni di qualità” (“tipologia certificazioni”), la Commissione di gara sarebbe incorsa in errore di valutazione, procedendo alla somma algebrica delle certificazioni possedute dalle aziende dell’ATI.
7.2. Violazione di legge (artt. 37 e 43 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – art. 9 delle Norme di Partecipazione) – Travisamento – Illogicità – Arbitrarietà – Errore di fatto e di diritto – Violazione del principio di proporzionalità
La stazione appaltante non avrebbe potuto in alcun caso provvedere alla “moltiplicazione” delle certificazioni spese della ATI COSM – MINERVA, considerando valide ai fini della attribuzione del punteggio 7 certificazioni, giacché non ne esistono più di 4 in rerum natura ed utilmente spendibili ai fini dell’appalto de quo.
8. CONSIDERAZIONI COMUNI SULLA CONDOTTA TENUTA DALLA ST. APPALTANTE
8.1. Violazione di legge (art. 46 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Violazione del principio del giusto procedimento – Difetto di istruttoria e di motivazione – Illogicità – Arbitrarietà
In relazione a tutte le contestazioni riferite alla attribuzione dei punteggi si denuncia la violazione del principio del giusto procedimento nonché del generale principio, normativamente sancito dall’art. 46 d.lgs. 163/2006, che fa dovere alle Amministrazioni di avanzare richieste di chiarimento e di approfondimento in ordine ai profili, eventualmente dubbi, riferiti alla formulazione delle offerte.
IN. CONCLUSIONE IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI DI GARA
9. GSA sostiene che, ricalcolando in modo corretto il punteggio assegnato alle voci come sopra indicate, si sarebbe classificata al primo posto, con il punteggio finale di 99,24 mentre l’ATI COSM – MINERVA si sarebbe collocata in posizione deteriore, beneficiando del punteggio finale di 97,33.
10. ULTERIORI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ
10.1. Violazione di legge (art. 243 bis d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Illogicità – Arbitrarietà – Travisamento
Così come si è esposto in parte narrativa, GSA ha provveduto all’inoltro alla Stazione appaltante di una richiesta ai sensi dell’art. 243 bis d.lgs. 163/2006 («Procedura aperta per l’affidamento del servizio di lavaggio stoviglie, pulizia e disinfezione ambiente e attrezzatura presenti in cucina, mensa e dispense dell’ASS n. 4 – Informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale (art. 243 bis d.lgs. 163/2006)», inviata in data 28 dicembre 2010 ed a cui la Stazione appaltante ha risposto con una prima nota, datata 3 gennaio 2011, nella quale prefigurava una «riconvocazione della commissione tecnica al fine di procedere alle opportune verifiche circa i chiarimenti tecnici richiesti da alcune ditte partecipanti alla stessa» e poi con una seconda nota, datata 5 gennaio 2011, nella quale dichiarava di voler procedere «alla verifica di quanto esposto nella nota medesima e quindi all’eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti, in esito, in particolare, al possesso in capo a tutte le società concorrenti dei requisiti essenziali richiesti negli atti di gara».
A parere della ricorrente ciò dimostrerebbe come il Dipartimento abbia completamente travisato il senso della informativa ex art. 243 bis d.lgs. 163/2006 di GSA, con sostanziale diniego di autotutela di cui si chiede l’annullamento.
10.2. Violazione di legge (artt. 13 e 243 bis d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 – art. 3 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184) – Illogicità – Arbitrarietà – Travisamento
Si contesta l’intervenuto inoltro alle altre partecipanti della comunicazione ai sensi dell’art. 243 bis d.lgs. 163/2006 di GSA;nell’assunto che, ai sensi di tale norma non è previsto che la Stazione appaltante apra un contraddittorio con tutti i possibili interessati e che l’ informativa ai sensi dell’art. 243 bis d.lgs. 163/2006 di GSA conteneva profili di ordine riservato, segnatamente afferenti alla offerta progettuale predisposta ed alla organizzazione aziendale, non suscettibili di essere partecipati in difetto di previo consenso ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 163/2006 e comunque dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006.
Tale profilo viene ritenuto passibile di autonoma censura, ed al di là degli esiti della impugnazione degli atti di gara, fonte autonoma di responsabilità risarcitoria da parte della Stazione appaltante.
Il ricorso conclude con la richiesta di declaratoria della inefficacia del contratto e di risarcimento del danno, con preferenza per il ristoro in forma specifica, nell’assunto che si ritiene che il ricalcolo della graduatoria abbia carattere vincolato, se non proprio meccanico.
Con i successivi motivi aggiunti GSA ha poi impugnato la decisione di annullare in autotutela il provvedimento di aggiudicazione oggetto del ricorso originario con revoca della relativa gara nonchè la successiva determina di indizione nuova gara.
Vengono dedotti i seguenti ulteriori motivi:
In merito alla mancata esclusione del costituendo ATI COSM-MINERVA
2.4. Violazione di legge ( art. 37 d.lgs 163/2006 – art. III.